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Cassazione Civile, Ordinanza n. 14164/2025 del 27/05/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (socia liquidatrice)

La controversia

La controversia trae origine da un lungo contenzioso tra una cooperativa edilizia e due professionisti incaricati della progettazione di un complesso residenziale, nel quale era stato dapprima azionato un credito risarcitorio della società e poi, a seguito dell’estinzione della società per cancellazione dal registro delle imprese, la liquidatrice aveva intimato precetto al professionista soccombente in base alla sentenza d’appello che aveva riconosciuto il credito sociale. Il debitore ha proposto opposizione al precetto sostenendo che la ex liquidatrice non fosse legittimata a riscuotere l’intero importo, poiché la società estinta non avrebbe potuto trasferire ai soci crediti ancora incerti o illiquidi e, in mancanza di una specifica attività ulteriore e di una valida deliberazione dispositiva, il credito doveva ritenersi rinunciato o comunque non trasferito integralmente. La Corte d’appello ha ritenuto che la volontà di destinare il credito e di far subentrare la liquidatrice fosse validamente espressa solo per i soci presenti all’assemblea, non anche per gli assenti, e ha quindi limitato la validità del precetto alla sola quota sociale della ricorrente. In cassazione la socia liquidatrice ha denunciato violazione degli artt. 2479, 2479-bis, 2392, 2393 e 2395 c.c., sostenendo che, prima dell’estinzione, la società poteva legittimamente deliberare la destinazione delle aspettative creditorie derivanti dal giudizio pendente mediante delibera assembleare ordinaria, senza necessità dell’assenso individuale di tutti i soci, e che la Corte territoriale aveva errato nel pretendere il consenso di tutti i soci per riconoscere la piena legittimazione all’azione esecutiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso nei limiti di ragione, cassando la sentenza impugnata e rinviando alla Corte d’appello di Ancona in diversa composizione. Ha ritenuto errata la conclusione della Corte territoriale secondo cui la destinazione del credito e il subentro della liquidatrice richiedessero il consenso di tutti i soci, poiché, prima dell’estinzione della società, la volontà dispositiva si forma mediante delibera assembleare adottata con il quorum ordinario. Ha inoltre chiarito che il fenomeno successorio dei soci opera solo al momento dell’estinzione e della cancellazione della società, mentre prima la società resta autonomo soggetto di diritto e può disporre delle aspettative creditorie pendenti. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare l’appello del debitore alla luce di tale principio e regolare anche le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 2479 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente come parametro della formazione della volontà sociale; la Corte afferma che, prima dell'estinzione, la destinazione delle aspettative creditorie può essere deliberata dall'assemblea con il quorum ordinario.

  • art. 2479-bis c.c.

    Richiamato per la disciplina della convocazione e deliberazione assembleare nelle società a responsabilità limitata; la Corte lo considera compatibile con la delibera assembleare adottata prima dell'estinzione.

  • art. 2392 c.c.

    Citate dalla ricorrente nel motivo, ma non oggetto di autonoma ratio decidendi; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione su tale norma.

  • art. 2393 c.c.

    Citate dalla ricorrente nel motivo, ma non oggetto di autonoma ratio decidendi; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione su tale norma.

  • art. 2395 c.c.

    Citate dalla ricorrente nel motivo, ma non oggetto di autonoma ratio decidendi; la Corte non sviluppa una specifica interpretazione su tale norma.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    La Corte richiama il principio di specificità dei motivi di ricorso: il ricorrente deve indicare le norme violate, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con la sentenza impugnata.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro formale del motivo di ricorso per violazione di legge; la censura è scrutinabile solo se specificamente argomentata.

  • art. 1236 c.c.

    La remissione del debito è eccezione alla regola della successione dei soci nei residui attivi della società estinta e deve essere provata rigorosamente da chi la invoca.

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato implicitamente nel descrivere l'onere rigoroso di allegazione e prova della remissione del debito; la parte che la deduce deve provarne i presupposti.

  • art. 700 c.p.c.

    Non richiamato nella motivazione decisoria; compare solo nella tassonomia pertinente non utilizzata dalla Corte.

Massime di principio

  • Prima dell'estinzione della società, la decisione sulla destinazione delle aspettative creditorie relative a un giudizio pendente può essere validamente assunta con delibera assembleare adottata secondo il quorum ordinario, senza necessità dell'assenso individuale di tutti i soci.
  • La successione dei soci nei residui attivi della società estinta opera solo al momento della cancellazione dal registro delle imprese; fino a quel momento la società conserva la propria autonoma soggettività e capacità dispositiva.
  • La rinuncia o remissione del credito non si presume: deve risultare da una volontà inequivoca e specificamente diretta al debitore, allegata e provata con rigore da chi la invoca.
  • Nel ricorso per cassazione per violazione di legge il motivo è ammissibile solo se indica le norme asseritamente violate, ne espone il contenuto precettivo e le confronta in modo puntuale con la ratio della decisione impugnata.
  • Se il bilancio finale di liquidazione non prevede un piano di riparto e il credito non è stato attribuito ai soci, la delibera societaria può comunque disporre validamente dell'aspettativa creditoria pendente prima dell'estinzione.

Come è indicizzato

MaterieRecesso del socioImpugnazioni
RamiSocietarioProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

Testo integrale

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