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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 25643/2022 del 31/08/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Procedimento relativo a decreto ingiuntivo (euro 1.843,72 oltre interessi e spese) richiesto da Cars per indennità di custodia di un veicolo sequestrato (periodo 30.12.1993-27.03.2000). Il Ministero della Difesa aveva eccepito, tra l'altro, la prescrizione e l'assenza del credito perché le indennità erano state già riconosciute e pagate in esito a precedenti vicende giudiziarie e contrattuali (vendita/rottamazione di veicoli dalla Prefettura alla Cars, successiva risoluzione del contratto e sentenze che avevano riconosciuto a favore della Cars un risarcimento commisurato alle indennità di custodia). In particolare si è discusso se le pronunce precedenti (Tribunale Napoli n.8359/2003, Corte d'Appello Napoli n.573/2010 e relative esecuzioni/pagamenti) avessero efficacia estintiva o di giudicato anche rispetto al credito reclamato verso il Ministero della Difesa, nonostante in quei giudizi fosse parte il Ministero dell'Interno/Prefettura. La ricorrente ha contestato la rilevanza di tali pronunce e sostenuto che la risoluzione del contratto avrebbe fatto rivivere le obbligazioni di pagamento; il Ministero ha sostenuto invece che l'avvenuto riconoscimento e pagamento (anche se in forma risarcitoria) aveva estinto la pretesa evitando una duplicazione del credito.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso della CARS s.r.l. in liquidazione. Ha ritenuto infondati i motivi di doglianza rilevando che il Tribunale di Napoli aveva correttamente accertato la sostanziale identità tra il credito oggetto del decreto ingiuntivo e la pretesa già soddisfatta in altra sede, sicché l'accoglimento del decreto ingiuntivo avrebbe comportato un indebito doppio vantaggio patrimoniale per la società. La Corte ha inoltre precisato che, pur non attribuendo rilievo decisivo al giudicato esterno nella sua forma più rigorosa, la precedente pronuncia aveva efficacia riflessa e l'avvenuto pagamento/riparazione del danno aveva effetto estintivo sul debito. Il ricorso è stato dunque respinto; la ricorrente è stata condannata alle spese processuali e al versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 571/1982, art. 11

    Le spese di custodia delle cose sequestrate sono anticipate dall'amministrazione cui appartiene il pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro

    La norma stabilisce l'obbligo di anticipazione da parte dell'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale che ha eseguito il sequestro (da cui deriva la legittimazione a richiedere il rimborso). Tale obbligo di anticipazione non esclude che, in presenza di atti negoziali o di responsabilità risarcitoria intervenuti tra altre amministrazioni, il credito possa essere soddisfatto da altro soggetto e quindi estinto.

  • D.P.R. n. 571/1982, artt. 1, 7, 8, 11, 12, 15, 16

    Quadro regolamentare sulla custodia, liquidazione e destinazione dei beni sequestrati: definisce uffici competenti, modalità di custodia, diritto al rimborso delle spese documentate e procedure di alienazione/distruzione. È stato usato per chiarire chi anticipa le spese e come si determina il debitore finale in caso di successiva alienazione o transazione.

  • Art. 1272 c.c.

    Riferimento all'istituto dell'espromissione: la Prefettura/Ministero dell'Interno, assumendo obblighi contrattuali di pagamento verso la Cars, poteva costituire un'obbligazione a carico anche di altro soggetto; la Corte ha rilevato che la pattuizione ha creato una situazione di debito che, una volta risarcito, ha avuto effetti estintivi sulle pretese correlate.

  • Art. 2909 c.c.

    Norma sul giudicato sostanziale richiamata dalle parti: la Corte ha ricordato i limiti del giudicato tra soggetti diversi e la necessità di identità di parti per l'efficacia formale del giudicato, precisando però che può operare un'efficacia riflessa quando la precedente decisione accerta obiettivamente la stessa pretesa.

  • Art. 112 c.p.c.

    Principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato: invocato dalla ricorrente per censurare presunte contraddizioni nella motivazione del giudice di merito; la Corte ha ritenuto la motivazione del Tribunale coerente e fondata sui fatti allegati e non contestati.

  • Art. 324 c.p.c. e art. 360 c.p.c.

    Richiamati per i profili relativi al giudicato formale e ai motivi di cassazione; la Corte ha precisato che il giudicato formale rileva solo nel medesimo processo e che i motivi di cassazione proposti erano in gran parte infondati o generici.

  • Legge n. 260/1958, art. 4

    Citata nella discussione sull'unitarietà della personalità dello Stato ma sulla autonoma legittimazione processuale dei singoli Ministeri: la Corte ha ribadito che, pur essendo lo Stato unitario, i Ministeri hanno competenze autonome e capacità processuale distinta, con effetti sulla efficacia del giudicato tra amministrazioni diverse, salvo i casi di 'efficacia riflessa' quando la verità fattuale sia accertata e non contestata.

Massime di principio

  • Se in una precedente controversia è stato accertato e soddisfatto un importo corrispondente alle indennità richieste, il creditore non può ottenere una duplicazione del pagamento: il precedente adempimento può estinguere la pretesa anche se il pagamento è stato erogato da amministrazione diversa, purché risulti l'identità sostanziale dell'oggetto del credito.
  • Il giudicato formale tra parti diverse ha limiti: l'identità soggettiva è rilevante, ma quando una pronuncia contiene un'affermazione obiettiva di fatto che non è stata contestata in seguito, essa può avere 'efficacia riflessa' in giudizi tra parti afferenti allo stesso contesto sostanziale.
  • L'obbligo di anticipare le spese di custodia grava sull'amministrazione di appartenenza del pubblico ufficiale che ha operato il sequestro (spesso il Ministero della Difesa per i Carabinieri), ma negozi e transazioni tra amministrazioni possono creare obbligazioni ulteriori (espromissione) e determinare chi effettivamente ha pagato o è tenuto a pagare; l'effetto estintivo del pagamento vale anche se il titolo era 'risarcitorio' e non un semplice corrispettivo contrattuale, se l'ammontare corrisponde alle indennità dedotte.
  • In giudizio il ricorrente deve dimostrare specificamente che il singolo credito (es. per un veicolo concreto) non è stato compreso nella precedente definizione; l'allegazione generica o la mera negazione non sono sufficienti a impedire che il giudice rilevi l'assenza del credito ove i fatti siano non contestati.
  • L'errata indicazione dell'amministrazione legittimata (Ministero diverso) può essere sanata in alcuni casi, ma non elimina la rilevanza delle distinzioni competenziali tra ministeri: ogni Ministero può avere autonoma legittimazione sostanziale e processuale e ciò incide sull'efficacia diretta del giudicato.

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