Cassazione Civile, Ordinanza n. 33444/2025 del 22/12/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un soggetto aveva ottenuto in primo grado, davanti al Giudice di Pace, un modesto risarcimento per la presenza di arsenico nell'acqua destinata al consumo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri aveva proposto appello, che il soccombente riteneva tardivo; il Tribunale di Roma aveva invece ritenuto tempestiva l'impugnazione, facendo decorrere il termine lungo dalla pubblicazione della sentenza e non dal suo deposito, e aveva così riformato la decisione di primo grado, negando il risarcimento. Il soccombente aveva quindi proposto ricorso per cassazione deducendo l'erroneità della decisione sulla tempestività dell'appello; la Cassazione aveva rigettato il ricorso. Con il presente ricorso per revocazione dell'ordinanza di rigetto, il ricorrente ha dedotto due errori di fatto: primo, che la Corte avrebbe scambiato la data di comunicazione del deposito della sentenza con la data di pubblicazione, nonostante il biglietto di cancelleria mostrasse due date distinte; secondo, che la Corte avrebbe errato nel porre a carico della parte pubblica, difesa dall'Avvocatura dello Stato, spese generali, spese vive e accessori (IVA e Cassa forense), sostenendo che si trattasse di errori di diritto in tema di liquidazione delle spese per la difesa erariale.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione. Quanto al primo motivo, ha ritenuto che, anche a voler astrattamente ravvisare un errore di fatto, esso riguardasse un punto controverso già oggetto di discussione nel ricorso ordinario e quindi non potesse integrare il vizio revocatorio ex art. 395, n. 4, c.p.c.; la decisione impugnata aveva comunque risolto la questione con una valutazione di merito, non un mero abbaglio percettivo. Quanto al secondo motivo, la Corte ha osservato che le censure attinenti a prenotazione a debito, IVA e Cassa forense nei confronti della difesa erariale integravano errori di diritto, non errori di fatto revocatori. Nessuna pronuncia sulle spese è stata resa per mancata costituzione della parte intimata con controricorso. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
la revocazione per errore di fatto è esclusa quando il presunto errore investe un punto controverso già deciso dal giudice, oppure quando la censura mira in realtà a contestare una valutazione giuridica o di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di inammissibilità dell'impugnazione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
norma richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Il rimedio della revocazione per errore di fatto è ammissibile solo quando il giudice abbia supposto l'esistenza o l'inesistenza di un fatto la cui verità sia incontrovertibilmente desumibile dagli atti, e non quando il punto sia stato oggetto di discussione tra le parti o di valutazione decisoria.
- Non costituisce errore revocatorio la censura che, sotto la veste dell'errore di fatto, mira in realtà a contestare l'interpretazione del documento, la qualificazione giuridica della fattispecie o la soluzione data a una questione controversa.
- Le doglianze relative alla liquidazione delle spese in favore dell'Avvocatura dello Stato, ove investano il regime di prenotazione a debito o l'applicabilità di IVA e Cassa forense, attengono a errori di diritto e non possono essere fatte valere come errori di fatto revocatori.
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