Regolamento (UE) 2021/1929
Regolamento (UE) 2021/1929 della Commissione dell’8 novembre 2021 che modifica il regolamento (UE) n. 142/2011 per quanto riguarda le condizioni di esportazione di determinati fertilizzanti organici e ammendanti contenenti materiali di categoria 2 (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento interviene sul quadro UE relativo ai sottoprodotti di origine animale per ampliare e precisare le condizioni di esportazione di alcuni fertilizzanti organici e ammendanti contenenti materiali di categoria 2. In particolare, consente l'esportazione di prodotti contenenti farine di carne e ossa di categoria 2 quando la loro composizione o il loro imballaggio escludano l'uso come mangimi, e aggiorna le condizioni applicabili allo stallatico trasformato utilizzato come componente di miscelazione. La modifica è attuata tramite l'aggiornamento dell'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011.
Modifica le norme di esportazione di taluni fertilizzanti organici e ammendanti contenenti materiali di categoria 2, in particolare farine di carne e ossa, e di stallatico trasformato ai fini dell'allegato XIV del regolamento (UE) n. 142/2011.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori che esportano dall'Unione europea stallatico trasformato, fertilizzanti organici, compost, residui di digestione da biogas, proteine animali trasformate e ammendanti contenenti farine di carne e ossa di materiali di categoria 2, secondo le condizioni fissate nel regolamento (UE) n. 142/2011 come modificato. L'ambito riguarda l'esportazione verso paesi terzi e incide sulle modalità di composizione, miscelazione, imballaggio ed etichettatura dei prodotti; il regolamento non disciplina nuovi controlli generali ma aggiorna una specifica tabella dell'allegato XIV, capo V. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Modifica delle condizioni di esportazione di fertilizzanti organici e ammendanti contenenti materiali di categoria 2
Il regolamento interviene sul sistema UE di disciplina dei sottoprodotti di origine animale e dei prodotti derivati, modificando il regolamento (UE) n. 142/2011. La finalità è consentire, entro condizioni precise, l'esportazione di taluni fertilizzanti organici e ammendanti contenenti farine di carne e ossa di materiali di categoria 2, garantendo al contempo che tali prodotti non siano successivamente utilizzabili come mangimi.
Contesto normativo e base giuridica
La Commissione adotta il regolamento sulla base del regolamento (CE) n. 1069/2009, in particolare dell'articolo 32, paragrafo 3, lettera a), e dell'articolo 43, paragrafo 3, secondo comma. I considerando chiariscono che il regolamento (UE) n. 142/2011 contiene già le norme sanitarie e di polizia sanitaria per l'immissione sul mercato e l'esportazione dei prodotti derivati, compresi i fertilizzanti organici e gli ammendanti, e che occorre adeguare l'allegato XIV, capo V, per riflettere l'evoluzione delle condizioni di esportazione.
Ambito delle esportazioni interessate
La modifica riguarda le esportazioni verso paesi terzi di:
- stallatico trasformato;
- fertilizzanti organici, compost o residui della digestione da biogas che non contengono altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati oltre allo stallatico trasformato;
- proteine animali trasformate contenenti stallatico trasformato come componente di miscelazione;
- farine di carne e ossa di materiali di categoria 2 contenenti stallatico trasformato come componente di miscelazione;
- fertilizzanti organici e ammendanti contenenti farine di carne e ossa di materiali di categoria 2.
Il regolamento precisa che l'esportazione è ammessa solo quando la composizione o l'imballaggio escludano l'uso successivo dei prodotti come mangimi.
Condizioni specifiche per lo stallatico trasformato e per i prodotti correlati
La nuova formulazione della riga 1 della tabella dell'allegato XIV richiede che i prodotti indicati rispettino almeno le condizioni stabilite all'allegato XI, capo I, sezione 2, lettere a), b), d) ed e). Inoltre, il regolamento conferma che lo stallatico trasformato può fungere da componente di miscelazione nelle proteine animali trasformate o nelle farine di carne e ossa di materiali di categoria 2.
Nuova disciplina per fertilizzanti organici e ammendanti contenenti farine di carne e ossa di categoria 2
Il punto più rilevante della modifica è l'introduzione della nuova riga 4 nella tabella dell'allegato XIV, che disciplina i fertilizzanti organici e gli ammendanti contenenti farine di carne e ossa di materiali di categoria 2. L'esportazione è ammessa per i prodotti che:
- rientrano nelle ipotesi dell'allegato XI, capo II, sezione 1, punti 1, 2, 3 e 5;
- soddisfano i requisiti ivi previsti;
- sono imballati in pacchi pronti alla vendita di peso uguale o inferiore a 50 kg;
- sono destinati all'uso da parte dell'utente finale.
La disciplina mira a evitare che prodotti potenzialmente idonei alla fertilizzazione siano reindirizzati al mercato dei mangimi.
Requisiti di composizione e miscelazione
Per i prodotti della nuova riga 4, il testo stabilisce che il tenore debba rispettare una delle seguenti configurazioni:
- contenuto uguale o inferiore al 90 % del volume di farine di carne e ossa di materiali di categoria 2;
- contenuto uguale o superiore al 10 % del volume di stallatico trasformato, urina trasformata, calce, fertilizzanti minerali o altro componente di miscelazione previsto dall'allegato XI, capo II, sezione 1, punto 3, lettera b).
Questi requisiti di composizione servono a garantire la destinazione d'uso diversa dall'alimentazione animale.
Etichettatura e indicazioni per l'esportazione
Dai considerando emerge che l'allegato VIII del regolamento (UE) n. 142/2011 disciplina l'etichettatura dei fertilizzanti organici e degli ammendanti immessi sul mercato dell'Unione, ma, per l'esportazione verso paesi terzi, l'etichettatura deve essere redatta in una delle lingue ufficiali del paese terzo di destinazione. Il regolamento di modifica si inserisce in questo contesto, coordinando le regole di esportazione con le prescrizioni di etichettatura applicabili.
Entrata in vigore e applicazione
L'articolo 2 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Modifica dell'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011
L'articolo 1 dispone che l'allegato XIV, capo V, del regolamento (UE) n. 142/2011 sia modificato conformemente all'allegato del regolamento di modifica.
Nuove condizioni per lo stallatico trasformato e prodotti correlati
La riga 1 della tabella dell'allegato XIV è sostituita per includere lo stallatico trasformato, i fertilizzanti organici, compost o residui della digestione da biogas che non contengono altri sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati oltre allo stallatico trasformato, nonché proteine animali trasformate o farine di carne e ossa di categoria 2 contenenti stallatico trasformato come componente di miscelazione. Tali prodotti devono soddisfare almeno le condizioni dell'allegato XI, capo I, sezione 2, lettere a), b), d) ed e).
Esportazione di fertilizzanti organici e ammendanti contenenti farine di carne e ossa di categoria 2
È aggiunta una nuova riga 4 che consente l'esportazione di fertilizzanti organici e ammendanti contenenti farine di carne e ossa di materiali di categoria 2, purché rientrino nelle ipotesi dell'allegato XI, capo II, sezione 1, punti 1, 2, 3 e 5, soddisfino i requisiti ivi previsti e siano imballati in pacchi pronti alla vendita di peso uguale o inferiore a 50 kg per l'uso da parte dell'utente finale.
Composizione minima e massima dei prodotti esportabili
Per i fertilizzanti organici e gli ammendanti di cui alla nuova riga 4, il tenore deve essere: a) uguale o inferiore al 90 % del volume di farine di carne e ossa di materiali di categoria 2; oppure b) uguale o superiore al 10 % del volume di stallatico trasformato, urina trasformata, calce, fertilizzanti minerali o altro componente di miscelazione di cui all'allegato XI, capo II, sezione 1, punto 3, lettera b).
Decorrenza ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 8 nov 2021Regolamento (UE) 2022/42
- Regolamento · 8 nov 2021Regolamento (UE) 2021/1930
- Regolamento · 8 nov 2021Regolamento (UE) 2021/1935
- Regolamento · 8 nov 2021Regolamento (UE) 2021/1963
- Regolamento · 9 nov 2021Regolamento (UE) 2021/1938
- Regolamento · 9 nov 2021Regolamento (UE) 2021/1937
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →