Cassazione Penale, Sentenza n. 27499/2025 del 25/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso mirava a censurare l'ordinanza del Tribunale di Livorno che aveva disposto la restituzione di agende, un cellulare e apparecchi informatici sottoposti a sequestro nel corso di indagini per il reato di favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri. Il PM deduceva errata applicazione di legge e insufficienza/mancanza di motivazione del provvedimento: le agende contenevano appunti relativi a pagamenti e password (quindi rilevanti ai fini probatori) e per il cellulare e gli strumenti informatici sarebbe stata necessaria motivazione circa l'utilità dell'estrazione dei dati ai fini dell'ipotesi investigativa.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato solo con riguardo alle agende, annullando l'ordinanza limitatamente a quel punto e rinviando per nuovo esame. Ha invece dichiarato infondato il ricorso quanto alla restituzione del cellulare e degli apparecchi informatici, perché il provvedimento di sequestro originario indicava finalità meramente esplorative e non un concreto nesso di pertinenzialità con il reato. In sintesi: annullamento e rinvio per le agende; conferma della restituzione per cellulare e apparecchi informatici.
Norme richiamate
art. 324 cod. proc. pen.
citato nel testo relativamente alla composizione del Tribunale in sede di riesame
Viene richiamato il ruolo del Tribunale costituito ai sensi di tale norma per la valutazione del provvedimento di sequestro
Giurisprudenza di legittimità (Sez. II n. 39187 del 17.9.2021, rv 282200)
richiamata nella motivazione
Principio secondo cui il sequestro probatorio richiede non solo la rilevanza della cosa ai fini dell'accertamento, ma anche l'indicazione del nesso di derivazione e di pertinenza con il reato; la mancanza di motivazione determina la nullità genetica del provvedimento
Massime di principio
- Per il sequestro probatorio è indispensabile una motivazione chiara che descriva il nesso concreto di pertinenza dell'oggetto rispetto al reato: la sola utilità generica non basta
- La presenza di elementi fattuali nel verbale (es. appunti su pagamenti o password) può ancorare in modo ragionevole la pertinenzialità di supporti cartacei quali agende
- La mera finalità esplorativa indicata nel provvedimento di sequestro non giustifica la misura quando non è espresso un collegamento concreto con l'ipotesi di reato
- In caso di motivazione insufficiente sulla pertinenzialità, la Corte di legittimità annulla il provvedimento e rinvia per un nuovo esame di merito
- Nelle indagini su reati con elementi digitali, è necessario specificare nel provvedimento quali dati si intendono estrarre e perché sono rilevanti per evitare la declaratoria di inammissibilità del sequestro
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