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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 40090/2023 del 03/10/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti impugnavano la sentenza che aveva confermato le condanne per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata a truffe ai danni di società finanziarie e banche e i reati scopo ad esse connessi. Quarto ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sostenendo di aver avuto solo un concorso morale nei singoli fatti, un comportamento silente e una mera attività di accompagnamento; ha poi criticato il trattamento sanzionatorio. Gatto e Capozza, con ricorsi sovrapponibili, hanno dedotto violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alle doglianze già sollevate in appello, hanno contestato la loro responsabilità e chiesto l'applicazione dell'art. 129 c.p.p. per proscioglimento o assoluzione per insufficienza di elementi.

La decisione

Tutti i ricorsi sono stati dichiarati inammissibili. Il ricorso di Quarto è stato ritenuto inammissibile perché proposto personalmente e non sottoscritto da difensore iscritto all'albo speciale della Corte di cassazione, come richiesto dalle modifiche normative (artt. 571 e 613 c.p.p. e giurisprudenza di Sez. U.). I ricorsi di Gatto e Capozza sono stati ritenuti inammissibili per genericità e mancanza di specificità dei motivi: a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logica, non sono stati indicati gli elementi posti a base delle censure, in violazione dell'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al versamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 23, comma 8, D.L. n.137/2020

    Predisposizione del contraddittorio scritto nelle fasi del procedimento; il ricorso è stato trattato con questa modalità

  • legge 23 giugno 2017, n.103 (modifiche agli artt. 571 e 613 c.p.p.)

    Ha stabilito che il ricorso per cassazione deve essere sottoscritto da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione; la mancanza di tale rappresentanza tecnica rende il ricorso inammissibile

  • Sez. U., sent. n. 8914 del 21/12/2017 (Aiello)

    Giurisprudenza applicata per distinguere la legittimazione a proporre il ricorso dalle modalità formali di proposizione, confermando l'obbligo di rappresentanza tecnica per la cassazione

  • art. 129 c.p.p.

    Norma citata dai ricorrenti relativa al proscioglimento; i ricorrenti avevano invocato la sua applicazione per mancanza di elementi di responsabilità

  • art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.

    Richiede la specificità dei motivi di ricorso per cassazione; la mancata indicazione degli elementi su cui si fondano le censure determina l'inammissibilità del ricorso

  • art. 616 c.p.p.

    Stabilisce le conseguenze della dichiarazione di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese e possibile versamento alla Cassa delle ammende

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione non può essere proposto personalmente: è necessaria la sottoscrizione di un difensore iscritto nell'albo speciale della Corte di cassazione, pena l'inammissibilità.
  • I motivi di cassazione devono essere specifici: è necessario indicare con precisione i punti della decisione impugnata e gli elementi su cui si fondano le censure (art. 581 c.p.p.); censure generiche o non motivate portano all'inammissibilità.
  • Se la sentenza impugnata espone una motivazione ampia e logicamente coerente, il ricorrente deve indicare elementi concreti e circostanziati per mettere in crisi quella motivazione; altrimenti il sindacato di legittimità non può essere esercitato.
  • La semplice attribuzione di un comportamento 'silente' o di una 'mera attività di accompagnamento' può essere insufficiente a escludere la partecipazione associativa se esistono elementi concreti (p.es. uso di documenti, canalizzazione dei proventi su conti riconducibili) che indicano un vincolo stabile e una partecipazione organizzata.
  • La dichiarazione di inammissibilità comporta non solo il rigetto del ricorso ma anche sanzioni processuali economiche (spese e somma alla Cassa delle ammende); dunque valutare preventivamente la fondatezza formale e sostanziale del ricorso è essenziale.

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