Ordinanza n. 1282/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia: - della determinazione del Direttore Generale n. 68 del 17 marzo 2026 e relativi allegati, nella parte in cui la Stazione Appaltante ha escluso Olympus dal lotto 45, avente ad oggetto “Pinza per recupero corpi estranei a tre piedi (tripode)” (CIG B4C9DB7187), della “Procedura aperta per l’affidamento della fornitura di dispositivi per endoscopia digestiva da destinarsi alle AA.SS. della Regione Campania”; - del verbale di gara n. 13 del 16 ottobre 2025, nonché degli altri verbali e relativi allegati, nei limiti di cui al presente ricorso; - della legge di gara e dei chiarimenti, nei limiti di cui al presente ricorso; - per quanto occorrer possa, della nota prot. n. PI124199-25 del 7 ottobre 2025; - del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ove nelle more intervenuto, nonché dell’accordo quadro e dei contratti attuativi/ordinativi di fornitura, ove nelle more fosse già stati sottoscritti o emessi; - nonché di ogni altro documento e/o provvedimento e/o atto presupposto, connesso e conseguente e per la condanna della stazione appaltante al risarcimento del danno in forma specifica, con conseguente riammissione dell’offerta della ricorrente in relazione al lotto 45.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: esclusione dell'impresa dal lotto 45 di una procedura aperta per la fornitura di dispositivi per endoscopia digestiva
Esito
Favorevole al resistente (stazione appaltante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'impresa ha impugnato l'esclusione dal lotto 45, chiedendo in via cautelare la sospensione degli atti di gara e, nel merito, l'annullamento dell'esclusione con riammissione dell'offerta, anche mediante risarcimento in forma specifica. La Commissione giudicatrice aveva rilevato la non corretta correlazione tra due certificati prodotti e la Dichiarazione di Conformità CE resa ai sensi della direttiva 93/42/CEE. A seguito della richiesta di chiarimenti, l'impresa aveva prodotto il certificato CE DD 60144068 0001 e una Confirmation Letter dell'organismo notificato BSI, documenti non presenti nell'offerta tecnica originaria. Il ricorso contestava, nei limiti indicati, la determinazione di esclusione, i verbali di gara, la lex specialis e i chiarimenti, nonché gli eventuali successivi atti di aggiudicazione e di esecuzione.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per difetto, allo stato degli atti e sulla base della cognizione sommaria propria della fase cautelare, di fumus boni juris. Ha ritenuto non adeguati i chiarimenti forniti dall'impresa e non sanata la carenza documentale, poiché non era stata allegata una Dichiarazione di Conformità UE ai sensi del Regolamento (UE) 2017/745 collegata al certificato UE HZ 2158445-1 già presente nell'offerta tecnica. Invece, erano stati introdotti il certificato CE DD 60144068 0001 e la Confirmation Letter dell'organismo notificato BSI, mai prodotti prima. Secondo il Collegio, tale produzione non si limitava a chiarire documenti già presentati, ma introduceva documentazione nuova e poteva integrare l'offerta tecnica, in violazione del relativo divieto, non superabile neppure mediante soccorso istruttorio. La valutazione cautelare è stata inoltre rafforzata dalla previsione dell'art. 14 del Disciplinare, non specificamente impugnata sul punto. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 29 luglio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la domanda cautelare è stata valutata alla luce del fumus boni juris, accertato come carente nella cognizione sommaria.
Direttiva 93/42/CEE
Richiamata in relazione alla Dichiarazione di Conformità CE originariamente prodotta dall'impresa.
Regolamento (UE) 2017/745
Richiamato in relazione alla necessità di una Dichiarazione di Conformità UE collegata al certificato già presente nell'offerta tecnica.
art. 14 del Disciplinare di gara
La previsione della lex specialis è stata considerata rilevante rispetto al divieto di integrazione dell'offerta tecnica ed era, secondo l'ordinanza, non specificamente impugnata sul punto.
Massime di principio
- In sede di soccorso istruttorio, il concorrente può chiarire o regolarizzare elementi già presenti nell'offerta, ma non può introdurre documentazione tecnica nuova idonea a colmare una carenza originaria dell'offerta tecnica.
- Il divieto di integrazione dell'offerta tecnica non è superabile mediante il soccorso istruttorio quando la documentazione prodotta successivamente non chiarisce quella originaria, ma costituisce un elemento documentale nuovo e sostitutivo o integrativo dell'offerta.
- Ai fini della tutela cautelare avverso l'esclusione da una gara, la produzione di documenti tecnici nuovi in risposta a una richiesta di chiarimenti può escludere il fumus boni juris, qualora la lex specialis vieti l'integrazione dell'offerta tecnica.
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