Cassazione Penale, Ordinanza n. 21362/2025 del 06/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità e l'indeterminatezza dell'unico motivo proposto, nonché la sua mancata specifica confutazione della motivazione di appello sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Nel giudizio di legittimità, l'imputato ha proposto ricorso contro la sentenza della Corte di appello, deducendo un unico motivo di censura incentrato su asseriti vizi motivazionali relativi al primo motivo di appello. Dal testo emerge che la doglianza riguardava, in sostanza, il trattamento sanzionatorio: la pena base era ritenuta eccessiva. La Corte di cassazione ha però ritenuto il motivo privo dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., perché formulato in modo generico e sommario e, comunque, non adeguatamente correlato alla motivazione della sentenza impugnata, la quale aveva affrontato in modo accurato ed esaustivo la determinazione della pena.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la genericità, l'indeterminatezza o la mera riproposizione di censure già disattese in appello determina l'inammissibilità.
art. 616 c.p.p.
È applicata la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione può derivare non solo da difetti intrinseci di genericità del motivo, ma anche da un difetto estrinseco di specificità quando la censura non si confronti realmente con la motivazione della decisione impugnata.
- Il requisito di specificità impone che il motivo di ricorso sia una critica argomentata alla sentenza, con correlazione tra le ragioni della decisione e le ragioni dell'impugnazione; non è sufficiente una contestazione sommaria o meramente assertiva.
- La pedissequa reiterazione delle doglianze già formulate in appello, se puntualmente disattese dal giudice di merito, non soddisfa l'onere di specificità richiesto per il ricorso in cassazione.
- Quando la sentenza impugnata motiva in modo compiuto sul trattamento sanzionatorio, una critica generica alla quantificazione della pena base è inidonea a fondare un valido motivo di ricorso.
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