Ordinanza n. 9006/2026 - Roma, Sezione 5B
per l'annullamento Decreto del Ministro dell'Interno emesso in data 27.6.2022 e notificato in data 15.7.2022di respingimento della domanda volta ad ottenere la Cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f) della Legge 5 febbraio 1992 n. 91, K10/-OMISSIS-/R
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto ministeriale di rigetto della domanda di concessione della cittadinanza italiana per possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il decreto del Ministro dell'Interno che ha respinto la domanda di concessione della cittadinanza italiana presentata ai sensi dell'art. 9, comma 1, lettera f), della legge n. 91/1992. Il rigetto è stato motivato dall'emersione, nel corso dell'istruttoria, di elementi riferiti al richiedente tali da non consentire di escludere possibili pericoli per la sicurezza della Repubblica. Il TAR, ritenendo necessario acquisire gli atti istruttori posti a fondamento del provvedimento, ha disposto l'acquisizione della documentazione amministrativa, con le cautele necessarie alla tutela delle fonti informative e alla salvaguardia dell'attività di intelligence; in alternativa, il Ministero dovrà depositare una relazione recante le specifiche ragioni dell'eventuale mancata trasmissione degli atti.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso. Ha disposto incombenti istruttori a carico del Ministero dell'Interno, che dovrà depositare entro il 19 settembre 2026 la documentazione istruttoria utilizzata per il rigetto, mediante deposito riservato in doppia busta, adottando eventuali stralci e omissis, oppure una relazione motivata sulle ragioni che impediscono la trasmissione degli atti. La documentazione sarà esaminata esclusivamente dal Collegio e dal difensore nella camera di consiglio istruttoria del 23 settembre 2026, senza possibilità di estrarne copia, per consentire l'espletamento dell'attività difensiva. La causa è stata rinviata per il prosieguo della trattazione. È stato inoltre disposto l'oscuramento delle generalità della parte.
Norme richiamate
art. 9, comma 1, lett. f), l. 5 febbraio 1992, n. 91
La disposizione costituisce la base normativa della domanda di concessione della cittadinanza italiana proposta dal ricorrente.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
È richiamato quale fondamento dell'oscuramento delle generalità della parte a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Sono richiamati, insieme all'art. 52 del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando il diniego della cittadinanza per ragioni attinenti alla sicurezza della Repubblica si fonda su elementi istruttori non conoscibili dal ricorrente, il giudice può disporre l'acquisizione riservata degli atti posti a base del provvedimento, imponendo cautele idonee a proteggere le fonti informative e l'attività di intelligence.
- La mancata trasmissione degli atti istruttori riservati non può rimanere priva di specifica giustificazione: l'amministrazione deve indicare le ragioni concrete che rendono ragionevole non depositare la documentazione, eventualmente sostituendola con una relazione motivata.
- L'esame giudiziale di documentazione istruttoria riservata può essere organizzato mediante visione esclusiva da parte del Collegio e del difensore in udienza camerale, senza estrazione di copie, così da bilanciare esigenze di sicurezza e diritto di difesa.
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