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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21813/2022 del 11/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda l'impugnazione, da parte di un socio di maggioranza (52%) di una s.r.l. a ristretta base sociale, di un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria gli aveva imputato un maggior reddito di capitale da partecipazione, a seguito di un accertamento societario per maggior reddito d'impresa relativo all'anno 2006. La Commissione tributaria regionale aveva respinto l'appello dell'Ufficio, ritenendo: (i) che la doglianza del contribuente sulla mancata prova della notifica dell'avviso alla società presupposta rilevasse ai fini dell'invalidità derivata dell'atto emesso verso il socio; e (ii) che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non potesse operare senza ulteriori elementi a supporto. L'Agenzia ricorre in cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che l'eccezione sulla mancata prova della notifica dell'accertamento societario fosse nuova e quindi inammissibile in appello; 2) violazione dell'art. 24 d.lgs. 546/1992, poiché nel processo tributario non sarebbero ammessi nuovi motivi di ricorso introdotti tramite memorie illustrative; 3) violazione degli artt. 2193 c.c. e 111-ter disp. att. c.c. in tema di pubblicità legale delle società di capitali e validità delle notifiche presso la sede; 4) violazione dell'art. 39, comma 1, d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2729 c.c., per avere il giudice di merito escluso la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in una società a ristretta base partecipativa.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo, fondato il secondo e il quarto, assorbito il terzo. Ha ritenuto che la censura sull'invalidità derivata dell'avviso del socio per mancata notifica dell'atto societario presupposto fosse stata proposta solo con memoria illustrativa in primo grado, in violazione della preclusione dell'art. 24 d.lgs. 546/1992, poiché nel processo tributario i motivi di impugnazione devono essere contenuti nel ricorso introduttivo e non possono essere ampliati con nuovi temi di indagine fuori dai casi di motivi aggiunti. Ha poi affermato, in linea con la giurisprudenza consolidata, che nelle società di capitali a ristretta base sociale è legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci degli utili extracontabili accertati, salvo prova contraria del contribuente circa l'accantonamento o il reinvestimento degli utili; pertanto non è corretto esigere ulteriori elementi di supporto oltre alla ristretta compagine sociale e all'accertamento di utili non contabilizzati. La sentenza impugnata è stata cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla C.t.r. della Puglia in diversa composizione anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 57 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario non possono essere introdotte in appello eccezioni nuove rispetto a quelle contenute nel ricorso introduttivo.

  • art. 112 c.p.c.

    È censurabile la decisione che si pronunci su una questione nuova non devoluta dalle parti, ma nel caso concreto la Corte ha escluso la novità della questione solo per il primo motivo, poi ritenuto inammissibile.

  • art. 24 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    "L'integrazione dei motivi di ricorso, resa necessaria dal deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione, è ammessa entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data in cui l'interessato ha notizia di tale deposito..."

    I motivi di ricorso nel processo tributario sono rigidamente delimitati dal ricorso introduttivo; nuovi motivi dedotti con memorie illustrative sono inammissibili, salvo l'ipotesi tipica di motivi aggiunti per documenti sopravvenuti o non conosciuti.

  • art. 24, commi 2 e 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La proposizione di motivi aggiunti è consentita solo nei casi e con le forme previste dalla norma, non per introdurre liberamente nuove censure con memoria.

  • art. 2193 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in tema di pubblicità legale delle società di capitali e degli effetti della sede legale sulle notifiche; il motivo è stato assorbito.

  • art. 111-ter disp. att. c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in collegamento al regime pubblicitario delle società di capitali e alla sede per le notifiche; il motivo è stato assorbito.

  • art. 39, comma 1, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    In caso di società di capitali a ristretta base partecipativa, l'accertamento di utili extracontabili legittima la presunzione di attribuzione pro quota ai soci.

  • art. 2729 c.c.

    La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è presunzione semplice che il contribuente può vincere con prova contraria dell'accantonamento o reinvestimento degli utili.

  • art. 375 c.p.c.

    Indicata solo per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 380 bis 1 c.p.c.

    Indicata solo per la trattazione camerale del ricorso.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Parametro di ricorso per i motivi processuali dedotti.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    Parametro di ricorso per i motivi di violazione di legge sostanziale e processuale dedotti.

Massime di principio

  • Nel processo tributario il thema decidendum è rigidamente delimitato dai motivi di impugnazione contenuti nel ricorso introduttivo; la deduzione di un nuovo vizio dell'atto impositivo con memorie illustrative è inammissibile, salvo i casi tipizzati di motivi aggiunti connessi a documenti sopravvenuti o non conosciuti.
  • L'invalidità dell'avviso emesso nei confronti del socio per asserita invalidità dell'atto societario presupposto non può essere fatta valere liberamente in ogni fase del giudizio: deve essere tempestivamente dedotta come motivo autonomo, se non dipende da documentazione sopravvenuta.
  • In tema di accertamento delle imposte sui redditi, per le società di capitali a ristretta base partecipativa è legittima la presunzione di attribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati, anche ove l'utile derivi da recuperi a tassazione di costi indeducibili.
  • La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili opera salvo prova contraria del contribuente, che può dimostrare che i maggiori utili siano stati accantonati o reinvestiti dalla società.
  • Quando la compagine sociale è ristretta e il socio è titolare di una partecipazione maggioritaria, l'accertamento di maggiori utili societari può legittimare, per presunzione, l'accertamento di maggior reddito in capo al socio.
  • La mera affermazione che la presunzione di distribuzione richiederebbe ulteriori elementi di supporto non è sufficiente a superare il consolidato orientamento di legittimità sulla ristretta base sociale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaPrescrizioneGiudicato

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