Sentenza n. 287/2026 - C.g.a.r.s, Sezione 1
per la parziale revocazione della sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, sez. giur., 27 febbraio 2025, n. 140, emessa in ottemperanza alla sentenza del T.A.R. 16 maggio 2024, n. 1829, in sede di reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a.;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del CGARS n. 140 del 27 febbraio 2025, resa in sede di ottemperanza e reclamo ex art. 114, comma 6, c.p.a., limitatamente alla qualificazione degli interessi dovuti sulla somma portata da un decreto ingiuntivo
Esito
Favorevole al ricorrente (creditore)
Prevale il privato
La controversia
La società ha proposto ricorso per parziale revocazione della sentenza del CGARS n. 140 del 2025, deducendo, ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, comma 1, n. 4, c.p.c., un errore di fatto consistente nell’errata percezione del contenuto del ricorso per decreto ingiuntivo e del decreto ingiuntivo n. 128 del 2018 del Tribunale di Caltagirone. La sentenza revocanda aveva ritenuto che, in assenza di un’espressa previsione del giudicato ottemperando, fossero dovuti soltanto gli interessi legali ex artt. 1224 e 1284 c.c., escludendo gli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002. La ricorrente ha evidenziato che nel ricorso monitorio era stato chiesto il pagamento degli interessi di mora nella misura prevista dal d.lgs. n. 231/2002, o in quella ritenuta di legge, e che il decreto ingiuntivo aveva ingiunto il pagamento degli interessi come da domanda. Ha inoltre richiamato una proposta del Comune che riconosceva somme a titolo di interessi moratori. Secondo la ricorrente, il fatto decisivo risultava quindi direttamente dagli atti del giudizio e non aveva costituito oggetto di una specifica controversia valutata dal giudice.
La decisione
Il CGARS ha ritenuto fondato il motivo di revocazione. Ha qualificato l’erronea esclusione degli interessi moratori come errore di fatto revocatorio, poiché derivante da una mera errata percezione del contenuto del ricorso monitorio e del decreto ingiuntivo, fatto incontestabilmente risultante dagli atti e non costituente punto controverso sul quale il giudice si fosse pronunciato. Verificata la decisività dell’errore, il Collegio ha proceduto alla fase rescissoria, annullando la sentenza n. 140 del 2025 limitatamente alla frase che qualificava gli interessi come legali e subordinava l’applicazione del d.lgs. n. 231/2002 a un’espressa previsione del giudicato ottemperando. È stato mantenuto fermo il restante contenuto della sentenza, compresa la condanna del Comune all’esatta esecuzione del decreto ingiuntivo e all’imputazione dei pagamenti secondo l’art. 1194 c.c. In sostituzione della statuizione revocata, il CGARS ha riconosciuto sulla somma ingiunta gli interessi moratori nella misura prevista dal d.lgs. n. 231/2002. Le spese del giudizio di revocazione sono state compensate.
Norme richiamate
art. 106 c.p.a.
Consente la proposizione della revocazione delle sentenze del giudice amministrativo nei casi previsti dal codice di procedura civile.
art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c.
La revocazione è ammessa per errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa, consistente nell’erronea supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto decisivo non costituente punto controverso sul quale la sentenza si sia pronunciata.
art. 114, comma 6, c.p.a.
Disciplina il reclamo nell’ambito del giudizio di ottemperanza, nel cui contesto era stata pronunciata la sentenza oggetto di revocazione.
art. 1194 c.c.
il pagamento di somme effettuato dalla parte debitrice di un’obbligazione pecuniaria va imputato prima agli interessi e poi al capitale, salvo diversa pattuizione
La regola generale sull’imputazione dei pagamenti si applica anche nell’esecuzione, spontanea o coattiva, di un pagamento dovuto in forza di un titolo del giudice civile e può essere applicata dal giudice dell’ottemperanza.
art. 1224 c.c.
Era stata richiamata dalla sentenza revocanda quale base per il riconoscimento degli interessi legali; tale qualificazione è stata sostituita dal riconoscimento degli interessi moratori previsti dal d.lgs. n. 231/2002.
art. 1284 c.c.
Era stata richiamata dalla sentenza revocanda quale base per la determinazione degli interessi legali; la relativa statuizione è stata revocata limitatamente a tale profilo.
d.lgs. n. 231/2002
Gli interessi moratori previsti dal decreto legislativo devono essere riconosciuti quando risultano richiesti nel ricorso monitorio e recepiti nel decreto ingiuntivo mediante la formula di corresponsione degli interessi come da domanda.
art. 633 c.p.c.
È richiamato nel ricorso monitorio quale base processuale della domanda di emissione del decreto ingiuntivo.
Massime di principio
- L’errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, comma 1, n. 4, c.p.c. ricorre quando il giudice suppone l’esistenza o l’inesistenza di un fatto decisivo che risulta incontestabilmente escluso o accertato dagli atti e documenti di causa, purché tale fatto non abbia costituito oggetto di una valutazione controversa e di una specifica pronuncia.
- La decisività dell’errore di fatto deve essere verificata mediante un giudizio controfattuale: sostituita l’affermazione erronea con quella corretta, la decisione deve risultare priva della propria base logico-giuridica; in tal caso il giudice della revocazione procede alla fase rescissoria.
- La revocazione parziale rescinde soltanto la parte della pronuncia affetta dall’errore e le eventuali statuizioni strettamente connesse o consequenziali, lasciando intatto il giudicato formatosi sulle parti non impugnate e non dipendenti.
- La regola dell’art. 1194 c.c., secondo cui i pagamenti devono essere imputati prima agli interessi e poi al capitale salvo diversa pattuizione, si applica anche ai pagamenti spontanei o coattivi eseguiti in attuazione di un titolo giudiziale civile e può essere fatta valere nel giudizio di ottemperanza.
- Quando il ricorso per decreto ingiuntivo richiede gli interessi moratori nella misura prevista dal d.lgs. n. 231/2002 e il decreto ingiuntivo ingiunge il pagamento degli interessi come da domanda, il titolo giudiziale comprende anche gli interessi moratori, senza necessità di un’ulteriore espressa specificazione nel giudicato di ottemperanza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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