Cassazione Penale, Sentenza n. 2893/2022 del 26/01/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la conferma della condanna per estorsione mediante la tecnica del cavallo di ritorno. Il difensore di Fauci denunciava vizio di motivazione e contraddittorietà, sostenendo che la Corte non aveva individuato un contributo diretto del ricorrente alla consumazione del reato e che il fatto usato come riscontro era successivo all'evento. Il difensore di Salemi lamentava violazione delle regole di valutazione delle sentenze irrevocabili usate come prova e sosteneva che Salemi avesse agito nell'interesse della vittima.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi per richiesta inammissibile di rivalutazione delle prove, richiamando i criteri di sindacato sulla motivazione (effettività, assenza di manifesta illogicità, assenza di contraddittorietà e compatibilità con altri atti del processo). Ha ritenuto la motivazione delle corti di merito adeguata e logica, inclusa l'utilizzazione di una sentenza successiva come elemento confermativo. Per effetto dell'art. 616 c.p.p. i ricorrenti sono stati condannati alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Codice di procedura penale, art. 616
Applicato per la condanna alle spese processuali e per il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende in caso di ricorso dichiarato inammissibile
Cassazione, Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011 (Longo), Rv. 251516
Sez. 1, n. 41738 del 19/10/2011, Longo, Rv. 251516
Precisa i limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione: la Corte può valutare solo la presenza di motivazione effettiva, la sua manifesta illogicità, eventuale contraddittorietà o incompatibilità con atti processuali specificamente indicati
Cassazione, Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965
Sez. 6 n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965
Ribadisce l'inammissibilità delle doglianze che chiedono una diversa valutazione della persuasività o del peso probatorio degli elementi, quando non emergano vizi di motivazione manifesti e decisivi
Massime di principio
- La Corte di Cassazione non è sede per una rivalutazione complessiva delle prove: i motivi che chiedono una diversa ponderazione degli elementi probatori sono inammissibili
- Il sindacato sulla motivazione è ammesso solo per verificarne l'effettività, l'assenza di manifesta illogicità, l'assenza di contraddittorietà e la compatibilità con atti specifici del processo
- L'utilizzo di altre sentenze irrevocabili come elemento di conferma è ammissibile purché non costituisca l'unico e determinante fondamento della decisione e sia corroborato da altri elementi probatori
- La dedotta attività di mediazione a favore della vittima deve essere provata concretamente: l'affermazione ipotetica o contraddittoria non è sufficiente a escludere la responsabilità per estorsione
- Ricorsi manifestamente volti a ottenere una diversa valutazione del materiale probatorio espongono il ricorrente al rischio di inammissibilità e a sanzioni economiche ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
- In situazioni analoghe conviene puntare, nel motivo di ricorso, su vizi formali o su elementi chiari di manifesta illogicità o contraddittorietà nella motivazione piuttosto che sulla semplice diversa interpretazione della prova
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