Sentenza n. 579/2026 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento del 14 maggio 2025, notificato il 27 dicembre 2025, con cui il Questore di Bologna ha negato il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente, entrata in Italia nel 2018 e titolare di un permesso per studio valido fino al 31 dicembre 2023, ha impugnato il diniego di rinnovo adottato dal Questore di Bologna il 14 maggio 2025. Il diniego era fondato sul mancato superamento del numero minimo di esami richiesto dalla disciplina applicabile. La ricorrente non ha contestato il dato oggettivo, ma ha sostenuto che il mancato superamento degli esami fosse riconducibile alle patologie da cui affermava di essere affetta, Disturbo Bipolare II e ADHD, deducendo la violazione dell’art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999, che consente il rinnovo anche in presenza del superamento di una sola verifica di profitto per gravi motivi di salute o forza maggiore debitamente documentati. Ha inoltre lamentato la mancata predisposizione delle misure di sostegno previste dalla legge n. 104/1992 e sostenuto di avere sostenuto tre esami senza accettarne il voto. Il giudice ha rilevato anche ulteriori circostanze considerate dall’amministrazione: la mancata risposta al preavviso di rigetto ex art. 10-bis l. n. 241/1990, l’assenza di adeguata dimostrazione del sostentamento e la mancanza della polizza assicurativa.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso, ritenendo legittimo il diniego. L’art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999 costituisce un’eccezione alla regola ordinaria e richiede gravi motivi di salute o forza maggiore debitamente documentati. Nel caso concreto la ricorrente non aveva superato con profitto alcun esame dal 2021 e aveva prodotto, secondo il giudice, documentazione attestante le patologie senza dimostrare lo specifico effetto delle stesse sulla capacità di studio, né fornire elementi idonei a giustificare l’applicazione della disposizione più favorevole. Il TAR ha ritenuto comunque decisivo anche il superamento del limite massimo di permanenza consentito: trattandosi di corso di laurea triennale, la ricorrente aveva frequentato anche il terzo anno fuori corso, senza dimostrare il superamento di esami neppure dopo la domanda di rinnovo. Pertanto, l’istanza non avrebbe potuto essere accolta nemmeno prescindendo dal requisito relativo al numero minimo di esami. Sono state compensate le spese di giudizio. È stata revocata l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, sia per la manifesta infondatezza del ricorso sia per la mancata dimostrazione dei requisiti reddituali: la richiesta rivolta all’Ambasciata cinese, anziché al Consolato competente, non integrava la documentazione richiesta dall’art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002 e non poteva determinare silenzio-assenso.
Norme richiamate
art. 46, comma 4, d.P.R. n. 394/1999
Per gravi motivi di salute o di forza maggiore, debitamente documentati, il permesso di soggiorno può essere rinnovato anche allo studente che abbia superato una sola verifica di profitto, fermo restando il numero complessivo di rinnovi.
La disposizione introduce un’eccezione alla regola ordinaria sul rendimento universitario e richiede non solo l’esistenza della patologia o della situazione impeditiva, ma anche una documentazione idonea a dimostrare la loro concreta incidenza sul mancato profitto.
art. 10-bis l. n. 241/1990
Il preavviso di rigetto consente all’interessato di presentare osservazioni; il giudice ha rilevato che la ricorrente non aveva fornito riscontro alla comunicazione dell’amministrazione.
art. 79, comma 2, d.P.R. n. 115/2002
La domanda di ammissione al patrocinio a spese dello Stato per il cittadino straniero deve essere corredata dalla documentazione prevista, comprendente l’attestazione consolare della veridicità dei redditi dichiarati nel Paese d’origine. Una richiesta rivolta all’autorità consolare incompetente e diretta a ottenere una mera certificazione dei redditi non soddisfa tale onere e non determina silenzio-assenso.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati quale fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità della parte.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. n. 196/2003
Richiamato quale fondamento della disposizione di oscuramento delle generalità a tutela dei diritti o della dignità della parte.
Massime di principio
- L’eccezione che consente il rinnovo del permesso di soggiorno per studio nonostante il mancato rendimento universitario presuppone gravi motivi di salute o forza maggiore debitamente documentati; non è sufficiente attestare l’esistenza di una patologia, occorrendo dimostrarne la concreta incidenza sulla capacità di studio e sul mancato superamento degli esami.
- Il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi di studio può essere negato quando lo straniero abbia oltrepassato il limite massimo di permanenza consentito per il corso universitario, anche se il requisito relativo al numero minimo di esami sostenuti fosse valutato autonomamente.
- Ai fini dell’ammissione del cittadino straniero al patrocinio a spese dello Stato, la richiesta di documentazione reddituale deve essere rivolta all’autorità consolare competente e deve riguardare l’attestazione della veridicità dei redditi dichiarati; una richiesta diversa, rivolta all’autorità incompetente e avente a oggetto una mera certificazione dei redditi, non è idonea a far decorrere il silenzio-assenso previsto dalla legge.
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