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Sentenza

Sentenza del 17/05/2018 n. 5802 - Comm. Trib. Prov. Catania

Iva - eventi sismici - imposta armonizzata - diritto al rimborso - non sussiste

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il ricorso è stato dichiarato infondato. È stato escluso il diritto al rimborso dell'IVA, richiamando l'ordinanza della Corte di giustizia dell'Unione europea, VI Sezione, del 15 luglio 2015, secondo cui la restituzione dell'IVA prevista dalla normativa nazionale è incompatibile con il diritto comunitario, trattandosi di un'imposta armonizzata. Il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione è quindi rimasto valido.

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione e chiedeva il rimborso dell'IVA versata in relazione alle agevolazioni previste per gli eventi sismici del 1990 e del 2002. La questione riguardava la compatibilità del rimborso con il diritto dell'Unione europea, considerato che l'IVA è un'imposta armonizzata.

Norme richiamate

  • Art. 1, comma 101, legge n. 296/2007

    La disposizione è richiamata quale base normativa delle richieste di rimborso connesse agli eventi sismici, ma non può essere applicata in modo da riconoscere un rimborso IVA incompatibile con la disciplina armonizzata dell'Unione europea.

  • Diritto dell'Unione europea in materia di IVA

    L'IVA è un'imposta armonizzata; gli Stati membri non possono introdurre o applicare misure di rimborso che alterino il sistema comune dell'IVA o risultino incompatibili con i principi e le direttive europee.

  • Ordinanza Corte di giustizia dell'Unione europea, VI Sezione, 15 luglio 2015

    La Corte ha ritenuto incompatibile con il diritto dell'Unione la restituzione dell'IVA prevista dalla normativa nazionale richiamata per gli eventi sismici.

  • Cassazione, sentenza n. 12083 del 31 luglio 2012

    È richiamata come precedente conforme al principio dell'incompatibilità del rimborso dell'IVA agevolata con il sistema europeo dell'imposta.

  • Cassazione, sentenza n. 20641/2007

    È richiamata come ulteriore precedente conforme in materia di rimborso dell'IVA connesso alle agevolazioni per eventi sismici.

Massime di principio

  • Le agevolazioni fiscali nazionali non possono comportare un rimborso dell'IVA quando tale rimborso contrasta con la disciplina armonizzata dell'Unione europea.
  • In presenza di un'istanza di rimborso IVA fondata su una normativa nazionale, occorre verificare preliminarmente la compatibilità della misura con il diritto europeo, anche se la norma interna sembra riconoscere il beneficio.
  • Il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione può essere legittimo quando la pretesa di rimborso è esclusa da una pronuncia vincolante o da un principio consolidato derivante dal diritto dell'Unione europea.
  • Le agevolazioni concesse per calamità naturali possono riguardare imposte non armonizzate, ma non possono automaticamente estendersi all'IVA senza una verifica specifica della compatibilità europea.
  • La generalizzazione del principio richiede comunque di esaminare la specifica annualità, la tipologia di versamento, il soggetto richiedente e l'evoluzione normativa e giurisprudenziale applicabile al caso concreto.

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