Sentenza n. 613/2026 - Brescia, Sezione 1
per l'annullamento del decreto della Questura di Brescia Cat. A.12/-OMISSIS- del 31.03.2021, notificato all’interessata il 27.01.2022 di diniego di rinnovo di permesso di soggiorno, nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente al provvedimento impugnato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato
Esito
Favorevole al resistente (questura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo un unico motivo di eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erronea interpretazione dei fatti. Ha sostenuto la sussistenza dei requisiti per il rinnovo del titolo per motivi di lavoro o, in subordine, per attesa occupazione. Il diniego era motivato dal mancato inserimento nel contesto lavorativo territoriale, in ragione dell’insufficienza reddituale protrattasi nel periodo considerato dall’amministrazione, nonché dalla mancata dimostrazione di un effettivo luogo di dimora e dalla conseguente irreperibilità della richiedente. L’amministrazione aveva verificato i dati reddituali mediante le banche dati INPS e la situazione anagrafica presso il Comune di Brescia. La ricorrente contestava la ricostruzione istruttoria, ma la documentazione prodotta in giudizio relativa alla dichiarazione di ospitalità era successiva all’adozione del diniego.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo infondate le censure. Quanto al requisito reddituale, ha affermato che i redditi dello straniero devono essere documentati, provenire da fonte lecita ed essere soggetti a contribuzione e imposizione. Ha quindi ritenuto adeguatamente motivato il diniego sulla base dell’insufficienza dei redditi risultanti dagli accertamenti effettuati tramite le banche dati INPS per il periodo considerato. Quanto alla situazione abitativa e all’irreperibilità, il Collegio ha confermato le valutazioni già espresse in sede cautelare, rilevando che la disponibilità di un alloggio stabile costituisce un presupposto indispensabile per il permesso di soggiorno e che l’amministrazione deve verificare la persistente sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto del titolo. L’irreperibilità risultava dalla banca dati anagrafica del Comune di Brescia ed era corroborata dal lungo intervallo tra l’adozione del provvedimento e la sua notificazione. Le allegazioni e la documentazione prodotta in giudizio non hanno fornito una valida smentita, anche perché successive al diniego. Neppure la dichiarazione di ospitalità, decorrente dal luglio 2021, è stata ritenuta idonea, poiché resa da un connazionale anch’egli cancellato dall’anagrafe per irreperibilità. Il provvedimento è stato quindi ritenuto coerente con il quadro normativo vigente e corretto l’operato della Questura. Le spese di merito sono state compensate, confermando la compensazione già disposta per la fase cautelare.
Norme richiamate
Testo unico sull'immigrazione
Il testo unico attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza il potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e impone il rigetto quando tali presupposti vengano meno o risultino mai esistiti.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
Richiamato per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.
Massime di principio
- Ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, i redditi dello straniero devono essere documentati, provenire da fonte lecita ed essere assoggettati a contribuzione e imposizione; l’insufficienza reddituale risultante dagli accertamenti dell’amministrazione può fondare il diniego del titolo.
- L’amministrazione competente deve verificare la persistente sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto del permesso di soggiorno e deve rigettare l’istanza quando tali presupposti siano venuti meno.
- La disponibilità di un alloggio stabile costituisce un presupposto rilevante per il permesso di soggiorno; una situazione di precarietà abitativa accompagnata da sostanziale irreperibilità può giustificare il diniego del rinnovo.
- La documentazione formata o prodotta successivamente all’adozione del diniego non è, di per sé, idonea a dimostrare l’illegittimità della valutazione amministrativa riferita alla situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto.
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