Cassazione Penale, Sentenza n. 3432/2023 del 26/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Le ricorrenti hanno impugnato la sentenza che le aveva condannate per furto aggravato, lamentando vizi motivazionali e violazione di legge in relazione al riconoscimento dell'aggravante prevista dall'art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen. (esposizione della cosa alla pubblica fede). Hanno sostenuto che gli attrezzi erano stati lasciati per comodità/dimenticanza e che la persona offesa avrebbe potuto agevolmente riporre il materiale in luogo sicuro; inoltre è stato fatto presente che la zona era videosorvegliata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato i ricorsi. Ha ritenuto fondata la valutazione dei giudici di merito che avevano accertato la consistenza, l'ingombro e il peso degli attrezzi, la loro esposizione nel cantiere durante la pausa pranzo e l'impossibilita pratica di riporli agevolmente nel veicolo, nonché l'abitudine e la necessità che giustificavano lasciarli pronti all'uso. La S.C. ha altresì precisato che la presenza di un sistema di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante, salvo che la sorveglianza non sia specificamente efficace a impedire la sottrazione. Conseguentemente i giudicati di merito sono stati confermati e le ricorrenti condannate al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 625, comma 1, n. 7, cod. pen.
La norma aggravante riguarda la sottrazione di cose esposte alla pubblica fede; la Corte richiede che l'esposizione sia giustificata da necessità impellenti e non differibili o da consuetudini sociali debitamente accertate.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
Limiti formali del motivo di ricorso in cassazione: il motivo è stato formulato nei limiti richiesti dalla disposizione.
art. 23, comma 8, d.l. 28/10/2020, n. 137, conv. con l. 18/12/2020, n. 176
Norma richiamata in relazione alla trasmissione delle conclusioni scritte del Sostituto Procuratore generale; procedimento formale rispettato.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso; applicata per condannare le ricorrenti al pagamento delle spese.
Massime di principio
- Per riconoscere l'aggravante dell'esposizione alla pubblica fede occorre accertare concretamente se la cosa era esposta per necessità impellenti e non differibili o per una consuetudine sociale; non è sufficiente la mera affermazione della vittima.
- La valutazione sulla possibilita di custodire o riporre la cosa deve tenere conto della natura, del numero, del peso e dell'ingombro degli oggetti: beni voluminosi o numerosi possono giustificare la scelta di lasciarli temporaneamente in loco.
- La presenza di sistemi di videosorveglianza non esclude automaticamente l'aggravante: solo una sorveglianza specificamente efficace a impedire la sottrazione può far venir meno l'esposizione alla pubblica fede.
- La rapidita di esecuzione del furto non prova di per sé la trascuratezza della vittima; può anzi indicare che la sottrazione era agevole in ragione dell'effettiva esposizione degli oggetti.
- In casi simili, la difesa dovrebbe fornire elementi concreti che dimostrino l'effettiva possibilita di custodire gli oggetti o l'inesistenza di una prassi consuetudinaria di lasciare il materiale incustodito.
- I giudici di merito hanno margine di apprezzamento sulla formazione del fatto e sulle risultanze probatorie (es. filmati, dichiarazioni, difficolta di carico); la Cassazione verifica la legittimita e congruita' della motivazione, non rifà il giudizio di merito.
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