Cassazione Penale, Sentenza n. 24414/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (istante)
La controversia
La richiedente era stata sottoposta alla custodia cautelare in carcere dal 13/05/2020 al 30/05/2020 in relazione ai delitti di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico e di istigazione aggravata alla commissione di atti di violenza contro le istituzioni dello Stato. La Corte di appello aveva respinto la domanda di riparazione per ingiusta detenzione ritenendo che la misura fosse stata causata, o concausata, da colpa grave della richiedente. Con il ricorso si deduceva violazione dell'art. 314 c.p.p. e vizio di motivazione: si contestava che fossero stati valorizzati un opuscolo diffuso da un gruppo anarchico, intercettazioni ritenute inutilizzabili perché disposte per un reato non intercettabile e comunque di contenuto indecifrabile, e l'acquisto di maschere antigas, condotta che non proverebbe un programma violento determinato. Si sosteneva inoltre che la valutazione degli elementi era illogica e che, essendo l'ordinanza genetica stata annullata dal riesame sulla base degli stessi elementi, non poteva dirsi integrata una condotta sinergica ostativa alla riparazione.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, rilevando che la domanda doveva essere ricondotta alla riparazione per ingiusta detenzione cd. "formale", poiché la successiva definizione del procedimento non era una sentenza assolutoria ma un proscioglimento per mancata contestazione del fatto. Ha quindi affermato che la colpa grave ostativa al ristoro non è configurabile quando l'originaria misura cautelare sia stata revocata o annullata dal riesame sulla base dei medesimi elementi già disponibili al giudice che l'aveva disposta, poiché in tal caso viene meno in radice la possibilità di imputare al richiedente una condotta causalmente efficiente nella produzione della custodia. Ne è derivato l'annullamento dell'ordinanza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Bologna per nuovo esame della domanda di riparazione.
Norme richiamate
art. 314 c.p.p.
la colpa grave del richiedente è causa ostativa alla riparazione per ingiusta detenzione, ma non può essere ravvisata quando l'originaria misura cautelare risulti ingiustificata già sulla base dei medesimi elementi valutati dal giudice del riesame
art. 606, comma 1, lett. c) ed e), c.p.p.
consente di dedurre in cassazione l'inosservanza di norme processuali e il vizio di motivazione
art. 611 c.p.p.
regola il procedimento camerale con conclusioni scritte del pubblico ministero
art. 173 disp. att. c.p.p.
richiamato per la sintesi del motivo di ricorso
artt. 273 e 280 c.p.p.
disciplinano i presupposti e i limiti di applicabilità delle misure coercitive, richiamati per chiarire che la riparazione può spettare anche in caso di ingiusta detenzione formale
art. 425 c.p.p.
richiamato per escludere che la pronuncia successiva fosse qualificabile come ordinaria sentenza di non luogo a procedere
art. 270-bis c.p.
norma incriminatrice dei fatti di partecipazione ad associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico
art. 414 c.p.
in combinato con l'art. 270-bis c.p.
norma richiamata per la contestazione di istigazione aggravata alla commissione di atti di violenza contro le istituzioni dello Stato
Massime di principio
- In tema di equa riparazione per ingiusta detenzione, la causa ostativa della colpa grave non può essere affermata in modo automatico quando la misura cautelare sia stata annullata o revocata dal tribunale del riesame sulla base dei medesimi elementi già esaminati dal giudice che l'aveva disposta: in tale ipotesi viene meno il nesso causale tra condotta dell'interessato e applicazione della misura.
- La riparazione per ingiusta detenzione può essere chiesta anche nei casi di ingiusta detenzione cd. formale, cioè quando il procedimento non si conclude con una pronuncia assolutoria ma con un proscioglimento o altra definizione diversa dall'assoluzione, restando comunque rilevante la verifica delle condizioni ostative previste dall'art. 314 c.p.p.
- La valutazione della colpa grave del richiedente deve misurarsi sul rapporto causale tra il suo comportamento e la custodia cautelare effettivamente subita; se il giudice della cautela era già oggettivamente in grado di negare o revocare la misura alla luce degli elementi poi rivalutati dal riesame, la condotta del richiedente non può essere considerata causa o concausa della detenzione.
- Nel giudizio di riparazione, non è sufficiente valorizzare in modo atomistico elementi indiziari o captativi se la loro rilevanza è stata già esclusa, sulla base degli stessi dati, dal giudice del riesame che ha eliminato la misura coercitiva.
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