Ordinanza n. 64/2026 - Milano, Sezione 2
per l'accertamento, previe misure cautelari, della formazione del silenzio assenso in relazione all’istanza di autorizzazione presentata da Inwit S.p.A. e Vodafone S.p.A. ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259 del 2003; in via subordinata, per l’annullamento, previa adozione di idonee misure cautelari ex art. 55 c.p.a. - della determinazione di conclusione negativa adottata dal Comune di Magenta il 26 settembre 2025 (atto prot. n. 48462/2025), trasmessa a Inwit S.p.A. il 26 settembre 2025, con cui il Comune di Magenta ha concluso negativamente la conferenza di servizi e rettificato la determinazione di conclusione negativa n. 46706 adottata il 18 settembre 2025; - di ogni altro atto presupposto, connesso o comunque consequenziale, ivi compreso: i) l’atto prot. n. 46706/2025, trasmesso a Inwit S.p.A. il 18 settembre 2025, con cui il Comune di Magenta ha concluso negativamente la conferenza di servizi; ii) l’atto prot. n. 44516/2025 adottato dal Parco Lombardo della Valle del Ticino il 5 settembre 2025, e trasmesso a Inwit S.p.A. il 18 settembre 2025, con cui il Parco ha espresso il diniego sull’istanza di autorizzazione paesaggistica presentata da Inwit S.p.A. per l’installazione di una stazione radio base; iii) il verbale n. 14 del primo settembre 2025, allegato al parere negativo del Parco, con cui la Commissione per il paesaggio del Parco ha adottato il proprio parere negativo; - dell’art. 9 della delibera di Giunta Regionale n. 7/5983 di approvazione della variante generale al PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino, se inteso nel senso di vietare la realizzazione delle srb nella zona “G” del PTC del Parco; in ulteriore subordine, e ove occorrer possa, per la disapplicazione - della Delibera di CdA del Parco n. 146 del 19 settembre 2000 avente ad oggetto “definizione di criteri per l’installazione di antenne per telefonia cellulare e similare”; - dell’art. 9 della delibera di Giunta Regionale n. 7/5983 di approvazione della variante generale al PTC del Parco Lombardo della Valle del Ticino, se inteso nel senso di vietare la realizzazione delle srb nella zona “G” del PTC del Parco.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: determinazione comunale di conclusione negativa della conferenza di servizi relativa all’installazione di una stazione radio base, connessa al diniego di autorizzazione paesaggistica del Parco Lombardo della Valle del Ticino
Esito
Favorevole al ricorrente (operatore telecomunicazioni)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha chiesto, in via principale, l’accertamento della formazione del silenzio-assenso sull’istanza autorizzatoria presentata ai sensi degli artt. 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003 e, in via subordinata, l’annullamento della determinazione del Comune di Magenta del 26 settembre 2025, che ha concluso negativamente la conferenza di servizi rettificando una precedente determinazione negativa del 18 settembre 2025. Sono stati inoltre impugnati il diniego di autorizzazione paesaggistica del Parco, il parere negativo della Commissione per il paesaggio e gli atti presupposti. La ricorrente ha contestato anche l’art. 9 della delibera regionale di approvazione della variante generale al PTC del Parco, ove interpretato come divieto di realizzazione delle stazioni radio base nella zona G, nonché, in subordine, ha chiesto la disapplicazione della delibera del Consiglio di amministrazione del Parco n. 146 del 19 settembre 2000, recante criteri per l’installazione di antenne per telefonia cellulare. Il TAR, nella fase cautelare, ha ritenuto rilevante il fatto che la determinazione negativa comunale del 26 settembre 2025 si limitasse a rinviare al parere del Parco fondato sull’applicazione della delibera del 2000, senza un autonomo e adeguato approfondimento, ferma la considerazione del parere negativo dell’ARPA.
La decisione
Il TAR ha accolto la domanda cautelare e ha disposto che il Comune di Magenta e il Parco Lombardo della Valle del Ticino procedano a un motivato riesame delle rispettive determinazioni e provvedano alla chiusura del procedimento, alla luce delle argomentazioni dedotte nel ricorso. La misura è stata giustificata dalla necessità di verificare adeguatamente la legittimità delle determinazioni contestate, anche in relazione al mero rinvio operato dal Comune al parere del Parco e all’applicazione di una delibera del 2000. Il Collegio ha richiamato il principio secondo cui il dissenso espresso in conferenza di servizi deve essere costruttivo, congruamente motivato e accompagnato dall’indicazione delle modifiche progettuali necessarie per superarlo, in attuazione dei principi di imparzialità e buon andamento. È stato assegnato alle amministrazioni il termine di trenta giorni dalla notificazione o comunicazione dell’ordinanza per depositare la documentazione relativa al riesame. La decisione sulle spese della fase cautelare è stata riservata alla camera di consiglio del 14 aprile 2026.
Norme richiamate
artt. 44 e 49 d.lgs. n. 259/2003
Disposizioni richiamate quale base dell’istanza autorizzatoria per l’installazione della stazione radio base e della domanda di accertamento della formazione del silenzio-assenso.
art. 55 c.p.a.
Base normativa della domanda cautelare incidentale accolta dal TAR.
art. 97 Cost.
I principi di imparzialità e buon andamento impongono che il dissenso espresso in conferenza di servizi sia costruttivo e congruamente motivato, non potendo risolversi in una mera opposizione.
Massime di principio
- In sede di conferenza di servizi, il dissenso dell’amministrazione deve essere specificamente e congruamente motivato e deve indicare, ove possibile, le modifiche progettuali necessarie a superarlo; una mera opposizione non adeguatamente argomentata non soddisfa i principi di imparzialità e buon andamento.
- Quando la determinazione negativa conclusiva di una conferenza di servizi si fonda sul mero rinvio al parere negativo di un’altra amministrazione, il giudice può imporre un motivato riesame qualora il parere richiamato e la sua applicazione normativa non risultino adeguatamente verificati nel procedimento.
- Nella fase cautelare, la necessità di un riesame amministrativo motivato può giustificare l’accoglimento della domanda cautelare e l’ordine alle amministrazioni di concludere nuovamente il procedimento entro un termine assegnato dal giudice.
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