Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 11343/2026 - Roma, Sezione 1T

per l'annullamento del decreto, prot. n. Div.III^ Cat. 6F/TV – del 31 gennaio 2024 notificato il 6 febbraio 2024 - con il quale il Questore della Provincia di Roma ha respinto l'istanza presentata dal ricorrente avente ad oggetto il rilascio della licenza del porto di fucile per il tiro a volo; nonché di ogni altro atto presupposto, conseguenziale e comunque connesso, ancorché non conosciuto;

Giustizia amministrativa202403703

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego del Questore di Roma al rilascio della licenza di porto di fucile per il tiro a volo

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità di pubblica sicurezza)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il diniego questorile fondato sugli artt. 11 e 43 TULPS, deducendo violazione di legge, eccesso di potere per irragionevolezza, travisamento e insussistenza dei presupposti di fatto, difetto di istruttoria, ingiustizia manifesta e difetto di motivazione, nonché violazione del contraddittorio procedimentale e dell’art. 10-bis l. 241/1990. Il diniego traeva origine dall’esistenza di un provvedimento prefettizio, non impugnato, recante divieto di detenzione di armi, munizioni e materiale esplodente nei confronti del ricorrente. Il ricorrente ha sostenuto che la segnalazione sottostante derivasse da una denuncia presentata dall’ex coniuge e che il procedimento penale fosse stato archiviato, sicché non sarebbero stati applicabili gli artt. 11 e 43 TULPS. Ha inoltre lamentato l’omessa comunicazione di avvio del procedimento, assumendo che ciò gli avrebbe impedito di chiedere tempestivamente la revoca del divieto prefettizio e di sollecitare la sospensione del procedimento relativo alla licenza. Nel giudizio l’Amministrazione ha evidenziato anche l’esistenza di una condanna a carico del ricorrente, il cui contenuto è oscurato nel testo.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso e la domanda risarcitoria. Ha chiarito che il richiedente una licenza di porto d’armi non vanta un diritto soggettivo assoluto, poiché l’autorizzazione costituisce un’eccezione al generale divieto di detenzione delle armi e ha funzione preventiva, non sanzionatoria. Ai sensi degli artt. 11 e 43 TULPS, l’Amministrazione dispone di ampia discrezionalità nel valutare l’affidabilità del richiedente e può valorizzare anche fatti privi di rilievo penale, senza necessità di accertare una pericolosità sociale o un precedente abuso delle armi, purché il giudizio sia fondato su elementi concreti, attuali, adeguatamente istruiti e motivati, e non risulti irrazionale o arbitrario. Nel caso concreto, l’esistenza di un provvedimento prefettizio, non impugnato, di divieto di detenzione di armi costituiva presupposto necessario e immediato del diniego questorile: il provvedimento del Questore era quindi vincolato, poiché l’autorizzazione alla detenzione delle armi rappresenta un presupposto indispensabile della licenza di porto d’armi. Le vicende successive, inclusa l’istanza di revoca del divieto presentata alla Prefettura e l’archiviazione del procedimento penale, non incidevano sulla legittimità del diniego adottato in precedenza. Le censure procedimentali e sostanziali sono state pertanto ritenute infondate. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori.

Norme richiamate

  • artt. 11 e 43 TULPS

    Le autorizzazioni di polizia possono essere negate a chi non può provare la sua buona condotta; la licenza può essere ricusata a chi non dà affidamento di non abusare delle armi.

    Le disposizioni attribuiscono all’autorità di pubblica sicurezza un ampio potere valutativo sull’affidabilità del richiedente e consentono di fondare il diniego anche su fatti non penalmente rilevanti, purché concreti, attuali, adeguatamente istruiti e motivati.

  • art. 39 TULPS

    Il divieto prefettizio di detenzione di armi costituisce il presupposto necessario della successiva revoca o del diniego questorile della licenza di porto d’armi, rendendo quest’ultimo atto vincolato.

  • art. 10-bis l. 241/1990

    La censura relativa all’omesso preavviso di rigetto è stata ritenuta infondata, poiché l’esistenza del divieto prefettizio non impugnato rendeva vincolato il diniego questorile.

  • art. 699 c.p.

    È richiamato quale espressione del generale divieto di detenzione e porto illegittimo di armi, dal quale l’autorizzazione di polizia costituisce eccezione.

  • art. 4, comma 1, l. 18 aprile 1970, n. 110

    È richiamato quale ulteriore fondamento del generale divieto di detenzione delle armi e della natura eccezionale dell’autorizzazione di polizia.

Massime di principio

  • Il richiedente una licenza di porto d’armi non vanta un diritto soggettivo assoluto al rilascio, poiché l’autorizzazione di polizia costituisce un’eccezione al generale divieto di detenzione delle armi ed è finalizzata alla prevenzione di rischi, anche solo potenziali, per la pubblica sicurezza.
  • Ai sensi degli artt. 11 e 43 TULPS, il diniego o la revoca di un titolo di polizia in materia di armi possono fondarsi su un giudizio prognostico di inaffidabilità, senza che sia necessario un accertamento di pericolosità sociale, un abuso concreto delle armi o la rilevanza penale dei fatti valorizzati.
  • Il giudizio di inaffidabilità deve tuttavia poggiare su elementi concreti, attuali e verificati, esposti in modo comprensibile nella motivazione, e rispettare adeguatezza istruttoria, veridicità fattuale, completezza valutativa, logicità, ragionevolezza, proporzionalità e partecipazione procedimentale.
  • L’esistenza di un provvedimento prefettizio, non impugnato, di divieto di detenzione di armi costituisce presupposto necessario per il rilascio della licenza di porto d’armi; conseguentemente, il diniego questorile fondato su tale divieto ha natura vincolata e costituisce conseguenza diretta del precedente provvedimento.
  • Le vicende sopravvenute alla data del diniego, comprese l’istanza di revoca del divieto prefettizio o l’archiviazione di un procedimento penale, non incidono sulla legittimità del provvedimento questorile valutata con riferimento alla situazione esistente al momento della sua adozione.

Come è indicizzato

MaterieLicenze e autorizzazioni di poliziaInvalidità del provvedimento
RamiForze armate e forze di poliziaProcedimento amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di istruttoriaDifetto di motivazionePartecipazione procedimentale

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.