Cassazione Civile, Ordinanza n. 24948/2023 del 21/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
L'ente previdenziale aveva ottenuto un decreto ingiuntivo nei confronti dell'agente della riscossione per il riversamento di somme solo parzialmente riscosse su ruoli relativi a contributi previdenziali dovuti dagli avvocati iscritti. La lite riguardava, da un lato, ruoli suppletivi del 1998 per i quali l'ente sosteneva di avere diritto al riversamento integrale in applicazione del meccanismo del "non riscosso come riscosso" previsto dal previgente regime; dall'altro, ruoli principali del 1999 per i quali l'ente chiedeva il pagamento sostenendo che l'agente avesse perso il diritto al discarico per inesigibilità, non avendo inviato nei termini le comunicazioni di inesigibilità e le rendicontazioni. Con l'appello, la Corte territoriale aveva però ritenuto applicabile la disciplina sopravvenuta della L. n. 228/2012 sulla rottamazione/annullamento automatico dei ruoli anteriori al 31 dicembre 1999 e aveva escluso, per i ruoli più risalenti e per quelli interessati da detta disciplina, la permanenza dell'obbligo di versamento secondo il vecchio sistema. Con il ricorso per cassazione l'ente ha dedotto, in sintesi: violazione delle norme sulla proroga dei termini per le comunicazioni di inesigibilità e sulla non applicabilità della legge di stabilità 2013 a rapporti già cristallizzati; illegittima estensione della disciplina ai crediti degli enti previdenziali privatizzati; erronea distinzione tra annullamento del ruolo e annullamento del credito; violazione dell'art. 345 c.p.c. per l'ammissione in appello di nuovi documenti sulla rottamazione; omesso esame di fatti decisivi relativi all'elenco prodotto; violazione delle regole sull'onere della prova e sull'uso delle presunzioni per i ruoli suppletivi; e erronea esclusione dell'obbligo di rendicontazione come causa di perdita del diritto al discarico.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato tutti i motivi. Ha confermato che, per gli agenti della riscossione pubblici e per i ruoli trasferiti al gruppo Equitalia e poi ad Agenzia delle Entrate-Riscossione, le proroghe dei termini per l'invio delle comunicazioni di inesigibilità sono state ininterrotte sino alla L. n. 228/2012, sicché non vi era stato alcun consolidamento del rapporto per decorso dei termini. Ha ribadito che la L. n. 228/2012 si applica anche agli enti previdenziali privatizzati e che l'annullamento del ruolo ha solo effetto sul titolo esecutivo e sulla contabilità, non sul diritto di credito sostanziale, che resta azionabile in via ordinaria. Ha inoltre ritenuto corretta l'ammissione dei documenti prodotti in appello sulla rottamazione, trattandosi di effetto legale del sistema normativo, e ha escluso il vizio di omesso esame e le censure sull'onere della prova. Quanto all'obbligo di rendicontazione, ha ritenuto che per i ruoli anteriori al 30 settembre 1999 non operasse il regime invocato dalla ricorrente. Il ricorso è stato quindi respinto con condanna alle spese e con applicazione, se dovuto, del raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 32 D.P.R. n. 43/1988
non riscosso come riscosso
nel previgente sistema il concessionario era tenuto ad anticipare alla Cassa le somme iscritte a ruolo alle scadenze previste, salvo poi poter ottenere il discarico dimostrando l'inesigibilità
artt. 19 e 20 D.Lgs. n. 112/1999
disciplinano il discarico per inesigibilità e la procedura di contestazione; la loro operatività è stata successivamente incisa dalla disciplina sopravvenuta e, per i ruoli del gruppo pubblico Equitalia, le proroghe dei termini per la comunicazione di inesigibilità sono state ritenute ininterrotte fino alla L. n. 228/2012
art. 59 D.Lgs. n. 112/1999
richiamato in tema di proroghe e di rendicontazione; per i ruoli anteriori al 30 settembre 1999 la decorrenza dell'obbligo di rendicontazione era rimessa a un decreto attuativo non emanato
art. 1, commi 527, 528, 529, L. n. 228/2012
ha introdotto l'annullamento automatico dei ruoli antecedenti al 31 dicembre 1999 per crediti sotto euro 2.000 e, per i crediti superiori, la non applicabilità della disciplina del discarico ex D.Lgs. n. 112/1999, incidendo solo sul ruolo e non sul credito sostanziale
D.L. n. 203/2005, art. 3, comma 12
costituisce la proroga specifica riferita agli agenti della riscossione pubblici e ai soggetti del gruppo Equitalia, distinta dalle proroghe generiche dei concessionari privati
D.L. n. 248/2007, art. 36, comma 4-quinquies
norma di interpretazione autentica che ha confermato l'ambito soggettivo della proroga specifica dei termini per gli agenti della riscossione pubblici
L. n. 576/1980, art. 18
attribuisce alla Cassa forense il compito di provvedere alla riscossione dei contributi insoluti tramite ruolo
D.Lgs. n. 46/1999, art. 17, comma 3
conferma la riscossione mediante ruolo dei contributi dovuti alla Cassa forense
art. 345, comma 3, c.p.c.
il divieto di nuove prove in appello non è stato ritenuto violato per i documenti prodotti sull'effetto legale della rottamazione dei ruoli
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
il vizio di omesso esame è inammissibile se il fatto non è specificamente indicato e decisivo secondo i criteri delle Sezioni Unite
art. 2697 c.c.
la Corte ha escluso la violazione del riparto dell'onere probatorio quanto ai ruoli suppletivi e ha ribadito che la prova dei presupposti del diritto all'anticipazione/discarico segue la struttura della pretesa fatta valere
art. 2729 c.c.
richiamato in relazione all'uso delle presunzioni, ma la censura è stata respinta
Massime di principio
- Per gli agenti della riscossione pubblici e per i ruoli da essi gestiti in continuità con il gruppo Equitalia, le proroghe dei termini per la comunicazione di inesigibilità vanno lette in modo unitario e senza soluzione di continuità sino all'intervento della L. n. 228/2012.
- La disciplina dell'annullamento automatico dei ruoli anteriori al 31 dicembre 1999 opera anche nei confronti degli enti previdenziali privatizzati autorizzati alla riscossione mediante ruolo, perché incide sul solo titolo esecutivo e non estingue il credito sostanziale.
- L'annullamento o discarico del ruolo ha effetto contabile e procedurale, non trasforma il credito in inesistente: il creditore conserva la possibilità di agire con gli ordinari strumenti di tutela per il recupero del proprio credito.
- La rottamazione o automatica discarica dei ruoli è un effetto legale della disciplina speciale e non richiede, di per sé, una prova ulteriore della comunicazione ove il quadro normativo preveda la trasmissione dell'elenco e il successivo controllo dell'ente entro un termine.
- Il vizio di omesso esame di un fatto decisivo è inammissibile se il fatto non è adeguatamente individuato e se non emerge la sua decisività in rapporto alla decisione impugnata.
- In materia di riscossione mediante ruolo, la ripartizione dell'onere della prova va ancorata alla struttura del diritto azionato e ai presupposti normativi del meccanismo di anticipazione/discarico, senza invertire automaticamente l'onere sul creditore o sull'agente della riscossione.
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