Cassazione Civile, Ordinanza n. 25739/2023 del 04/09/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal trasferimento della lavoratrice dall’Ufficio postale di Isola d’Asti a quello di Mombercelli, comunicato l’11 ottobre 2016 con effetto dal 18 ottobre 2016. La dipendente ha contestato il provvedimento deducendo, in sintesi, due profili: il mancato rispetto del termine di preavviso previsto dal contratto collettivo applicato al personale non dirigente di Poste Italiane e l’insussistenza delle ragioni tecniche, organizzative e produttive poste a fondamento dello spostamento. La Corte d’appello ha riformato la decisione di primo grado e ha rigettato la domanda. In cassazione la lavoratrice ha articolato tre motivi: 1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sull’eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità dei motivi; 2) violazione degli artt. 1362 e 2118 c.c. e dell’art. 38 del CCNL Poste Italiane, sostenendo che la violazione del termine di preavviso renderebbe illegittimo il trasferimento; 3) violazione dell’art. 2103 c.c. in relazione all’art. 38 CCNL, contestando sia l’affermazione secondo cui la dedotta omessa motivazione del trasferimento sarebbe stata proposta solo in appello, sia la valutazione di sussistenza delle ragioni organizzative del trasferimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la Corte d’appello, decidendo nel merito, aveva implicitamente respinto l’eccezione di inammissibilità dell’appello; ha ritenuto il secondo motivo inammissibile e comunque infondato, affermando che il mancato rispetto del termine di preavviso previsto dal CCNL non incide sulla validità o efficacia del trasferimento, ma può al più dar luogo a un diritto all’indennità/ristoro per il disagio subito; ha ritenuto il terzo motivo inammissibile per profili di genericità e per critica inammissibile alla ricostruzione di fatto del giudice di merito, e comunque infondato perché la Corte territoriale aveva correttamente ravvisato ragioni organizzative coerenti con il sistema della job rotation nei piccoli uffici. È stata inoltre confermata la condanna alle spese e l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 434 c.p.c.
L’eventuale eccezione di inammissibilità dell’appello per genericità può ritenersi implicitamente rigettata se il giudice decide il merito della controversia.
art. 112 c.p.c.
L’omessa pronuncia non è configurabile con riguardo a questioni processuali o eccezioni quando la loro decisione sia desumibile implicitamente dalla motivazione sulla domanda di merito.
art. 1362 c.c.
È richiamato nei motivi di ricorso per sostenere una diversa interpretazione del CCNL, ma la Corte ribadisce che l’interpretazione accolta dal giudice di merito era plausibile e corretta.
art. 2118 c.c.
Il preavviso ha natura obbligatoria e non reale; la sua violazione non determina di per sé invalidità del trasferimento.
art. 38 del C.C.N.L. del personale non dirigente di Poste Italiane
«il trasferimento deve essere comunicato per iscritto, indicando le motivazioni ... con un preavviso ...»; «in caso di trasferimento ... lo spostamento inferiore a 30 km, il preavviso ... viene ridotto a 10 giorni»
La clausola impone il preavviso e la forma scritta, ma non prevede il preavviso come condizione di validità del trasferimento; se il termine non è rispettato, la disciplina collettiva prevede soltanto il riconoscimento dell’indennità di trasferta per il periodo non preavvisato.
art. 2103 c.c.
La legittimità del trasferimento dipende dall’esistenza di ragioni giustificative organizzative/produttive; il solo profilo del preavviso non incide sulla validità dell’atto.
art. 360, comma 1, nn. 3) e 4), c.p.c.
È la norma processuale richiamata per incardinare i motivi di ricorso per violazione di legge e nullità della sentenza.
art. 366 c.p.c.
Il motivo è inammissibile anche perché non specifico, non riportando adeguatamente il contenuto delle difese e delle eccezioni su cui si fonda.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso va dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
È il parametro di riferimento per l’ulteriore importo del contributo unificato richiamato dalla Corte.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, la decisione di merito che esamini il thema decidendum consente di ritenere implicitamente respinte le eccezioni processuali incompatibili con l’esito della pronuncia, senza che ciò integri omessa pronuncia in senso tecnico.
- La violazione di un termine di preavviso previsto dalla contrattazione collettiva per il trasferimento del lavoratore non determina automaticamente l’illegittimità del provvedimento, quando la clausola non lo configuri espressamente come requisito di validità.
- Se il contratto collettivo disciplina espressamente l’ipotesi di trasferimento senza rispetto pieno del preavviso prevedendo solo un’indennità compensativa, la conseguenza del mancato preavviso è risarcitoria/indennitaria e non invalidante.
- In sede di cassazione non è consentito sostituire alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove compiute dal giudice di merito una diversa lettura delle risultanze processuali, salvo i limiti del vizio denunciabile.
- Il trasferimento del lavoratore è legittimo se sorretto da ragioni organizzative concrete e non pretestuose; il controllo di legittimità non può ridursi a una rivalutazione del merito sulle esigenze aziendali dedotte.
- La deduzione di un vizio processuale o di una censura di genericità richiede specificità e autosufficienza del ricorso, con indicazione puntuale degli atti e delle difese rilevanti.
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