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Sentenza

Sentenza n. 4305/2026 - Napoli, Sezione 9

per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 5221/2024.

Giustizia amministrativa202601569

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. IXSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione da parte del Ministero dell’Istruzione e del Merito della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 5221/2024

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente precario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli Nord, sezione lavoro, n. 5221/2024, che aveva condannato il Ministero a riconoscergli il beneficio economico di 500 euro annui, mediante la carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, con le modalità previste per il personale di ruolo, in relazione al servizio a tempo determinato prestato negli anni scolastici dal 2018/2019 al 2022/2023. La sentenza era stata notificata all’Amministrazione il 15 aprile 2025, non era stata impugnata, come attestato dalla cancelleria l’11 febbraio 2026, e il Ministero era rimasto inadempiente. Il ricorrente ha quindi chiesto di accertare l’inesecuzione del giudicato, assegnare all’Amministrazione un termine per adempiere, nominare un commissario ad acta per l’eventuale ulteriore inerzia e porre le spese a carico dell’Amministrazione.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso ai sensi dell’art. 114 c.p.a., ritenendo comprovati il passaggio in giudicato della sentenza azionata e l’inutile decorso del termine previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997. Ha ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo, mediante il pagamento delle spettanze riconosciute, entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Ha nominato, per il caso di ulteriore inottemperanza, il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato dotato di adeguate competenze tecniche, quale commissario ad acta. Ha precisato che l’incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né limitato da disposizioni interne dell’Amministrazione di appartenenza; ha rinviato a un successivo decreto collegiale la liquidazione del compenso del commissario e ha stabilito le modalità e i termini per la presentazione della relativa parcella, nonché gli obblighi di deposito telematico tramite PAT. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 500 euro, oltre accessori e contributo unificato se versato, con attribuzione ai procuratori antistatari.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di assicurare l’esecuzione del giudicato; nel caso concreto ha fondato l’ordine di integrale adempimento e la nomina del commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997

    Il decorso del termine previsto per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione è stato ritenuto presupposto per procedere in ottemperanza.

  • art. 1 l. n. 107/2015

    È la base normativa del beneficio economico della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del personale docente, oggetto del giudicato da eseguire.

  • d.P.R. n. 115/2002

    Disciplina la successiva liquidazione del compenso del commissario ad acta e le spese connesse all’adempimento dell’incarico.

  • art. 55 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per la determinazione delle spese relative all’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario, considerato autorizzato.

  • art. 56 d.P.R. n. 115/2002

    Richiamato per le ulteriori spese sostenute nell’adempimento dell’incarico commissariale.

  • art. 71 d.P.R. n. 115/2002

    Prevede il termine, qualificato come decadenziale, per la presentazione della parcella del commissario; il termine decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione della sentenza.

  • art. 8 l. n. 417/1978

    Richiamato, insieme alla disciplina sulle spese di giustizia, per l’utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il ricorso per ottemperanza è procedibile quando il titolo giudiziale è passato in giudicato e sia inutilmente decorso il termine previsto dalla legge per l’adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
  • In presenza di un giudicato non eseguito, il giudice dell’ottemperanza può ordinare all’amministrazione di provvedere entro un termine determinato e nominare contestualmente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inottemperanza.
  • L’incarico di commissario ad acta quale ausiliario del giudice ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né condizionato da disposizioni interne dell’amministrazione di appartenenza.
  • Il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta decorre dal compimento dell’ultimo atto di esecuzione del giudicato e non dal mero deposito della relazione sull’attività svolta.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti relativi all’incarico esclusivamente mediante la procedura del processo amministrativo telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le modalità telematiche indicate dall’amministrazione della giustizia amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaTrattamento economico e previdenziale
RamiProcesso amministrativoPubblico impiego e concorsi
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potere

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