Sentenza del 04/11/2015 n. 22508 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte non ha deciso nel merito le questioni tributarie né i motivi dei ricorsi: entrambe le parti hanno rinunciato ai rispettivi ricorsi e, perciò, il giudizio è stato dichiarato estinto. La Corte ha cassato senza rinvio la sentenza della Commissione tributaria regionale. Le spese sono rimaste a carico di chi le aveva anticipate. Non risultano importi di imposta o sanzioni indicati nel testo.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La controversia riguardava l'anno d'imposta 1999 e la non imponibilità IVA delle vendite di elettrodomestici effettuate da s.p.a. D.E. a C., che li rivendeva a clienti esteri. L'Agenzia contestava l'applicazione del regime di non imponibilità per l'inosservanza delle modalità di consegna e perché i contratti di trasporto erano stati stipulati da C., non da D.E.; rilevava inoltre un contratto di deposito dei beni presso magazzini di D.E. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto sufficienti la certezza dell'esportazione e la destinazione originaria dei beni alla rivendita all'estero, qualificando le operazioni come triangolari. L'Agenzia propose un unico motivo di ricorso per cassazione; C. presentò controricorso e ricorso incidentale condizionato articolato in tre motivi.
Massime di principio
- La rinuncia di tutte le parti ai rispettivi ricorsi può determinare l'estinzione del giudizio di cassazione; in tal caso la Corte può cassare senza rinvio la decisione impugnata senza pronunciarsi sul merito delle contestazioni.
- In caso di estinzione conseguente a rinuncia, le spese possono restare a carico di ciascuna parte che le ha anticipate, come disposto in questa decisione.
- Poiché la Corte non ha esaminato il merito della disciplina IVA sulle operazioni triangolari, questa pronuncia non stabilisce se il regime di non imponibilità si applichi in presenza delle specifiche modalità di trasporto e deposito descritte.
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