Cassazione Penale, Sentenza n. 14003/2023 del 03/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il detenuto impugnava l'ordinanza che aveva confermato il rigetto del reclamo disciplinare. Era stato sanzionato per fatti datati 18 e 20 luglio 2020 presso il carcere di Cagliari Uta e, trasferito a Nuoro, aveva subito un nuovo isolamento all'ingresso nell'istituto di destinazione. Il ricorrente sosteneva che si fosse trattato di una duplicazione illegittima della sanzione già scontata nell'istituto di provenienza e denunciava inoltre violenze e lesioni da parte del personale di polizia penitenziaria, con procedimenti penali in corso contro questi ultimi.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che, nei procedimenti succeduti a reclamo ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., il sindacato di legittimità sia limitato a violazioni di legge e non sia ammissibile per contestare meri vizi di motivazione, salvo motivazione assente o meramente apparente. La Corte ha anche considerato che l'isolamento adottato all'ingresso nell'istituto di Nuoro era motivato da ragioni di profilassi sanitaria collegata al rischio di contagio da Sars-CoV-2 e non da ragioni disciplinari. Per l'inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 per l'irritualità dell'impugnazione.
Norme richiamate
art. 35-bis e art. 69, comma 1, lett. a), legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.)
L'art. 35-bis disciplina il reclamo giurisdizionale in materia disciplinare; la Corte interpreta che, nei procedimenti successivi a tale reclamo, il sindacato di legittimità in Cassazione è ammesso solo per violazione di legge e non per contestare vizi della motivazione, salvo motivazione assente o meramente apparente.
art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.
Limita l'illustrazione del motivo di ricorso in Cassazione, regolando la forma con cui devono essere prospettate le censure; qui la Corte osserva che il ricorso non prospetta una reale violazione di legge ma una rilettura alternativa delle risultanze.
comma 4-bis dell'art. 35-bis Ord. pen. (giurisprudenza richiamata)
Ribadisce, come richiamato dalla giurisprudenza (es. Sez. 1, n. 5697/2014), il limite della revisione in cassazione ai soli profili di violazione di legge nel reclamo disciplinare.
art. 616 cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di inammissibilità del ricorso; qui la dichiarazione di inammissibilità ha comportato anche la condanna pecuniaria a favore della Cassa delle ammende per l'irritualità dell'impugnazione.
Corte costituzionale, sentenza n. 186 del 2000
Richiamata come principio per giustificare l'applicazione di sanzioni pecuniarie in relazione alla colpa connessa a impugnazioni inutili o irrituali.
Sez. 1, n. 5697 del 12/12/2014, dep. 2015, Ministero della Giustizia, Rv. 262356-01 (giurisprudenza)
Precedente citato a sostegno del principio che il sindacato della Cassazione sui reclami disciplinari è limitato alla violazione di legge.
Massime di principio
- Nei ricorsi in materia disciplinare proposti ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen., la Cassazione verifica prevalentemente violazioni di legge e non può sostituirsi al giudice del merito per rivedere valutazioni di fatto o la motivazione, salvo che questa sia completamente assente o meramente apparente.
- La duplicazione apparente di misure restrittive subite da un detenuto (es. isolamento) richiede prova chiara che la misura successiva sia stata effettivamente adottata per ragioni disciplinari e non per altri motivi legittimi (es. profilassi sanitaria); l'Amministrazione penitenziaria deve fornire risultanze credibili a giustificazione.
- Le allegazioni di violenze o lesioni da parte del personale penitenziario, pur rilevanti penalmente, non modificano automaticamente l'ambito di sindacato in Cassazione se il motivo di ricorso non indica una specifica violazione di legge collegata alla decisione impugnata.
- Un ricorso inammissibile può comportare la condanna al pagamento delle spese processuali e, in presenza di comportamento irrituale o colposo nell'impugnazione, anche di una somma a favore della Cassa delle ammende.
- Chi intende impugnare ordinanze tributarie o di sorveglianza deve formulare censure focalizzate su questioni di diritto ben argomentate; una mera rimodulazione critica delle risultanze di fatto è in genere insufficiente in Cassazione.
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