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Sentenza

Sentenza del 09/05/2019 n. 1504 - Comm. Trib. Reg. per la Puglia

PROCESSO - Corrispondenza tra chiesto e pronunciato - Vizio di ultra petizione - Criteri

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia delle Entrate aveva accertato, per l'anno d'imposta 2008, un maggior reddito imponibile di 32.476 euro mediante il metodo sintetico del redditometro, considerando le spese ordinarie di gestione di un'autovettura acquistata nel 2007 per 27.000 euro. Il contribuente aveva chiesto l'annullamento dell'avviso, contestando tra l'altro la carenza di delega del funzionario, l'utilizzo di presunzioni e algoritmi non adeguatamente precisati e comprovati, nonché deducendo che l'auto era stata acquistata a rate, che viveva con i genitori e che aveva cessato l'attività commerciale nel 2008. L'Agenzia ha impugnato la sentenza di primo grado sostenendo, principalmente, che la Commissione avesse pronunciato ultra petita, esaminando la fondatezza dell'algoritmo del redditometro oltre i limiti delle domande proposte.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha rigettato l'appello dell'Agenzia e confermato l'accoglimento del ricorso del contribuente. Ha escluso il vizio di ultrapetizione, rilevando che il contribuente aveva chiesto l'annullamento dell'avviso anche perché fondato su presunzioni e algoritmi da precisare e comprovare; pertanto, la valutazione critica dell'algoritmo rientrava nell'oggetto della domanda. Il Collegio ha inoltre ritenuto adeguata la motivazione della sentenza di primo grado e ha considerato superata la presunzione redditometrica, poiché il contribuente aveva dimostrato il pagamento di un modesto anticipo e la dilazione del prezzo in 47 rate, oltre alla possibile partecipazione dei genitori conviventi alle spese di gestione dell'autovettura. Nulla è stato disposto sulle spese, data la mancata costituzione del contribuente in appello.

Norme richiamate

  • Art. 112 c.p.c.

    Il giudice deve pronunciare su tutta la domanda e non oltre i limiti di essa.

    Il vizio di ultrapetizione ricorre solo quando il giudice attribuisce alla parte qualcosa che non è stato domandato o pronuncia oltre i limiti delle pretese ed eccezioni formulate. Non ricorre, invece, quando il giudice utilizza una motivazione diversa o individua una censura implicitamente contenuta nella domanda.

  • Art. 113 c.p.c.

    È richiamato dall'Agenzia nell'ambito della contestazione sulla decisione resa dal giudice tributario, ma la sentenza non individua una specifica violazione autonoma di tale disposizione.

  • Art. 2728 c.c.

    La disposizione è stata richiamata in relazione al valore delle presunzioni utilizzate nell'accertamento; il Collegio ha affermato che il contribuente può fornire prova contraria per dimostrare l'inesistenza o la minore entità del reddito presunto.

  • Art. 38, commi 4 e 6, D.P.R. n. 600/1973

    Disciplina l'accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche. Gli indici di capacità contributiva consentono all'Amministrazione di presumere un maggior reddito, ma il contribuente può superare la presunzione dimostrando che il reddito presunto non esiste o è inferiore.

  • D.M. 10 settembre 1992

    Individua gli indici e i parametri utilizzabili nell'ambito del redditometro. La sentenza riconosce che l'accertamento può fondarsi su tali fattori-indice, ferma restando la possibilità per il contribuente di fornire prova contraria.

  • D.M. 1 settembre 1992 e D.M. 19 novembre 1992

    Sono richiamati quali decreti contenenti gli indici utilizzabili per la determinazione sintetica del reddito. La loro applicazione consente all'Amministrazione di presumere il maggior reddito dalla disponibilità di determinati beni o sostenimento di determinate spese.

  • Corte di Cassazione, sentenza n. 16912/2016

    Il redditometro costituisce una presunzione legale relativa: l'Amministrazione deve provare l'esistenza del fattore-indice, mentre il contribuente deve dimostrare che il reddito presunto non esiste o è inferiore, fornendo elementi concreti e documentati.

Massime di principio

  • Non sussiste ultrapetizione quando il giudice accoglie la domanda sulla base di una motivazione diversa da quella prospettata dalla parte, purché la decisione resti entro i limiti dell'annullamento o dell'accoglimento richiesto.
  • Nel processo tributario il giudice può ricavare le censure anche dall'esposizione dei fatti e dal contesto complessivo del ricorso, senza limitarsi alle formule tecniche o ai motivi espressamente rubricati.
  • Nel redditometro la disponibilità di un bene o il sostenimento di una spesa possono costituire fattori-indice idonei a fondare la presunzione di un maggior reddito, ma la presunzione è relativa e può essere vinta con prova contraria.
  • Per superare un accertamento sintetico è utile produrre documentazione specifica sulle modalità di acquisto e finanziamento, sulle rate, sulle fonti delle somme impiegate e sul contributo alle spese da parte di familiari conviventi.
  • La mera contestazione generica dell'algoritmo o del redditometro è meno efficace di una dimostrazione concreta della provenienza delle risorse e dell'effettiva sostenibilità delle spese con redditi già dichiarati o con disponibilità di terzi.
  • La valutazione del giudice deve concentrarsi sull'effettiva capacità contributiva del contribuente e non soltanto sul valore nominale del bene considerato isolatamente.

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