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Regolamento

Regolamento (UE) 2021/1938

Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 della Commissione del 9 novembre 2021 che stabilisce il modello di documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo e che abroga la decisione 2007/25/CE (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32021R1938

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento definisce il modello uniforme del documento di identificazione per l’ingresso nell’Unione di uccelli da compagnia nell’ambito di movimenti non commerciali da territori o paesi terzi. Il documento è composto da un certificato veterinario e da una dichiarazione scritta del proprietario o di persona autorizzata, secondo un formato armonizzato con il regolamento delegato (UE) 2021/1933. Contestualmente, la decisione 2007/25/CE viene abrogata, con una breve fase transitoria per evitare interruzioni operative.

Stabilisce il modello di documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo, comprendente certificato veterinario e dichiarazione scritta, e abroga la decisione 2007/25/CE.

Ambito di applicazione

Si applica ai movimenti a carattere non commerciale di animali da compagnia delle specie avicole di cui all’allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013 (uccelli da compagnia) verso uno Stato membro da un territorio o un paese terzo. Riguarda il documento di identificazione che deve accompagnare tali movimenti, nonché le modalità di compilazione e rilascio del certificato veterinario e della dichiarazione scritta. È rilevante per i proprietari o per le persone da essi autorizzate, per i veterinari ufficiali o autorizzati e per le autorità competenti del territorio o paese terzo di spedizione; prevede una disciplina transitoria per certificati conformi alla decisione 2007/25/CE. Si applica dal 1o gennaio 2022; il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri.

Modello di documento di identificazione per uccelli da compagnia in ingresso da territori o paesi terzi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1938 definisce un modello uniforme di documento di identificazione per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o paese terzo. L’intervento si colloca nel quadro del regolamento (UE) n. 576/2013, che disciplina le condizioni di polizia sanitaria per gli animali da compagnia e demanda alla Commissione l’adozione del formato del documento. Il testo si coordina inoltre con il regolamento delegato (UE) 2021/1933, che dal 1o gennaio 2022 disciplina le condizioni sanitarie sostanziali per tali movimenti.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda esclusivamente gli uccelli da compagnia rientranti nell’allegato I, parte B, del regolamento (UE) n. 576/2013, quando sono movimentati in modo non commerciale verso l’Unione da un territorio o paese terzo. Il documento di identificazione deve accompagnare l’animale e serve a garantire la tracciabilità documentale e l’attestazione sanitaria richiesta per l’ingresso. Il testo coinvolge il proprietario, o una persona da lui autorizzata in forma scritta, nonché il veterinario ufficiale o autorizzato e l’autorità competente del territorio o paese terzo di spedizione.

Struttura del documento di identificazione

L’articolo 2 stabilisce che il documento sia composto da due elementi:

  • il certificato veterinario, previsto nella parte 1 dell’allegato;
  • la dichiarazione scritta del proprietario o della persona autorizzata, prevista nella parte 2 dell’allegato.

Il certificato veterinario deve essere compilato seguendo le note del modello e rilasciato da un veterinario ufficiale oppure, in alternativa, da un veterinario autorizzato con successiva convalida dell’autorità competente del territorio o paese terzo di spedizione. La dichiarazione scritta deve essere compilata dal proprietario o dalla persona autorizzata secondo le regole dell’allegato.

Contenuto della dichiarazione scritta

La dichiarazione scritta contiene impegni e attestazioni essenziali sulla natura non commerciale del movimento. In particolare, il dichiarante afferma che:

  • gli uccelli accompagnano il sottoscritto, sono "animali da compagnia" ai sensi dell’articolo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 576/2013 e non sono destinati alla vendita o a essere ceduti a terzi;
  • gli uccelli restano sotto la responsabilità del dichiarante durante il movimento;
  • tra l’ispezione clinica pre-partenza e la partenza effettiva, gli uccelli rimangono isolati e senza contatto con altri volatili.

Il modello prevede inoltre opzioni alternative, da selezionare secondo il caso concreto, relative a:

  • destinazione in abitazione privata o altra residenza nell’Unione e divieto di partecipazione a mostre, fiere, esposizioni o altri raduni di volatili per 30 giorni dall’ingresso;
  • confinamento nel luogo di origine per almeno 30 giorni prima della spedizione;
  • vaccinazione contro l’influenza aviaria dei sottotipi H5 e H7;
  • isolamento di 14 giorni con esito negativo a prova per antigene o genoma H5 e H7;
  • quarantena post-introduzione di 30 giorni presso uno stabilimento di quarantena indicato nel certificato;
  • deroga concessa dallo Stato membro di destinazione ai sensi dell’articolo 32 del regolamento (UE) n. 576/2013.

La dichiarazione ha validità di 10 giorni dalla firma del certificato veterinario da parte del veterinario ufficiale del territorio o paese terzo di origine; in caso di trasporto via mare, il periodo è prorogato per la durata del viaggio marittimo.

Requisiti formali del certificato veterinario

La parte 3 dell’allegato disciplina le prescrizioni formali del certificato veterinario. Le principali regole sono le seguenti:

  • le diciture non pertinenti devono essere barrate o soppresse, con sigla e timbro del veterinario ufficiale o autorizzato;
  • l’originale deve essere costituito da un solo foglio oppure da più fogli che formano un certificato unico e indivisibile;
  • il certificato deve essere redatto in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro di ingresso e in inglese, e compilato in stampatello;
  • eventuali fogli supplementari o documenti giustificativi fanno parte integrante del certificato e devono essere firmati e timbrati su ogni pagina;
  • se il certificato è composto da più pagine, ogni pagina deve essere numerata e recare il numero di riferimento attribuito dall’autorità competente;
  • il certificato deve essere rilasciato da un veterinario ufficiale o, in alternativa, da un veterinario autorizzato con successiva convalida dell’autorità competente;
  • l’autorità competente del territorio o paese terzo di spedizione deve garantire norme e principi di certificazione equivalenti a quelli degli articoli da 86 a 89 del regolamento (UE) 2017/625;
  • firme e timbri devono essere di colore diverso rispetto al testo stampato, salvo timbri a secco o in filigrana;
  • il numero di riferimento del certificato è attribuito dall’autorità competente del territorio o paese terzo di spedizione.

Requisiti formali della dichiarazione scritta

La parte 4 dell’allegato richiede che la dichiarazione scritta sia redatta in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro di ingresso e in inglese, e compilata in stampatello. Le note a piè di modulo precisano inoltre che alcune opzioni devono essere cancellate se non pertinenti, che i dati vanno inseriti in stampatello e che, in caso di ricorso alla quarantena, devono essere indicati nome, numero di riconoscimento e contatti dello stabilimento, con idonea documentazione giustificativa da fornire al veterinario ufficiale.

Abrogazione e disciplina transitoria

Con l’articolo 3 il regolamento abroga la decisione 2007/25/CE. Per evitare discontinuità nell’introduzione di uccelli da compagnia nell’Unione, l’articolo 4 consente una fase transitoria fino al 31 marzo 2022: gli Stati membri possono continuare ad autorizzare i movimenti accompagnati da un certificato veterinario rilasciato entro il 15 marzo 2022 secondo i modelli della decisione abrogata e dalla relativa dichiarazione.

Entrata in vigore e data di applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica solo dal 1o gennaio 2022. È inoltre espressamente qualificato come obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Oggetto e ambito di applicazione

L’articolo 1 stabilisce il modello del documento di identificazione di cui all’articolo 14, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) n. 576/2013 per i movimenti a carattere non commerciale di uccelli da compagnia verso uno Stato membro da un territorio o paese terzo.

Composizione del documento di identificazione

L’articolo 2 prevede che il modello, riportato nell’allegato, sia composto da: a) certificato veterinario (parte 1 dell’allegato); b) dichiarazione scritta firmata dal proprietario o da persona autorizzata (parte 2 dell’allegato).

Requisiti del certificato veterinario

Il certificato veterinario deve essere compilato secondo le note della parte II del certificato e rilasciato da un veterinario ufficiale del territorio o paese terzo di spedizione, oppure da un veterinario autorizzato e poi convalidato dall’autorità competente, secondo le prescrizioni della parte 3 dell’allegato.

Requisiti della dichiarazione scritta

La dichiarazione scritta è compilata dal proprietario o dalla persona autorizzata conformemente alle prescrizioni della parte 4 dell’allegato, che richiedono la redazione in almeno una lingua ufficiale dello Stato membro di ingresso e in inglese, in stampatello.

Abrogazione e rinvii

L’articolo 3 abroga la decisione 2007/25/CE e stabilisce che i riferimenti alla decisione abrogata si intendono fatti al presente regolamento e al regolamento delegato (UE) 2021/1933.

Misure transitorie

L’articolo 4 consente agli Stati membri di autorizzare, fino al 31 marzo 2022, i movimenti non commerciali di uccelli da compagnia accompagnati da un certificato veterinario rilasciato entro il 15 marzo 2022 conforme ai modelli della decisione 2007/25/CE, insieme alla dichiarazione di cui al suo allegato III.

Entrata in vigore e applicazione

L’articolo 5 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e l’applicazione a decorrere dal 1o gennaio 2022.

Come è indicizzato

Materiesanità animalemovimenti di animali da compagniacontrolli ufficialidiritto veterinarioimportazione da paesi terzi

Testo integrale

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