Regolamento (UE) 2022/42
Regolamento delegato (UE) 2022/42 della Commissione dell'8 novembre 2021 che modifica gli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i massimali nazionali e i massimali netti per i pagamenti diretti per alcuni Stati membri per l'anno civile 2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua per il 2022 i massimali nazionali e i massimali netti dei pagamenti diretti previsti dal regolamento (UE) n. 1307/2013. L’aggiornamento recepisce le decisioni notificate dagli Stati membri in materia di riduzione dei pagamenti oltre 150 000 EUR e di trasferimenti tra dotazioni per pagamenti diretti e sviluppo rurale. Le modifiche operano tramite la sostituzione delle colonne degli allegati II e III riferite all’anno civile 2022.
Modifica degli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 per aggiornare, per l’anno civile 2022, i massimali nazionali e i massimali netti dei pagamenti diretti per determinati Stati membri.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri dell’Unione europea i cui massimali nazionali e/o massimali netti per i pagamenti diretti sono aggiornati per l’anno civile 2022 in base alle decisioni comunicate alla Commissione entro il 1° agosto 2021 ai sensi degli articoli 6, paragrafo 3, 7, paragrafo 3, 11, paragrafo 6, e 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Riguarda quindi il sistema dei pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito della PAC e, indirettamente, il sostegno supplementare allo sviluppo rurale tramite FEASR. Non disciplina esclusioni soggettive ulteriori rispetto a quelle già previste dal regolamento (UE) n. 1307/2013, ma si limita ad aggiornare gli importi per il solo anno 2022.
Modifica dei massimali per i pagamenti diretti 2022
Il regolamento delegato (UE) 2022/42 modifica il regolamento (UE) n. 1307/2013 al fine di aggiornare, per l’anno civile 2022, i massimali nazionali e i massimali netti relativi ai pagamenti diretti agli agricoltori. L’intervento si fonda sulle decisioni comunicate dagli Stati membri alla Commissione entro il 1° agosto 2021 in applicazione delle regole sulla modulazione dei pagamenti e sui trasferimenti tra primo e secondo pilastro della PAC.
Contesto normativo
Il considerando 1 ricorda che, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, gli Stati membri devono ridurre di almeno il 5 % la parte dei pagamenti diretti eccedente 150 000 EUR per agricoltore in un dato anno civile. Il prodotto stimato di tale riduzione deve essere reso disponibile come sostegno supplementare per le misure di sviluppo rurale, secondo l’articolo 7, paragrafo 2.
Decisioni degli Stati membri e adeguamento dei massimali
I considerando 2, 3 e 4 indicano che, entro il termine del 1° agosto 2021, diversi Stati membri hanno trasmesso alla Commissione le proprie decisioni sulla riduzione dei pagamenti diretti e/o sulla redistribuzione di risorse tra pagamenti diretti e FEASR per il 2022. In particolare:
- Bulgaria, Cechia, Danimarca, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Italia, Lettonia, Ungheria, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Finlandia hanno comunicato una stima superiore a zero del prodotto della riduzione dei pagamenti diretti;
- Belgio, Cechia, Danimarca, Germania, Grecia, Francia, Lettonia e Paesi Bassi hanno comunicato la decisione di rendere disponibile una parte dei massimali nazionali annui come sostegno supplementare nell’ambito del FEASR nell’esercizio 2023;
- Croazia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Polonia e Portogallo hanno comunicato la decisione di rendere disponibile, sotto forma di pagamenti diretti per il 2022, un importo della rispettiva dotazione FEASR per il 2023.
Modifiche agli allegati II e III
L’articolo 1 dispone la sostituzione, negli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013, della colonna relativa all’anno civile 2022. L’allegato contiene i nuovi valori numerici dei massimali nazionali e dei massimali netti per ciascuno Stato membro, tra cui, a titolo esemplificativo, quelli per Belgio, Germania, Francia, Italia, Spagna, Polonia e altri Stati elencati. Il regolamento non introduce nuove categorie di soggetti né nuovi obblighi operativi, ma aggiorna esclusivamente i parametri finanziari applicabili al 2022.
Decorrenza ed efficacia
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1° gennaio 2022. Tale scelta assicura la coerenza degli importi applicabili all’intero anno civile interessato. Come atto direttamente applicabile, esso vincola integralmente gli Stati membri senza necessità di recepimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento degli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013
L’articolo 1 dispone la modifica degli allegati II e III del regolamento (UE) n. 1307/2013 conformemente all’allegato del regolamento delegato. L’intervento consiste nella sostituzione della colonna relativa all’anno civile 2022 con i nuovi importi dei massimali nazionali annui e dei massimali netti annui per i pagamenti diretti.
Presupposti normativi e decisioni nazionali notificate
I considerando richiamano gli articoli 11 e 14 del regolamento (UE) n. 1307/2013. Gli Stati membri devono applicare una riduzione di almeno il 5 % sulla parte dei pagamenti diretti superiore a 150 000 EUR; il prodotto stimato della riduzione è destinato a sostegno supplementare per lo sviluppo rurale (articolo 7, paragrafo 2). Entro il 1° agosto 2021 vari Stati membri hanno notificato alla Commissione le decisioni rilevanti per il 2022, comprese riduzioni dei pagamenti e trasferimenti tra FEASR e pagamenti diretti.
Stati membri interessati
Le modifiche tengono conto delle decisioni adottate o notificate da Belgio, Bulgaria, Cechia, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Croazia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Ungheria, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Slovacchia e Finlandia. Per alcuni di essi sono indicati nuovi massimali o importi netti specifici per il 2022 negli allegati modificati.
Entrata in vigore e applicazione temporale
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2022, così da incidere sull’attuazione dei pagamenti diretti per l’intero anno civile 2022.
Effetto giuridico
Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sulla determinazione dei massimali finanziari nazionali e netti rilevanti per i pagamenti diretti PAC.
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