Cassazione Penale, Ordinanza n. 21995/2025 del 11/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione di merito impugnata resta ferma, con conferma sostanziale della responsabilità già accertata in appello per il reato oggetto di giudizio.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello di Palermo deducendo, da un lato, l'intervenuta prescrizione del reato e, dall'altro, la mancata concessione dell'attenuante di cui all'art. 648, comma 2, c.p. Il ricorso è stato ritenuto incentrato su doglianze già proposte in appello e disattese dal giudice di merito, senza una effettiva confutazione delle argomentazioni della sentenza impugnata. In particolare, la censura sulla prescrizione è stata reputata manifestamente infondata perché la recidiva reiterata, anche se subvalente, incide sul termine di prescrizione; la censura sull'attenuante speciale è stata ritenuta non specifica e quindi non deducibile in cassazione, oltre che infondata nel merito alla luce del valore del bene e dei precedenti penali dell'imputato.
Norme richiamate
art. 648 c.p.
L'attenuante prevista dal comma 2 richiede una valutazione concreta del valore del bene e della personalità/ capacità a delinquere dell'agente; nel caso concreto è stata esclusa per il valore del ciclomotore e per i precedenti penali del ricorrente.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono deducibili censure che si risolvano nella mera reiterazione pedissequa dei motivi già formulati in appello e già specificamente respinti, poiché manca la necessaria critica argomentata alla decisione impugnata.
- La recidiva reiterata, anche quando sia stata valutata sub valente, rileva ai fini della determinazione del termine di prescrizione del reato.
- La concessione dell'attenuante speciale prevista dall'art. 648, comma 2, c.p. presuppone una valutazione complessiva del valore economico del bene e della capacità a delinquere dell'agente; la presenza di precedenti penali può legittimare il diniego dell'attenuante.
- Quando il ricorso per cassazione è fondato su motivi manifestamente infondati o non specifici, esso è dichiarato inammissibile con conseguente condanna del ricorrente alle spese processuali e al versamento della somma alla Cassa delle ammende.
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