Sentenza del 06/11/2018 n. 2650 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Reddito d'impresa - leasing immobiliare - deduzione di canoni - immobile a uso abitativo - occupazione da parte di familiari - inerenza - non sussiste - deducibilità dei canoni - non è ammissibile. Attività d'impresa - servizio di guardianeria - coinvolgimento di coniugi degli amministratori - prova documentale - è necessaria.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa contestava il disconoscimento della deduzione dei canoni di leasing relativi a un immobile a uso abitativo, sostenendo che l'immobile fosse funzionale al complesso aziendale e destinato a servizio di portineria o guardianeria, anche in ragione della necessità di presidiare costantemente un'attività pericolosa di stoccaggio e trattamento di rifiuti. L'Amministrazione finanziaria ha ritenuto insussistente il requisito dell'inerenza, poiché l'immobile risultava stabilmente occupato da familiari degli amministratori e non era stata fornita adeguata documentazione comprovante il loro effettivo e stabile coinvolgimento nell'attività di custodia.
La decisione
La deduzione dei canoni di leasing è stata ritenuta non ammissibile. Un immobile abitativo non può essere considerato inerente all'attività d'impresa soltanto perché situato presso o vicino al complesso aziendale: occorre dimostrare concretamente la sua destinazione aziendale. L'occupazione da parte dei familiari degli amministratori, unita all'assenza di un contratto o di altra prova documentale dell'attività di guardianeria, ha escluso la riconducibilità dell'immobile a esigenze operative dell'impresa.
Massime di principio
- La deduzione di costi relativi a immobili e contratti di leasing richiede la prova dell'inerenza, cioè del collegamento concreto e documentato con l'attività d'impresa.
- La mera ubicazione dell'immobile all'interno o nelle vicinanze del complesso aziendale non dimostra, da sola, la sua destinazione strumentale o di servizio.
- Quando un immobile è occupato da familiari degli amministratori, l'impresa deve fornire una prova particolarmente rigorosa del suo effettivo utilizzo aziendale, distinguendolo dall'uso personale o familiare.
- L'attività di guardianeria o portineria deve risultare da elementi oggettivi, come contratti, incarichi, buste paga, registrazioni contabili e documentazione che provi la presenza e le mansioni svolte.
- In assenza di prova documentale dell'effettivo presidio del sito, la qualificazione dell'immobile come struttura di guardianeria può essere disconosciuta anche se l'attività aziendale presenta rischi o richiede astrattamente una sorveglianza continua.
- La pericolosità dell'attività esercitata non è sufficiente, da sola, a rendere deducibili i costi dell'immobile: è necessario dimostrare che l'immobile sia concretamente e stabilmente utilizzato per soddisfare tale esigenza aziendale.
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