Sentenza n. 971/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7750/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7750/2024, relativa alla corresponsione della Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione dei docenti
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti beneficiarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Napoli, sezione lavoro, n. 7750/2024, notificata al Ministero il 12 febbraio 2025 e non impugnata, come attestato dalla certificazione della cancelleria del 17 giugno 2025. La sentenza aveva condannato il Ministero a erogare a ciascuna ricorrente la Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente, del valore nominale di euro 500 annui, relativamente agli anni scolastici indicati nel titolo, oltre agli interessi dalla maturazione del diritto all'accredito sino alle concrete attribuzioni. Poiché l'Amministrazione non aveva adempiuto, le ricorrenti hanno chiesto l'accertamento dell'inottemperanza, l'ordine di esecuzione entro trenta giorni, la nomina di un commissario ad acta, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese. Il ricorso è stato ritenuto ammissibile anche in ragione dell'inutile decorso del termine previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso di ottemperanza, accertando la sussistenza dei presupposti dell'art. 114 c.p.a. per la mancata esecuzione del giudicato. Ha ordinato al Ministero di provvedere al puntuale e integrale pagamento delle somme riconosciute dal titolo giudiziale entro sessanta giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'eventuale ulteriore inottemperanza ha nominato commissario ad acta il dirigente della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, o un funzionario delegato munito delle necessarie competenze. Ha inoltre disposto, a carico del Ministero, la penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute, decorrenti dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento e fino all'effettivo soddisfacimento oppure, in mancanza, fino alla scadenza del termine assegnato per adempiere; dopo tale scadenza grava sulla parte interessata l'onere di attivarsi per l'insediamento del commissario. Il compenso del commissario sarà determinato e liquidato successivamente con decreto collegiale secondo il d.P.R. n. 115/2002; il relativo ausiliario non può rifiutare l'incarico né sottrarsi ad esso per disposizioni interne dell'Amministrazione di appartenenza. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 500, oltre accessori e contributo unificato se versato, con distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di ordinare l'esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e fissare una penalità di mora per ogni ulteriore inadempimento; nel caso concreto la penalità è stata determinata in misura pari agli interessi legali sulle somme dovute.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito in l. n. 30/1997
Il decorso del termine previsto dalla disposizione costituisce, nel caso esaminato, presupposto per la proponibilità dell'azione di ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione debitrice.
d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Disciplina, rispettivamente, il rimborso delle spese di missione e dell'utilizzo del mezzo proprio, le ulteriori spese di adempimento dell'incarico e il termine per la presentazione della parcella del commissario ad acta; il termine decorre dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione.
art. 8 l. n. 417/1978
Richiamato ai fini della determinazione del rimborso per l'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Circ. Min. Tesoro 3 dicembre 1991, n. 75
Richiamata, insieme alle altre disposizioni, per la disciplina delle spese relative all'utilizzo del mezzo proprio da parte del commissario ad acta.
Massime di principio
- Il giudice amministrativo, verificata la definitività del titolo giudiziale e l'inutile decorso del termine applicabile all'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione, può accogliere l'azione di ottemperanza e ordinare all'amministrazione il pagamento integrale delle somme dovute entro un termine perentorio assegnato nella sentenza.
- In caso di ulteriore inottemperanza, il giudice dell'ottemperanza può nominare un commissario ad acta e disporre una penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.; tale penalità può essere parametrata agli interessi legali sulle somme dovute e decorrere dalla comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento fino all'effettivo soddisfacimento o alla scadenza del termine assegnato.
- L'incarico di commissario ad acta, quale ausiliario del giudice, ha natura intrinsecamente obbligatoria e non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
- Il compenso e le spese del commissario ad acta sono liquidati successivamente con decreto collegiale secondo la disciplina del d.P.R. n. 115/2002; la richiesta di liquidazione deve essere presentata entro il termine previsto dall'art. 71 del medesimo decreto, decorrente dal compimento dell'ultimo atto di esecuzione dell'incarico e non dal mero deposito della relazione finale.
- Nel giudizio di ottemperanza, le spese processuali seguono il criterio della soccombenza quando l'amministrazione abbia omesso di dare spontanea esecuzione a un titolo giudiziale definitivo.
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