Regolamento (UE) 2021/1930
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 della Commissione dell'8 novembre 2021 che istituisce un dazio antidumping definitivo e riscuote definitivamente il dazio provvisorio istituito sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento conclude l’inchiesta antidumping sulle importazioni di legno compensato di betulla russo, accertando dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, nesso causale e assenza di ragioni ostative di interesse dell’Unione. Vengono istituiti dazi antidumping definitivi differenziati per alcuni produttori esportatori russi, con aliquota residuale per tutte le altre imprese. Sono inoltre riscossi definitivamente i dazi provvisori e fissate regole operative per l’applicazione delle aliquote individuali, incluse le condizioni documentali in dogana.
Istituzione di un dazio antidumping definitivo sulle importazioni di legno compensato di betulla originario della Russia e riscossione definitiva del dazio provvisorio già istituito.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione europea di legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, con spessore di ciascuno strato non superiore a 6 mm, avente strati esterni di legno di cui alla sottovoce 4412 33 e almeno uno strato esterno di legno di betulla, anche rivestito, originario della Russia, classificato attualmente con il codice NC ex 4412 33 00 e TARIC 4412330010. Le aliquote individuali si applicano solo alle società espressamente indicate e, per i nuovi esportatori, previa dimostrazione delle condizioni di cui all’articolo 3. Sono escluse dall’aliquota individuale le importazioni non accompagnate dalla fattura commerciale valida richiesta dal regolamento; in tal caso si applica l’aliquota residuale. Il regolamento incide anche sulla riscossione dei dazi provvisori già depositati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/940.
Dazio antidumping definitivo sul legno compensato di betulla originario della Russia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1930 della Commissione chiude l’inchiesta antidumping avviata sulle importazioni di legno compensato di betulla proveniente dalla Russia. La Commissione conclude che le importazioni hanno effettuato dumping e hanno causato un pregiudizio notevole all’industria dell’Unione, con nesso causale non interrotto da altri fattori, e ritiene che l’istituzione di misure definitive non sia chiaramente contraria all’interesse dell’Unione.
Ambito di applicazione e definizione del prodotto
Il regolamento riguarda il legno compensato costituito esclusivamente da fogli di legno, con spessore di ciascuno strato non superiore a 6 mm, avente strati esterni di legno della sottovoce 4412 33 e almeno uno strato esterno di legno di betulla, anche rivestito. Il prodotto è classificato nel codice NC ex 4412 33 00 e nel codice TARIC 4412330010. Le misure si applicano alle importazioni originarie della Russia.
Svolgimento dell’inchiesta
La Commissione ha aperto l’inchiesta il 14 ottobre 2020 sulla base di una denuncia del Consorzio Woodstock presentata per conto dell’industria dell’Unione. Il periodo dell’inchiesta è compreso tra il 1° luglio 2019 e il 30 giugno 2020, mentre l’analisi delle tendenze di pregiudizio copre il periodo dal 1° gennaio 2017 fino alla fine del periodo dell’inchiesta. Dopo l’adozione del dazio provvisorio con il regolamento di esecuzione (UE) 2021/940, la Commissione ha effettuato divulgazioni provvisorie e finali delle informazioni, ha esaminato le osservazioni delle parti interessate e ha svolto audizioni con produttori esportatori, produttori dell’Unione, importatori e utilizzatori.
Definizione del prodotto e richieste di esclusione
La Commissione ha respinto la richiesta di ampliare la definizione del prodotto ad altri tipi di compensato, come pino, pioppo, okoumé e faggio, poiché tali prodotti non condividono le stesse caratteristiche fisiche, tecniche e chimiche di base del compensato di betulla. È stata inoltre respinta la domanda di esclusione del compensato di betulla di forma quadrata 1 525 × 1 525 mm: secondo la Commissione, pur con differenze di forma e dimensioni, esso presenta le stesse caratteristiche essenziali del compensato rettangolare, può essere impiegato in numerose applicazioni con successivo taglio e risulta commercializzato anche dall’industria dell’Unione, sebbene come prodotto di nicchia.
Dumping e margini definitivi
La Commissione ha confermato la metodologia di calcolo del valore normale e del prezzo all’esportazione, respingendo le contestazioni relative ad adeguamenti per trasporto rimborsato, sovvenzioni all’esportazione, commissioni, costi del credito e fluttuazioni del tasso di cambio. Per Sveza Group ha inoltre esaminato in modo esteso il tema dell’entità economica unica, concludendo che, per le vendite all’esportazione, i contratti di commissione indicavano un rapporto di agenzia con commissioni effettivamente pagate, mentre per le vendite sul mercato interno il regime contrattuale era diverso e non giustificava i medesimi adeguamenti.
I margini di dumping definitivi, espressi in percentuale del prezzo CIF franco frontiera Unione, sono stati fissati come segue:
- Zheshartsky LPK LLC: 15,80 %
- Sveza Group: 14,40 %
- Syktyvkar Plywood Mill: 15,72 %
- altre società che hanno collaborato: 14,85 %
- tutte le altre società: 15,80 %
Pregiudizio all’industria dell’Unione
La Commissione rileva che, a fronte di un consumo dell’Unione sostanzialmente stabile, le importazioni russe sono aumentate del 14 % nel periodo in esame, con quota di mercato passata dal 40 % al 46 % e prezzi in diminuzione del 10 %. Parallelamente, l’industria dell’Unione ha subito un forte peggioramento: calo delle vendite del 17 %, riduzione della quota di mercato dal 47 % al 39 %, aumento dei costi di produzione e crollo della redditività da +9,7 % a -2,8 %. Tali elementi hanno portato alla conclusione di un pregiudizio notevole ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 5, del regolamento di base.
Nesso causale e fattori alternativi
La Commissione ha esaminato altri possibili fattori di pregiudizio, tra cui importazioni da paesi terzi, esportazioni dell’industria dell’Unione, disponibilità della materia prima, investimenti, scioperi in Finlandia e pandemia di COVID-19. Ha concluso che nessuno di questi elementi, singolarmente o complessivamente, attenua il nesso causale tra le importazioni russe oggetto di dumping e il pregiudizio subito dall’industria dell’Unione. In particolare, le importazioni da Bielorussia e Ucraina hanno avuto una presenza di mercato limitata e impatto marginale, mentre la crisi COVID è stata considerata un fattore temporaneo non idoneo a sovvertire le conclusioni.
Livello delle misure e adeguamento per il periodo di comunicazione preventiva
Ai fini del livello di eliminazione del pregiudizio, la Commissione ha tenuto conto dell’aumento sostanziale delle importazioni durante il periodo di comunicazione preventiva, come richiesto dall’articolo 9, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento di base. Ha quindi applicato un fattore moltiplicatore di 1,02 al margine di pregiudizio. I margini di pregiudizio finali sono risultati più elevati dei margini di dumping e sono stati fissati come segue:
- Zheshartsky LPK LLC: 58,3 %
- Sveza Group: 32,2 %
- Syktyvkar Plywood Mill: 43,8 %
- altre società che hanno collaborato: 39,9 %
- tutte le altre società: 58,3 %
Interesse dell’Unione
La Commissione ha ritenuto che le misure non siano chiaramente contrarie all’interesse dell’Unione ai sensi dell’articolo 21 del regolamento di base. Pur riconoscendo possibili impatti su importatori e utilizzatori, ha valorizzato l’esigenza di ripristinare condizioni di concorrenza effettiva e di eliminare gli effetti del dumping pregiudizievole. Gli sviluppi successivi al periodo dell’inchiesta sono stati considerati temporanei e non tali da alterare le conclusioni sull’interesse dell’Unione.
Offerte di impegno
Due produttori esportatori, SPM e UPG, hanno presentato offerte di impegno sui prezzi ai sensi dell’articolo 8 del regolamento di base. La Commissione le ha respinte perché non ritenute sufficienti a eliminare gli effetti pregiudizievoli del dumping e perché difficili da applicare, in ragione dell’elevata varietà dei tipi di prodotto, dei rischi di compensazione incrociata tra modelli e dell’impossibilità di verificare agevolmente in dogana le caratteristiche tecniche dei prodotti.
Dispositivo e applicazione doganale
Il dazio definitivo si applica alle importazioni originarie della Russia secondo le aliquote individuali e l’aliquota residuale indicate nell’articolo 1. L’articolo 1, paragrafo 3, impone una fattura commerciale valida con dichiarazione specifica del fabbricante per ottenere l’aliquota individuale; in difetto si applica il dazio residuale. L’articolo 2 dispone la riscossione definitiva dei depositi effettuati a titolo provvisorio e lo svincolo dell’eccedenza. L’articolo 4 aggiorna le denominazioni di alcune società del gruppo Sveza e di un produttore esportatore cooperante, con efficacia ai fini del regolamento provvisorio dal 11 giugno 2021. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione.
Disposizioni principali
Prodotto interessato e ambito materiale
Il dazio riguarda il legno compensato di betulla, definito come compensato composto esclusivamente da fogli di legno, con strati di spessore pari o inferiore a 6 mm, avente strati esterni di legno della sottovoce 4412 33 e almeno uno strato esterno di betulla, anche rivestito. Il prodotto è originario della Russia ed è classificato nel codice NC ex 4412 33 00, codice TARIC 4412330010.
Aliquote del dazio antidumping definitivo
Sono previste aliquote individuali per Zheshartsky LPK LLC (15,80 %, codice addizionale C661), Sveza Group composto da sette produttori esportatori (14,40 %, C659), Syktyvkar Plywood Mill Ltd. (15,72 %, C660) e altre imprese che hanno collaborato elencate in allegato (14,85 %). Per tutte le altre società si applica il 15,80 % (C999).
Condizione documentale per le aliquote individuali
L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione alle autorità doganali di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione specifica, datata e firmata, che attesti fabbricante, volume e corrispondenza del prodotto venduto all’esportazione. In mancanza della fattura conforme si applica il dazio per tutte le altre società.
Riscossione dei dazi provvisori e svincolo dell’eccedenza
Gli importi depositati a titolo di dazio antidumping provvisorio in base al regolamento di esecuzione (UE) 2021/940 sono riscossi in via definitiva. Le somme depositate in eccedenza rispetto alle aliquote definitive sono svincolate.
Nuovi esportatori
L’articolo 3 consente di estendere l’articolo 1, paragrafo 2, ai nuovi produttori esportatori della Russia che dimostrino cumulativamente: i) di non avere esportato il prodotto nel periodo dell’inchiesta (1° luglio 2019 - 30 giugno 2020); ii) di non essere collegati a esportatori o produttori soggetti alle misure; iii) di avere effettivamente esportato il prodotto nell’Unione o di avere assunto un obbligo contrattuale irrevocabile di esportare quantità significative dopo il periodo dell’inchiesta.
Modifica del regolamento provvisorio
L’articolo 4 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/940 per aggiornare la denominazione di alcuni produttori del gruppo Sveza e di Murashi Plywood Factory, con efficacia ai fini della riscossione dei dazi a decorrere dall’11 giugno 2021.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
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