Regolamento (UE) 2021/1937
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1937 della Commissione del 9 novembre 2021 che modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda l'ingresso nell'Unione di partite di molluschi e crostacei destinati a essere detenuti a scopo ornamentale in impianti chiusi e che stabilisce l'elenco di paesi terzi o territori o loro zone o loro compartimenti da cui è autorizzato l'ingresso nell'Unione di tali partite (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro UE per l’ingresso nell’Unione di determinate partite di molluschi e crostacei ornamentali destinati a impianti chiusi. A tal fine modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, inserendo un elenco specifico di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati e adattando il riferimento nell’articolo 3, paragrafo 1, lettera t). La misura si colloca nel passaggio dal previgente regime fondato sulla direttiva 2006/88/CE e sul regolamento (CE) n. 1251/2008 al nuovo sistema del regolamento (UE) 2016/429.
Modifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per autorizzare l’ingresso nell’Unione di partite di molluschi e crostacei destinati a essere detenuti a scopo ornamentale in impianti chiusi, con relativo elenco di paesi terzi, territori, zone e compartimenti autorizzati.
Ambito di applicazione
Si applica alle partite di molluschi e crostacei delle specie elencate destinate a essere detenute a scopo ornamentale in impianti chiusi, nonché, più in generale, all’aggiornamento degli elenchi di paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali acquatici ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Rileva per gli operatori dell’importazione, per le autorità competenti ai controlli ufficiali e per gli Stati membri; si applica con effetto dal giorno successivo alla pubblicazione. Il regolamento non introduce un regime generale per tutti gli animali acquatici, ma interviene specificamente sul nuovo elenco della parte 1, sezione B dell’allegato XXI.
Modifica del regime UE per l’ingresso di molluschi e crostacei ornamentali in impianti chiusi
Il regolamento di esecuzione (UE) 2021/1937 della Commissione interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per introdurre, nell’ambito della disciplina sanitaria sugli ingressi nell’Unione, un elenco specifico di paesi terzi, territori, zone o compartimenti dai quali è autorizzata l’importazione di molluschi e crostacei destinati a essere detenuti a scopo ornamentale in impianti chiusi. La misura si fonda sul regolamento (UE) 2016/429 e mira a dare continuità al sistema precedente, che operava sotto la direttiva 2006/88/CE e il regolamento (CE) n. 1251/2008.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il fatto che il regolamento (UE) 2016/429 ha introdotto un nuovo quadro organico per le malattie animali trasmissibili, applicabile dal 21 aprile 2021, e che l’ingresso di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale è subordinato all’inclusione del paese terzo, territorio, zona o compartimento negli elenchi previsti dall’articolo 230, paragrafo 1. Per gli animali acquatici, il regolamento delegato (UE) 2020/692 e il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 definiscono le condizioni di accesso e gli elenchi autorizzati. Il nuovo atto tiene conto dell’esperienza acquisita negli anni con le importazioni di molluschi e crostacei ornamentali, che non risultavano associate a focolai delle malattie elencate per tali specie.
Base giuridica e criterio di selezione degli elenchi
La base giuridica è l’articolo 230, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2016/429, che consente alla Commissione di stabilire, mediante atti di esecuzione, elenchi di paesi terzi e territori autorizzati in funzione dell’esperienza maturata con precedenti ingressi e dei risultati dei controlli ufficiali al punto di entrata nell’Unione. Il regolamento usa questo criterio per consolidare l’autorizzazione all’ingresso di partite ornamentali di molluschi e crostacei, valorizzando la prassi pregressa e i controlli già effettuati.
Modifiche al regolamento di esecuzione (UE) 2021/404
L’articolo 1 apporta due modifiche essenziali:
- sostituisce la lettera t) dell’articolo 3, paragrafo 1, precisando che l’allegato XXI si applica agli animali acquatici delle specie elencate, distinguendo tra la parte 1, sezione A, e la parte 1, sezione B;
- sostituisce integralmente l’allegato XXI con il testo allegato al regolamento.
La nuova formulazione dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera t), distingue:
- la parte 1, sezione A, per gli animali acquatici delle specie elencate destinati a determinati stabilimenti di acquacoltura, al rilascio in natura o ad altri scopi diversi dal consumo umano, nonché per determinati animali acquatici e prodotti di origine animale destinati al consumo umano;
- la parte 1, sezione B, per molluschi e crostacei destinati a essere detenuti a scopo ornamentale in impianti chiusi.
Contenuto dell’allegato XXI sostituito
L’allegato XXI contiene un elenco dettagliato di paesi terzi, territori, zone o compartimenti autorizzati, con codici ISO e codici di zona/compartimento. La sezione A include, tra gli altri, Australia, Brasile, Canada, Cile, Cina, Colombia, Regno Unito, Guernsey, Isola di Man, Jersey, Giappone, Nuova Zelanda, Stati Uniti e Sud Africa, con talune limitazioni per alcune specie o categorie e con riferimenti a specifici certificati sanitari e condizioni.
La sezione B, dedicata ai molluschi e crostacei ornamentali in impianti chiusi, elenca un numero ampio di origini ammesse, tra cui Australia, Belize, Canada, Congo, Isole Cook, Cina, Camerun, Colombia, Costa Rica, Cuba, Gibuti, Repubblica dominicana, Ecuador, Egitto, Etiopia, Figi, Micronesia, Regno Unito, Guernsey, Ghana, Hong Kong, Indonesia, Israele, Isola di Man, Jersey, India, Giappone, Kenya, Kiribati, Saint Kitts e Nevis, Sri Lanka, Madagascar, Isole Marshall, Maldive, Malawi, Messico, Malaysia, Nuova Caledonia, Niger, Nigeria, Nicaragua, Nauru, Niue, Panama, Perù, Polinesia francese, Papua Nuova Guinea, Filippine, Isole Pitcairn, Palau, Paraguay, Isole Salomone, Singapore, Sierra Leone, Somalia, Togo, Thailandia, Tokelau, Tonga, Trinidad e Tobago, Tuvalu, Taiwan, Tanzania, Stati Uniti, Vietnam, Wallis e Futuna, Samoa, Sud Africa e Zambia.
Effetti pratici per operatori e autorità
Per gli operatori economici, il regolamento chiarisce da quali origini è ammesso l’ingresso delle partite interessate, condizionando quindi la liceità dell’importazione e la predisposizione della documentazione sanitaria richiesta. Per le autorità competenti, l’atto fornisce il quadro di riferimento per i controlli ufficiali ai punti di entrata e per la verifica della conformità delle partite ai certificati sanitari e alle condizioni specifiche previste nell’allegato.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione sottolinea la necessità di un’applicazione urgente, in ragione del fatto che il regolamento (UE) 2021/404 è già applicabile dal 21 aprile 2021 e che occorre assicurare certezza del diritto nel passaggio al nuovo regime. Il testo è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’elenco di origine autorizzata
L’articolo 1 modifica il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per prevedere che, ai fini dell’ingresso nell’Unione, l’allegato XXI si applichi anche agli animali acquatici delle specie elencate destinati a impianti chiusi a scopo ornamentale. La nuova lettera t) dell’articolo 3, paragrafo 1, distingue tra la parte 1, sezione A, per altre categorie di animali acquatici e la parte 1, sezione B, per molluschi e crostacei ornamentali in impianti chiusi.
Sostituzione integrale dell’allegato XXI
L’allegato XXI del regolamento (UE) 2021/404 è sostituito dal testo allegato al regolamento, al fine di introdurre e consolidare l’elenco dei paesi terzi, territori, zone o compartimenti da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione delle partite interessate. L’allegato contiene una parte 1, sezione A, e una parte 1, sezione B, con gli elenchi dei paesi/territori autorizzati e i relativi codici ISO e di zona/compartimento.
Elenco autorizzato per animali acquatici e per molluschi/crostacei ornamentali
La sezione A dell’allegato riguarda le partite di animali acquatici vivi delle specie elencate ai fini dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera t), punto i), includendo diversi paesi terzi e territori quali Australia, Brasile, Canada, Regno Unito, Stati Uniti, Sud Africa e altri, con specifiche limitazioni per talune specie o categorie. La sezione B riguarda invece le partite di molluschi e crostacei delle specie elencate destinate a essere detenute a scopo ornamentale in impianti chiusi, ammettendo un ampio elenco di paesi terzi e territori, tra cui Australia, Belize, Canada, Cina, Colombia, Regno Unito, India, Indonesia, Giappone, Messico, Nuova Zelanda, Stati Uniti, Vietnam, Zambia e altri.
Base giuridica e razionale della modifica
La Commissione agisce sulla base dell’articolo 230, paragrafo 1, lettera i), del regolamento (UE) 2016/429, che consente di stabilire elenchi di paesi terzi e territori in funzione dell’esperienza maturata con precedenti ingressi e dei risultati dei controlli ufficiali. Il regolamento richiama l’esperienza positiva acquisita per anni con l’importazione di molluschi e crostacei ornamentali e la necessità di garantire una transizione ordinata dal precedente regime legislativo a quello introdotto dal regolamento (UE) 2016/429.
Entrata in vigore e applicazione immediata
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il considerando relativo alla certezza del diritto evidenzia la necessità di effetto urgente, poiché il regolamento (UE) 2021/404 si applica dal 21 aprile 2021. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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