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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30299/2022 del 14/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha chiesto la revocazione dell'ordinanza di legittimità che, decidendo nel merito una controversia di equa riparazione ex l. n. 89 del 2001, aveva accolto il suo ricorso contro il decreto della corte d'appello e aveva liquidato complessivamente le spese di lite. Con il ricorso per revocazione ha dedotto cinque vizi di omesso esame/omessa pronuncia: mancata liquidazione autonoma delle spese del procedimento monitorio dell'opposizione; mancata liquidazione di maggiorazioni dei compensi per manifesta fondatezza delle difese nel giudizio di opposizione; mancato riconoscimento della maggiorazione per redazione telematica degli atti nel giudizio di opposizione; mancata liquidazione della maggiorazione per manifesta fondatezza delle difese nel giudizio di legittimità; mancato riconoscimento della maggiorazione per redazione telematica degli atti nel giudizio di legittimità. In sostanza ha sostenuto che la precedente ordinanza non avesse pronunciato su tutte le richieste di liquidazione delle spese e delle relative maggiorazioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto che le censure non integrassero un errore revocatorio di fatto ai sensi dell'art. 391-bis c.p.c., perché non denunciavano una falsa percezione di un atto o documento interno al giudizio di legittimità, ma contestavano la mancata autonoma regolazione di singole voci di spesa e il mancato riconoscimento di maggiorazioni, cioè profili che attengono alla interpretazione o specificazione della statuizione sulle spese oppure, se del caso, alla correzione di errori materiali. Ha quindi dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente alle spese del giudizio di revocazione/cassazione, escludendo inoltre il raddoppio del contributo unificato perché il procedimento era esente.

Norme richiamate

  • art. 391-bis c.p.c.

    La revocazione delle sentenze della Corte di cassazione è ammessa solo per errore di fatto revocatorio, cioè per una falsa percezione di atti o documenti interni al giudizio di legittimità, non per contestazioni sulla corretta liquidazione delle spese o sulla portata della statuizione.

  • art. 391-ter c.p.c.

    Le ulteriori ipotesi di revocazione per i provvedimenti della Corte di cassazione non ricorrono quando la doglianza riguarda la regolazione delle spese e la decisione ha definito la causa nel merito.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L'errore revocatorio di fatto richiede un contrasto tra la rappresentazione risultante dalla decisione e quella emergente dagli atti; non è configurabile quando si contestano valutazioni o specificazioni della condanna alle spese.

  • artt. 287 e ss. c.p.c.

    Se si lamenta una mera inesattezza materiale nella quantificazione delle spese nel dispositivo, il rimedio è la correzione degli errori materiali, non la revocazione.

  • art. 384, comma 2, c.p.c.

    La precedente ordinanza aveva deciso la causa nel merito e regolato conseguentemente le spese dell'intero giudizio.

  • art. 93 c.p.c.

    È stata disposta l'attribuzione delle spese all'avvocato antistatario.

  • art. 5-ter della l. n. 89 del 2001

    Il giudizio di opposizione in materia di equa riparazione è stato richiamato come fase rispetto alla quale il ricorrente pretendeva una autonoma liquidazione delle spese.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Non è stato disposto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato perché il procedimento era esente dal relativo pagamento.

Massime di principio

  • La revocazione della sentenza o ordinanza della Corte di cassazione è esperibile solo quando l'errore riguardi la percezione di un fatto risultante dagli atti interni del giudizio di legittimità, e non quando si contesti la correttezza giuridica o la completezza motivazionale della liquidazione delle spese.
  • La mancata autonoma indicazione di singole voci di spesa, ove la decisione abbia comunque liquidato complessivamente le spese di lite, non integra di per sé errore revocatorio di fatto.
  • La censura relativa a una mera inesattezza di quantificazione nel dispositivo deve essere fatta valere con il rimedio della correzione degli errori materiali, non con la revocazione.
  • Le domande di maggiorazione dei compensi o di specifiche voci accessorie non sono deducibili in revocazione se presuppongono un'attività interpretativa della statuizione sulle spese resa dalla Corte di cassazione.
  • Quando il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile, le spese seguono la soccombenza; il raddoppio del contributo unificato non si applica se il procedimento è esente dal suo pagamento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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