Cassazione Penale, Sentenza n. 26130/2024 del 03/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso proposto per tre motivi principali: (1) nullità della sentenza impugnata per violazione dell'art. 597, commi 3 e 4, c.p.p., poiché la Corte d'appello avrebbe riqualificato in peius il fatto senza impugnazione del P.M.; (2) vizi di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato: il ricorrente sosteneva che i debiti fiscali e contributivi si erano accumulati durante la gestione di un precedente amministratore (Alberto Carcerano) e non nel breve periodo in cui egli fu amministratore, e che non aveva sottoscritto bilanci; la Corte d'appello, invece, avrebbe attribuito al ricorrente un ruolo di fatto non adeguatamente probato; (3) omessa applicazione della diminuzione di pena correlata al riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 219, ultimo comma, L. fall., nonostante il riconoscimento della stessa.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il primo motivo infondato (ritenendo legittima la riqualificazione operata in sede d'appello nei limiti consentiti dall'art. 597, comma 3, c.p.p.), ha invece accolto il secondo motivo per vizi di motivazione e carenza di adeguata base probatoria circa il ruolo attribuito al ricorrente, annullando la sentenza impugnata e rinviando per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Torino. L'annullamento del secondo motivo ha assorbito il terzo motivo, che tuttavia è stato ritenuto fondato nella parte in cui denunciava la mancata applicazione della riduzione di pena conseguente al riconoscimento dell'attenuante.
Norme richiamate
art. 597 cod. proc. pen.
La Corte ha ritenuto che, ove l'imputato impugni in appello in relazione all'attribuibilità del fatto, il giudice d'appello possa d'ufficio dare al fatto una qualificazione giuridica più grave nei limiti previsti dal comma 3, senza violare il diritto di difesa, posto che l'imputato ha la possibilità di impugnare per recuperare il contraddittorio.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Richiamato per delimitare i motivi ammessi in cassazione: il ricorso è stato valutato nei limiti previsti dalla normativa transitoria/procedurale indicata.
art. 219, ultimo comma, legge fallimentare
Riconosciuta dalla Corte d'appello come circostanza attenuante a favore del ricorrente; la Cassazione ha rilevato l'omissione nell'applicare la conseguente diminuzione di pena e ha ritenuto la censura fondata nella parte.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137 conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata riguardante le comunicazioni procedurali durante il procedimento di cassazione; qui citata in relazione alla trasmissione degli atti e delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale.
Massime di principio
- Il giudice d'appello può, entro i limiti stabiliti dall'art. 597 c.p.p., modificare la qualificazione giuridica del fatto anche in senso peggiorativo se l'impugnazione dell'imputato riguarda l'attribuibilità del fatto; ciò non costituisce automaticamente violazione del diritto di difesa se l'imputato ha la possibilità di impugnare ulteriormente per esercitare il contraddittorio.
- La riassegnazione di un ruolo di fatto all'imputato da parte del giudice d'appello deve poggiare su chiara e pregnante motivazione e su elementi di prova; l'attribuzione di responsabilità basata su deduzioni non supportate da prova può portare all'annullamento in cassazione.
- Quando venga riconosciuta una circostanza attenuante (es. art. 219 L. fall.), il relativo effetto sulla determinazione della pena (diminuzione) deve essere esplicitamente calcolato e applicato nella motivazione; la sua omissione è censurabile.
- In contestazioni che dipendono dalla cronologia gestionale (periodo di incarico, approvazione dei bilanci, firme), l'esame probatorio deve ricostruire con precisione le date e i ruoli; domande difensive fondate su elementi temporali possono efficacemente contrastare l'addebito se provate.
- In caso di annullamento per vizi di motivazione, la Cassazione di solito rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione per garantire imparzialità e corretto esame degli elementi di fatto e di diritto.
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