Sentenza n. 15697/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento - del provvedimento dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato n. 30538 del 14 marzo 2023, notificato il 31 marzo 2023, adottato a conclusione del procedimento PS12300, con il quale l'Autorità ha sanzionato Vodafone Italia S.p.A. per un'asserita pratica commerciale scorretta ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera f) del Codice del Consumo ed ha irrogato alla Società una sanzione amministrativa pecuniaria di 400.000 euro; - nonché, per quanto occorrer possa, di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale, ivi compreso il provvedimento di avvio del procedimento istruttorio PS12300 notificato il 28 aprile 2022, il provvedimento di rigetto degli impegni proposti da Vodafone ai sensi dell'art. 27, comma 7 del Codice del Consumo assunto in data 25 ottobre 2022 e comunicato in data 27 ottobre 2022, la comunicazione del termine di conclusione dell'istruttoria e di precisazione delle contestazioni comunicata a Vodafone in data 14 dicembre 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento AGCM n. 30538 del 14 marzo 2023, che ha accertato una pratica commerciale scorretta nella gestione delle richieste di cessazione e migrazione delle utenze telefoniche e ha irrogato a Vodafone Italia S.p.A. una sanzione di 400.000 euro
Esito
Favorevole al resistente (autorità indipendente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Vodafone Italia S.p.A., poi incorporata in Fastweb S.p.A. durante il giudizio, ha chiesto l’annullamento della sanzione AGCM di 400.000 euro. Con il primo motivo ha sostenuto che la condotta rispettava la disciplina settoriale delle comunicazioni elettroniche, richiamando il parere AGCOM e gli indicatori di accuratezza della fatturazione. Con il secondo ha dedotto la violazione del contraddittorio, perché il provvedimento finale avrebbe valorizzato per la prima volta l’eccessività della documentazione richiesta agli utenti, mentre la comunicazione di conclusione dell’istruttoria si sarebbe concentrata sui tre ricontatti telefonici. Con il terzo ha contestato l’accertamento per difetto di istruttoria, motivazione e prova, censurando l’eterogeneità dei dati sui reclami, la ricostruzione delle procedure aziendali e la valutazione delle richieste incomplete, delle migrazioni e degli addebiti successivi. Con il quarto ha contestato la quantificazione della sanzione, lamentando l’insufficiente considerazione delle iniziative correttive e dei rimborsi e la disparità di trattamento rispetto a TIM.
La decisione
Il TAR ha respinto tutti i motivi e il ricorso. Sul primo, ha chiarito che la disciplina settoriale regola tempi, modalità tecniche e continuità del servizio durante la migrazione, ma non esaurisce la verifica delle procedure organizzative, della prevenzione degli addebiti non dovuti e dell’informazione agli utenti; il rispetto della regolazione e il parere AGCOM non escludono quindi l’applicazione della disciplina consumeristica. Non è illecita la fattura emessa dopo il recesso se riferita a corrispettivi maturati nel periodo di preavviso o durante la migrazione necessaria; rilevano invece gli addebiti protratti oltre il periodo dovuto per ritardi o carenze nella lavorazione. Gli indicatori generali di accuratezza della fatturazione non escludono una criticità specifica nella gestione delle cessazioni. Sul secondo motivo, il TAR ha riconosciuto che la comunicazione di conclusione dell’istruttoria non indicava espressamente l’eccessività documentale come criticità autonoma, ma ha ritenuto che il provvedimento finale non avesse introdotto una pratica diversa: la contestazione, sin dall’avvio, riguardava la gestione delle richieste di cessazione, la verifica della legittimazione e completezza, la mancata regolarizzazione e la prosecuzione della fatturazione. Le modalità documentali costituivano una specificazione della medesima condotta e Vodafone aveva potuto interloquire sulle procedure di identificazione. Sul terzo motivo, il TAR ha ritenuto legittimo l’uso congiunto di reclami, percentuali di accoglimento, durata del fenomeno, procedure aziendali e conoscenza delle criticità, senza assumere i reclami accolti come prova automatica di ogni singolo addebito. I dati complessivi e quelli ricalcolati dalla società avevano perimetri diversi e potevano essere considerati come elementi distinti del quadro istruttorio; non esiste una soglia percentuale sotto la quale il fenomeno debba essere escluso. La correttezza di alcuni addebiti o la successiva restituzione delle somme non eliminano la criticità complessiva. L’accertamento è fondato soprattutto sulla gestione delle richieste incomplete: dopo tre tentativi telefonici infruttuosi l’SMS non indicava chiaramente ciò che mancava e la pratica veniva archiviata, con prosecuzione della fatturazione, senza comunicazione proattiva e idonea a consentire la regolarizzazione. La richiesta di documenti può essere legittima per prevenire cessazioni fraudolente, ma deve essere proporzionata nei canali in cui l’utente è già identificabile e accompagnata da indicazioni chiare per integrare la domanda. Per le migrazioni, sono dovuti i corrispettivi sino al completamento del passaggio e non è censurabile la temporanea doppia fatturazione corrispondente alla legittima erogazione; restano rilevanti gli addebiti protratti oltre il tempo tecnico o non tempestivamente corretti e riconducibili all’operatore. La condotta ricade nell’art. 26, comma 1, lettera f), del Codice del consumo quando, dopo un’inequivoca richiesta di cessazione, il rapporto e gli addebiti proseguono oltre il dovuto per mancata o tardiva lavorazione o per archiviazione della domanda incompleta senza adeguata informazione. Non occorre provare ulteriori molestie o coercizioni né una strategia dolosa: è sufficiente l’imputabilità almeno colposa, desumibile dalla conoscenza dei reclami e dal mantenimento di procedure inadeguate. Sul quarto motivo, le iniziative correttive e i rimborsi erano stati esaminati e considerati attenuanti; l’art. 11 della legge n. 689/1981 non impone di attribuire a ciascuna iniziativa una percentuale autonoma di riduzione, purché emerga una valutazione complessiva. La motivazione consentiva di ricostruire la determinazione della sanzione: importo base di 4.200.000 euro, recidiva quale aggravante, misure correttive e rimborsi quali attenuanti, importo finale di 400.000 euro. La comparazione con TIM non era dimostrata, poiché l’analogia della campagna informativa non provava la piena sovrapponibilità delle condotte e delle circostanze rilevanti. Il TAR ha giudicato la sanzione adeguatamente motivata e proporzionata. Ha condannato la ricorrente a rifondere all’AGCM 4.000 euro, oltre accessori; ha compensato le spese con AGCOM e non ha disposto sulle spese nei confronti dell’associazione dei consumatori non costituita.
Norme richiamate
art. 1, comma 3, d.l. 7/2007
L’articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 7 del 2007 garantisce all’utente la facoltà di recedere o trasferire l’utenza senza ritardi ingiustificati e con un preavviso non superiore a trenta giorni.
La facoltà di recesso o trasferimento deve poter essere esercitata senza ritardi ingiustificati e con un preavviso non superiore a trenta giorni; ciò non esclude il pagamento dei corrispettivi dovuti durante il preavviso.
artt. 98-septies decies e 98-octies decies d.lgs. 259/2003
Gli articoli 98-septies decies e 98-octies decies del Codice delle comunicazioni elettroniche disciplinano, rispettivamente, il diritto di recesso e le procedure di cambio del fornitore, assicurando che l’esercizio di tali facoltà non sia ostacolato e che, durante il trasferimento, sia garantita la continuità del servizio.
Le disposizioni settoriali regolano il recesso e le modalità tecniche di cambio del fornitore, garantendo la continuità del servizio durante il trasferimento; non esauriscono però la verifica consumeristica delle procedure organizzative, degli addebiti e dell’informazione agli utenti.
art. 26, comma 1, lettera f), d.lgs. 206/2005
È corretta, infine, la qualificazione della condotta ai sensi dell’articolo 26, comma 1, lettera f), del Codice del consumo, che vieta di esigere il pagamento, immediato o differito, per prodotti o servizi forniti ma non richiesti dal consumatore.
Il divieto riguarda anche l’esazione di corrispettivi per servizi, non soltanto per beni materiali. Nel caso di telefonia opera quando, a fronte di una manifestazione inequivoca di cessazione, il rapporto e la fatturazione proseguono oltre il periodo dovuto per carenze nella lavorazione o nell’informazione all’utente; restano dovuti i corrispettivi per il servizio effettivamente erogato nel periodo di preavviso o durante la migrazione legittimamente in corso.
art. 11 l. 689/1981
L’articolo 11 della legge n. 689 del 1981 non impone di tradurre ciascuna iniziativa in un’autonoma percentuale di riduzione, purché sia riconoscibile la valutazione complessiva dei criteri rilevanti.
La determinazione della sanzione non richiede una riduzione numericamente distinta per ciascuna misura correttiva, se il provvedimento rende riconoscibile la valutazione complessiva dei criteri rilevanti.
Massime di principio
- Il rispetto delle regole settoriali sui tempi e sulle modalità tecniche di cessazione o migrazione non esclude l’applicazione della disciplina sulle pratiche commerciali scorrette: l’autorità competente può valutare autonomamente l’organizzazione del professionista, la prevenzione degli addebiti non dovuti e l’adeguatezza delle informazioni rivolte agli utenti.
- La fattura emessa dopo la comunicazione di recesso non è di per sé illecita se riguarda corrispettivi maturati nel periodo di preavviso o durante il tempo necessario al completamento della migrazione, mentre rilevano gli addebiti relativi a periodi successivi o protratti per ritardi imputabili alla gestione della richiesta.
- La specificazione, nel provvedimento finale, delle modalità esecutive e degli aspetti organizzativi di una condotta già descritta durante l’istruttoria non viola il contraddittorio se non muta l’identità storica e offensiva della contestazione e il professionista ha avuto effettiva possibilità di interloquire.
- Nell’accertamento di una pratica commerciale relativa ad addebiti successivi alla richiesta di cessazione, i dati sui reclami possono concorrere con le procedure aziendali, la durata del fenomeno e la conoscenza delle criticità, ma non valgono automaticamente come prova di ogni singola violazione né come quantificazione esatta degli addebiti indebiti.
- La richiesta di documenti per verificare la provenienza di una domanda di cessazione può essere legittima; tuttavia, quando l’istanza è incompleta, il professionista deve indicare in modo chiaro e attraverso un canale idoneo gli elementi necessari alla regolarizzazione, senza limitarsi ad archiviare la pratica e proseguire la fatturazione.
- La richiesta di pagamento per un servizio non più richiesto integra la fattispecie dell’art. 26, comma 1, lettera f), del Codice del consumo anche con riguardo ai servizi; non occorre dimostrare ulteriori molestie, coercizioni o un intento doloso, essendo sufficiente l’imputabilità almeno colposa della condotta.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 1093/2026 - Bari, Sezione 2
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 4488/2026 - Milano, Sezione 3
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 1666/2026 - Salerno, Sezione 3
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 662/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 184/2026 - Bolzano, Sezione 1
- Sentenza · 7 ott 2026Sentenza n. 7379/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →