Regolamento (UE) 2021/1963
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1963 della Commissione dell’8 novembre 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 per quanto riguarda i sistemi di gestione della sicurezza nelle imprese di manutenzione e che rettifica tale regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento rafforza in modo sostanziale il quadro applicabile alle imprese di manutenzione aeronautica approvate ai sensi della parte 145, imponendo un vero e proprio sistema di gestione della sicurezza, un sistema interno di segnalazione degli eventi e regole più dettagliate su responsabilità, formazione, registri, subappalto e sorveglianza. Allinea inoltre la disciplina del regolamento (UE) n. 1321/2014 agli standard ICAO e alle esigenze di coordinamento con il regolamento (UE) 2018/1139 e con il regolamento (UE) n. 376/2014. Il testo modifica anche le appendici sulle classi e abilitazioni, chiarisce l’autorità competente, introduce i metodi alternativi di rispondenza e rettifica alcuni rinvii nelle parti M e ML.
Modifica e rettifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 introducendo un sistema di gestione della sicurezza per le imprese di manutenzione aeronautica e adeguando requisiti, procedure e approvazioni della parte 145 e di parti correlate.
Ambito di applicazione
Si applica alle imprese di manutenzione rientranti nell’allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014, alle autorità competenti degli Stati membri e, per alcuni profili, all’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea. Incide inoltre sulle disposizioni della parte M e della parte ML del medesimo regolamento, nonché sulle imprese che effettuano revisione dell’aeronavigabilità e segnalazione di eventi nel settore aeronautico. L’applicazione generale decorre dal 2 dicembre 2022, con alcune disposizioni anticipate al 2 dicembre 2021; sono previste norme transitorie, tra cui la validità fino a scadenza o revoca delle autorizzazioni limitate già rilasciate agli ingegneri di bordo e un termine al 2 dicembre 2024 per sanare talune non conformità preesistenti.
Regolamento di esecuzione (UE) 2021/1963 della Commissione
Il regolamento modifica il regolamento (UE) n. 1321/2014 in materia di mantenimento dell’aeronavigabilità, con particolare attenzione alle imprese di manutenzione approvate ai sensi della parte 145. L’intervento recepisce l’impostazione del regolamento (UE) 2018/1139 e allinea la disciplina europea agli standard ICAO, introducendo un sistema di gestione della sicurezza e un sistema interno di segnalazione degli eventi.
Finalità e contesto
Dai considerando emerge la volontà di garantire la conformità agli standard internazionali, armonizzare la parte 145 con la parte CAMO e con il regolamento (UE) n. 376/2014, e assicurare una transizione ordinata verso il nuovo assetto. Il regolamento contiene anche rettifiche puntuali ad alcune disposizioni della parte M e della parte ML, per coordinare rinvii normativi già divenuti obsoleti.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica alle imprese di manutenzione rientranti nell’allegato II (parte 145) del regolamento (UE) n. 1321/2014, alle autorità competenti nazionali e, per alcuni profili, all’Agenzia EASA. Incide altresì sulle imprese che effettuano revisioni dell’aeronavigabilità per aeromobili soggetti alla parte ML, nonché sulle regole di conservazione dei registri, di sorveglianza e di certificazione iniziale e continuativa.
Sistema di gestione della sicurezza
La parte più rilevante della riforma è l’introduzione di un vero sistema di gestione nell’impresa di manutenzione. Il punto 145.A.200 richiede responsabilità e linee di responsabilità definite, una politica di sicurezza, l’identificazione e il trattamento dei rischi, la qualificazione del personale, la documentazione dei processi chiave e una funzione di monitoraggio della conformità.
Il sistema deve essere proporzionato alle dimensioni e alla complessità dell’impresa e può essere integrato con altri sistemi di gestione già esistenti in caso di certificati supplementari. Il punto 145.A.202 istituisce un sistema interno di segnalazione in materia di sicurezza, capace di raccogliere anche errori, quasi incidenti e pericoli non rientranti negli eventi obbligatori.
Organizzazione interna, dirigente responsabile e competenze
Il punto 145.A.30 rafforza il ruolo del dirigente responsabile, al quale viene richiesta una responsabilità diretta per la sicurezza, la garanzia delle risorse e la promozione della politica di sicurezza. Devono essere nominate persone o gruppi di persone per il monitoraggio della conformità, per la gestione della sicurezza e per la gestione delle funzioni manutentive; tali soggetti devono riferire direttamente al dirigente responsabile e possedere esperienza e conoscenze adeguate.
La disciplina della competenza del personale viene resa più analitica: l’impresa deve stabilire e verificare qualifiche, formazione ed esperienza del personale tecnico e di chi opera su monitoraggio della conformità e sicurezza, includendo la comprensione dei fattori umani e delle limitazioni di prestazione umana.
Formazione, certificazione e personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità
Il regolamento impone formazione periodica almeno biennale per personale autorizzato a certificare e personale di supporto, con contenuti su tecnologie, procedure, sicurezza e fattori umani. Sono inoltre previste regole specifiche per il rilascio delle autorizzazioni a certificare, la loro prova documentale, l’età minima di 21 anni e le condizioni per l’abilitazione dei titolari di licenza di categoria A e B2.
Viene inoltre introdotto il punto 145.A.37 sul personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità. Per rilasciare ARC, l’impresa deve disporre di personale con esperienza minima, autorizzazione a certificare sull’aeromobile pertinente, conoscenza della parte M o ML e delle procedure dell’impresa; l’abilitazione richiede una revisione eseguita sotto supervisione e l’accettazione formale dell’autorità competente.
Dati di manutenzione, esecuzione dei lavori e riammissione in servizio
Le disposizioni sui dati di manutenzione sono rese più stringenti. L’impresa deve disporre dei dati aggiornati applicabili, conservarli per l’esecuzione dei lavori e registrare nel sistema interno le istruzioni inaccurate, incomplete o ambigue. Le modifiche alle istruzioni di manutenzione sono ammesse solo secondo procedura MOE e devono essere comunicate all’autore delle istruzioni.
L’esecuzione dei lavori è subordinata alla disponibilità di strutture, attrezzature, materiali, dati e personale adeguati; il regolamento richiede anche controlli finali, metodi di rilevazione errori dopo interventi critici e valutazione dei difetti secondo la parte M o ML. Il rilascio del certificato di riammissione in servizio deve avvenire da parte di personale autorizzato e sulla base della verifica che tutti gli interventi siano stati eseguiti correttamente e che non sussistano non conformità pericolose per la sicurezza del volo.
Registri, conservazione documentale e dati del personale
Il punto 145.A.55 disciplina in modo dettagliato la conservazione dei registri. In linea generale, i registri di manutenzione e i dati pertinenti vanno conservati per tre anni; i registri del sistema di gestione e degli appalti/subappalti per cinque anni. I registri del personale vanno conservati per tutta la durata del rapporto e per almeno tre anni dopo la cessazione o la revoca dell’autorizzazione.
Sono previste informazioni specifiche da conservare per il personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità, per il personale autorizzato a certificare e per il personale di supporto, oltre a regole sulla protezione dei dati, sull’accesso agli interessati e sulla tracciabilità dei documenti.
Segnalazione degli eventi e reazione immediata ai problemi di sicurezza
Il punto 145.A.60 impone un sistema di segnalazione obbligatoria e volontaria degli eventi, coordinato con il regolamento (UE) n. 376/2014. Le imprese devono segnalare alla propria autorità competente, al titolare dell’approvazione di progetto e, per gli aeromobili, al responsabile del mantenimento dell’aeronavigabilità, tutti gli eventi o le condizioni pericolose che possano compromettere la sicurezza. Per le imprese fuori dall’Unione europea è stabilito un termine di 72 ore per la segnalazione iniziale.
Il punto 145.A.155 richiede l’attuazione immediata delle misure di sicurezza imposte dall’autorità competente e delle informazioni di sicurezza obbligatorie rilasciate dall’Agenzia.
MOE, modifiche e appalto/subappalto
Il MOE diventa il documento centrale dell’organizzazione manutentiva. Il punto 145.A.70 impone un contenuto minimo molto ampio: dichiarazione del dirigente responsabile, politica di sicurezza, organizzazione interna, elenco delle autorizzazioni, descrizione delle infrastrutture e delle attività, procedure di modifica, elenchi di operatori, subappaltatori, sedi approvate e metodi alternativi di rispondenza.
Le modifiche significative dell’impresa devono essere approvate preventivamente dall’autorità competente, mentre le altre possono essere gestite tramite procedura approvata e notifica successiva. Il punto 145.A.205 impone che l’appalto o il subappalto non compromettano la conformità e che il subappaltatore operi nell’ambito dell’approvazione dell’impresa che subappalta.
Sorveglianza dell’autorità competente e poteri di intervento
La sezione B della parte 145 è interamente riscritta. L’autorità competente deve disporre di un sistema di gestione, di personale qualificato, di procedure documentate, di un programma di sorveglianza basato sul rischio e di un sistema di registrazione completo. Il ciclo di pianificazione della sorveglianza è normalmente di 24 mesi, ma può salire a 36 o 48 mesi se l’impresa dimostra elevata affidabilità nel controllo dei rischi, nella gestione delle modifiche e nell’attuazione delle azioni correttive.
Sono introdotti rilievi di livello 1 e 2, con obbligo di azione correttiva e, nei casi più gravi, sospensione, limitazione o revoca del certificato. L’autorità può anche emettere osservazioni per aspetti non tali da giustificare un rilievo formale.
Classi e abilitazioni delle imprese di manutenzione
Le appendici sul sistema di classi e abilitazioni vengono aggiornate in modo dettagliato. Si confermano le classi A, B, C e D, con distinzione tra manutenzione di base e di linea per gli aeromobili, manutenzione di motori e APU, manutenzione di componenti, e servizi specializzati NDT. Le limitazioni servono a parametrizzare l’approvazione al contenuto effettivo delle attività dell’impresa, che deve essere descritto nel MOE.
Sono previste tabelle articolate per aeromobili, motori, componenti e metodi NDT, con possibilità di approvazioni molto circoscritte per imprese piccole o per imprese che impiegano una sola persona. È inoltre chiarito che le attività di classe B e C possono includere, a condizioni specifiche, interventi su motori o componenti installati durante manutenzione di base o di linea.
Rettifiche nelle parti M e ML e disposizioni transitorie
Il regolamento rettifica il punto M.A.403 e l’appendice VII della parte M, oltre al punto M.A.502, lettera c), sostituendo un riferimento obsoleto alle imprese di classe B con il riferimento all’impresa di manutenzione del motore. Modifica inoltre il punto ML.A.906 per allineare le regole di importazione degli aeromobili da paesi terzi o da sistemi normativi non soggetti al regolamento (UE) 2018/1139.
Quanto all’entrata in applicazione, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione e si applica dal 2 dicembre 2022, salvo l’articolo 2 e alcune parti degli allegati I e III, applicabili dal 2 dicembre 2021. È previsto un periodo transitorio fino al 2 dicembre 2024 per la correzione delle non conformità derivanti dalle nuove disposizioni. Le autorizzazioni limitate già rilasciate agli ingegneri di bordo prima del 2 dicembre 2022 restano valide fino alla loro scadenza o revoca.
Disposizioni principali
Introduzione del sistema di gestione nelle imprese di manutenzione
All’allegato II (parte 145) vengono inseriti gli articoli 145.A.200, 145.A.202 e 145.A.205, che impongono alle imprese di istituire, attuare e mantenere un sistema di gestione commisurato alle dimensioni e alla complessità delle attività. Il sistema deve includere responsabilità chiaramente definite, politica e obiettivi di sicurezza, identificazione e gestione dei rischi, monitoraggio della conformità, documentazione dei processi chiave e sistemi interni di segnalazione e di gestione degli appalti/subappalti.
Obblighi del dirigente responsabile e struttura organizzativa
Il punto 145.A.30 è riscritto per rafforzare il ruolo del dirigente responsabile, che deve garantire risorse adeguate, definire e promuovere la politica di sicurezza e avere una comprensione di base del regolamento. Devono inoltre essere nominate figure responsabili del monitoraggio della conformità e della gestione della sicurezza, con accesso diretto al dirigente responsabile e requisiti di conoscenze, esperienza e background pertinenti. Viene prevista anche la figura responsabile dello sviluppo e aggiornamento dei processi di gestione della sicurezza.
Formazione, competenza e personale autorizzato a certificare
Il punto 145.A.35 introduce obblighi periodici di aggiornamento e formazione, almeno biennali, su tecnologie, procedure d’impresa, gestione della sicurezza e fattori umani. Sono disciplinate la valutazione delle competenze, l’età minima di 21 anni per addetti alla certificazione e personale di supporto, e requisiti specifici per i titolari di licenza di categoria A e B2 che intendano esercitare attribuzioni di certificazione. Sono inoltre aggiornate le regole sul rilascio, revoca e prova dell’autorizzazione a certificare.
Personale addetto alla revisione dell’aeronavigabilità
È inserito il punto 145.A.37, che disciplina il personale abilitato a effettuare revisioni dell’aeronavigabilità e a rilasciare i relativi certificati (ARC). Sono richiesti esperienza minima, autorizzazione a certificare sul relativo aeromobile, conoscenza della parte M o ML e delle procedure dell’impresa; l’autorizzazione è subordinata a una revisione sotto supervisione con accettazione formale dell’autorità competente.
Dati di manutenzione, esecuzione lavori e riammissione in servizio
Vengono riscritti i punti 145.A.45, 145.A.48, 145.A.50 e 145.A.55 per disciplinare conservazione e uso dei dati di manutenzione, registrazione delle non conformità nei sistemi interni, modifiche alle istruzioni di manutenzione, uso di sistemi elettronici di schede di lavoro, controlli finali sui lavori eseguiti e condizioni per il rilascio del certificato di riammissione in servizio. Sono fissati termini di conservazione dei registri: in generale tre anni per la documentazione di manutenzione e di revisione dell’aeronavigabilità, e cinque anni per i registri del sistema di gestione e degli appalti/subappalti.
Segnalazione degli eventi e informazioni di sicurezza
Il punto 145.A.60 impone un sistema di segnalazione obbligatoria e volontaria degli eventi nell’ambito del sistema di gestione, in coordinamento con il regolamento (UE) n. 376/2014. Le imprese devono segnalare eventi o condizioni pericolose alla propria autorità competente, al titolare dell’approvazione di progetto e, per gli aeromobili, anche al responsabile del mantenimento dell’aeronavigabilità; per imprese stabilite fuori dall’UE è previsto un termine massimo di 72 ore per la segnalazione iniziale. Il punto 145.A.155 impone l’attuazione immediata delle misure di sicurezza e delle informazioni di sicurezza obbligatorie dell’Agenzia.
MOE, modifiche, accesso e continuità del certificato
Il punto 145.A.70 richiede un manuale dell’impresa di manutenzione (MOE) con contenuti minimi dettagliati, inclusa la politica di sicurezza, l’organigramma, l’elenco del personale autorizzato e le procedure per modifiche, conformità e subappalto. Il punto 145.A.85 disciplina le modifiche soggette ad approvazione preventiva e quelle gestibili con procedura approvata; il punto 145.A.90 stabilisce le condizioni di validità del certificato. Il punto 145.A.140 garantisce l’accesso alle autorità per verifiche e il punto 145.A.120 ammette metodi alternativi di rispondenza previa approvazione.
Sorveglianza, rilievi e misure dell’autorità competente
La sezione B è completamente sostituita. Sono definiti i compiti dell’autorità competente in materia di certificazione, sorveglianza e applicazione delle norme, il sistema di gestione dell’autorità, la conservazione dei registri e i principi di sorveglianza. Sono previsti rilievi di livello 1 e 2, termini per le azioni correttive, possibilità di osservazioni e poteri di sospensione, limitazione o revoca del certificato. Il ciclo di sorveglianza è normalmente di 24 mesi, estendibile fino a 36 o 48 mesi in presenza di specifiche condizioni di affidabilità e maturità del sistema dell’impresa.
Classi e abilitazioni delle imprese di manutenzione
Le appendici II e IV sono sostituite per aggiornare il sistema di classi e abilitazioni delle imprese di manutenzione. Sono disciplinate le classi A, B, C e D, con distinzione tra manutenzione di base e di linea, limiti dimensionali e funzionali, requisiti per i componenti e per i servizi specializzati NDT, nonché la possibilità di indicare limitazioni più specifiche nel MOE. Sono previste tabelle dettagliate per aeromobili, motori, componenti e prove non distruttive.
Rettifiche e disposizioni transitorie
L’articolo 2 e gli allegati I, punti 2 e 4, e III si applicano dal 2 dicembre 2021; il resto del regolamento si applica dal 2 dicembre 2022. L’articolo 4 consente alle imprese già titolari di certificato di correggere, fino al 2 dicembre 2024, eventuali rilievi di non conformità derivanti dalle nuove disposizioni, pena revoca, limitazione o sospensione del certificato. Le autorizzazioni limitate rilasciate agli ingegneri di bordo prima del 2 dicembre 2022 restano valide fino a scadenza o revoca. Sono inoltre rettificati alcuni rinvii nella parte M e nella parte ML, tra cui il punto M.A.502, lettera c), e ML.A.906.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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