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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5648/2022 del 17/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso la decisione della Corte d'Appello di Roma del 16/4/2021, con cui era stata respinta la richiesta di sostituzione della misura degli arresti domiciliari con una misura meno afflittiva in relazione al reato di cui all'art. 628 cod. pen. Il difensore ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione (richiamando artt. 274 co.1 lett. c), 275 co.1-2 e 299 co.2 c.p.p.), lamentando che il giudice di riesame non avrebbe valutato adeguatamente i nuovi elementi e documenti prodotti dalla difesa, nonché il tempo trascorso in regime di arresti domiciliari, che avrebbero dimostrato la sopravvenuta attenuazione delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile ritenendo la doglianza manifestamente infondata. Il giudice del riesame, pur con motivazione sintetica, aveva effettuato una valutazione complessiva e aveva tenuto conto delle circostanze dedotte dalla difesa, rilevando tra l'altro che alcune allegazioni (es. generica disponibilità di inserimento lavorativo tramite la Chiesa Evangelica) non erano allo stato sufficienti e dovevano essere oggetto di successiva verifica. È stata quindi confermata l'adeguatezza della motivazione e la mancanza di profili di ammissibilità del ricorso. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • D.L. n. 137/2020 art. 23 co. 8

    Disposizione procedurale che disciplina il rito e consente il trattamento del ricorso con contraddittorio scritto; qui richiamata per spiegare la modalità di trattazione del ricorso.

  • art. 274 c.p.p. comma 1 lett. c)

    Norma richiamata dalla difesa in relazione ai vizi di motivazione; la Corte ha ritenuto che la valutazione del giudice del riesame fosse comunque adeguata e che non ricorressero i profili di nullità o vizio denunciati.

  • art. 275 c.p.p. commi 1 e 2

    Richiamata dalla difesa come parametro di corretto esercizio del riesame; la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse svolto una valutazione complessiva degli elementi, comprese le circostanze nuove, pronunciandosi però sul carattere non sufficiente di alcune prove offerte.

  • art. 299 c.p.p. comma 2

    Norma processuale citata nel motivo; dalla decisione emerge che eventuali censure sulla valutazione degli elementi probatori non hanno formato oggetto di revisione in cassazione quando la motivazione del giudice di merito è congrua e completa nei suoi aspetti essenziali.

  • art. 628 c.p. comma 1

    Articolo del codice penale che individua il reato per cui era cautelato il ricorrente (rapina); la natura e la gravità del reato hanno inciso sul giudizio di mantenimento della misura cautelare.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna per lite temeraria o ricorso infondato; è stata applicata per irrogare al ricorrente il pagamento di una somma alla cassa delle ammende, valutando profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza citata a supporto dell'applicazione delle sanzioni pecuniarie per comportamenti processuali censurabili; richiamata come principio nella decisione di condanna alla somma in favore della cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il semplice decorso del tempo trascorso in regime di arresti domiciliari non è di per sé sufficiente a dimostrare la sopravvenuta attenuazione delle esigenze cautelari: occorrono elementi concreti e valutabili (es. prova di stabile occupazione lavorativa, garanzie di non reiterazione, inserimento sociale effettivo).
  • Elementi o documenti definiti "nuovi" dalla difesa devono essere effettivamente nuovi e rilevanti; il giudice di merito valuta la loro incidenza complessiva e può ritenere insufficiente una disponibilità generica (ad es. promessa di impiego senza prova concreta).
  • In sede di riesame il giudice può motivare in modo sintetico ma deve comunque dimostrare di avere considerato le circostanze dedotte; la cassazione non è luogo per riesaminare le valutazioni di merito quando la motivazione è congrua nei suoi punti essenziali.
  • Richiedere la sostituzione della misura cautelare dopo un rigetto recente espone a maggior rigore valutativo: la brevità del tempo intercorso tra istanze analoghe è un elemento che può giustificare il mantenimento della misura.
  • I ricorsi manifestamente infondati o che evidenziano profili di colpa possono comportare condanne alle spese e sanzioni (art. 616 c.p.p.); è quindi opportuno valutare attentamente la forza probatoria dei nuovi elementi prima di proporre impugnazioni in Cassazione.

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