Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 613/2026 - Brescia, Sezione 1

per l'annullamento del decreto della Questura di Brescia Cat. A.12/-OMISSIS- del 31.03.2021, notificato all’interessata il 27.01.2022 di diniego di rinnovo di permesso di soggiorno, nonché di ogni altro atto presupposto, antecedente e conseguente al provvedimento impugnato.

Giustizia amministrativa202200250

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Brescia, Sez. ISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego di rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (questura)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato il diniego di rinnovo del permesso di soggiorno, deducendo un unico motivo di eccesso di potere per carenza di istruttoria ed erronea interpretazione dei fatti. Ha sostenuto la sussistenza dei requisiti per il rinnovo del titolo per motivi di lavoro o, in subordine, per attesa occupazione. Il diniego era motivato dal mancato inserimento nel contesto lavorativo territoriale, in ragione dell’insufficienza reddituale protrattasi nel periodo considerato dall’amministrazione, nonché dalla mancata dimostrazione di un effettivo luogo di dimora e dalla conseguente irreperibilità della richiedente. L’amministrazione aveva verificato i dati reddituali mediante le banche dati INPS e la situazione anagrafica presso il Comune di Brescia. La ricorrente contestava la ricostruzione istruttoria, ma la documentazione prodotta in giudizio relativa alla dichiarazione di ospitalità era successiva all’adozione del diniego.

La decisione

Il TAR ha respinto il ricorso ritenendo infondate le censure. Quanto al requisito reddituale, ha affermato che i redditi dello straniero devono essere documentati, provenire da fonte lecita ed essere soggetti a contribuzione e imposizione. Ha quindi ritenuto adeguatamente motivato il diniego sulla base dell’insufficienza dei redditi risultanti dagli accertamenti effettuati tramite le banche dati INPS per il periodo considerato. Quanto alla situazione abitativa e all’irreperibilità, il Collegio ha confermato le valutazioni già espresse in sede cautelare, rilevando che la disponibilità di un alloggio stabile costituisce un presupposto indispensabile per il permesso di soggiorno e che l’amministrazione deve verificare la persistente sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto del titolo. L’irreperibilità risultava dalla banca dati anagrafica del Comune di Brescia ed era corroborata dal lungo intervallo tra l’adozione del provvedimento e la sua notificazione. Le allegazioni e la documentazione prodotta in giudizio non hanno fornito una valida smentita, anche perché successive al diniego. Neppure la dichiarazione di ospitalità, decorrente dal luglio 2021, è stata ritenuta idonea, poiché resa da un connazionale anch’egli cancellato dall’anagrafe per irreperibilità. Il provvedimento è stato quindi ritenuto coerente con il quadro normativo vigente e corretto l’operato della Questura. Le spese di merito sono state compensate, confermando la compensazione già disposta per la fase cautelare.

Norme richiamate

  • Testo unico sull'immigrazione

    Il testo unico attribuisce all’autorità di pubblica sicurezza il potere-dovere di verificare la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno e impone il rigetto quando tali presupposti vengano meno o risultino mai esistiti.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato per la trattazione della causa nell’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato.

Massime di principio

  • Ai fini del rilascio o del rinnovo del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, i redditi dello straniero devono essere documentati, provenire da fonte lecita ed essere assoggettati a contribuzione e imposizione; l’insufficienza reddituale risultante dagli accertamenti dell’amministrazione può fondare il diniego del titolo.
  • L’amministrazione competente deve verificare la persistente sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto del permesso di soggiorno e deve rigettare l’istanza quando tali presupposti siano venuti meno.
  • La disponibilità di un alloggio stabile costituisce un presupposto rilevante per il permesso di soggiorno; una situazione di precarietà abitativa accompagnata da sostanziale irreperibilità può giustificare il diniego del rinnovo.
  • La documentazione formata o prodotta successivamente all’adozione del diniego non è, di per sé, idonea a dimostrare l’illegittimità della valutazione amministrativa riferita alla situazione esistente al momento dell’adozione dell’atto.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza
SottomaterieRinnovo e requisito reddituale
IstitutiDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.