Sentenza n. 2007/2026 - Milano, Sezione 5
per l'ottemperanza della sentenza n. 346/2024 del Tribunale di Como - Sezione Lavoro, pubblicata il 26/11/2024, passata in giudicato, con cui il Tribunale «(…) 1. dichiara il diritto all’accredito sulla carta di cui all’art. 1 co. 121 l. 107/2015 dell'importo di: (…) € 1.500,00 per Faraci Chiara (…) oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo; (…)».
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Como che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 1.500 euro sulla carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero dell'Istruzione e del Merito alla sentenza del Tribunale di Como, passata in giudicato, che aveva riconosciuto il diritto all'accredito di 1.500 euro sulla carta prevista per l'aggiornamento e la formazione dei docenti, oltre al maggiore importo tra interessi legali e rivalutazione monetaria. Il ricorso è stato proposto dopo la notifica della sentenza quale titolo esecutivo e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione dei provvedimenti giudiziari nei confronti delle amministrazioni pubbliche. Nelle more del giudizio, il Ministero ha effettuato l'accredito dell'importo dovuto il 21 gennaio 2026. La ricorrente ha quindi chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, con condanna dell'Amministrazione alle spese in applicazione della soccombenza virtuale, poiché l'inadempimento sussisteva al momento della proposizione del ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto procedibile il ricorso, in quanto tra la notifica della sentenza avente valore di titolo esecutivo e la proposizione del ricorso era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996. Nel merito, ha dichiarato cessata la materia del contendere, poiché l'accredito delle somme dovute sulla carta docente aveva integralmente soddisfatto la pretesa azionata. Il Ministero è stato tuttavia condannato alle spese del giudizio secondo il criterio della soccombenza virtuale: l'inadempimento non era contestato al momento della proposizione del ricorso e l'Amministrazione aveva adempiuto solo successivamente. Le spese sono state liquidate in 800 euro per compensi, oltre accessori di legge e contributo unificato se dovuto, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, utilizzato per ottenere l'esecuzione della sentenza passata in giudicato.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669
Prevede il decorso di un termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo prima della proposizione dell'azione esecutiva nei confronti delle amministrazioni pubbliche; il TAR lo ha ritenuto rispettato, dichiarando procedibile il ricorso.
artt. 26 e 91 c.p.a.
Sono stati richiamati quale fondamento della condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, nonostante la cessazione della materia del contendere.
art. 2233, comma 2, c.c.
Il criterio dell'adeguatezza del compenso è stato utilizzato per determinare le spese in rapporto alla limitata attività difensiva concretamente svolta.
art. 13, comma 6-bis.1, d.P.R. 115/2002
Richiamato per la regolazione dell'onere relativo al contributo unificato, da porre a carico del Ministero solo se dovuto nel giudizio.
art. 1, comma 121, l. 107/2015
È la disposizione istitutiva della carta docente sulla quale il giudice ordinario aveva riconosciuto il diritto all'accredito.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza promosso contro una pubblica amministrazione, il ricorso è procedibile se, dopo la notificazione della sentenza quale titolo esecutivo, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. 669/1996.
- L'adempimento dell'amministrazione intervenuto dopo la proposizione del ricorso di ottemperanza determina la cessazione della materia del contendere quando la pretesa sostanziale del ricorrente sia stata integralmente soddisfatta.
- La cessazione della materia del contendere non esclude la condanna alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, qualora l'inadempimento dell'amministrazione sussistesse al momento della proposizione del ricorso e l'adempimento sia intervenuto soltanto successivamente.
- Nella liquidazione delle spese del giudizio di ottemperanza occorre considerare l'attività difensiva effettivamente svolta e il criterio di adeguatezza del compenso, potendo il giudice ridurre la liquidazione quando l'attività sia minima e stereotipata.
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