Sentenza del 26/11/2018 n. 5404 - Comm. Trib. Prov. Caserta
Massima n.92/2018 PROCESSO TRIBUTARIO - Cartella esattoriale - Impugnazione - Eccezione di prescrizione - Concessionario della riscossione - Legittimazione processuale - Sussiste - Ente impositore - Litisconsorzio necessario - Non ricorre.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la cartella esattoriale eccependo la prescrizione del tributo e/o del diritto dell’amministrazione a esigerlo. La questione riguardava anche la legittimazione processuale del concessionario della riscossione e la necessità di partecipazione al giudizio dell’ente impositore.
La decisione
La sentenza ha stabilito che il concessionario della riscossione è pienamente legittimato a stare in giudizio, poiché è responsabile del periodo trascorso fino alla notifica della cartella. Non ricorre un’ipotesi di litisconsorzio necessario con l’ente impositore. Pertanto, il concessionario deve eventualmente chiamare in causa l’ente impositore per ottenere la manleva dagli effetti negativi della decisione. Dalla massima non emerge l’esito concreto sull’eccezione di prescrizione né se la cartella sia stata annullata.
Massime di principio
- Quando il contribuente contesta una cartella per prescrizione, può convenire direttamente in giudizio il concessionario della riscossione, che ha legittimazione processuale.
- Il concessionario può essere ritenuto responsabile del decorso del tempo fino alla notifica della cartella, anche se il tributo è originariamente dovuto a un ente diverso.
- La presenza dell’ente impositore non è automaticamente necessaria nel processo: non ricorre, in via generale, un litisconsorzio necessario.
- Se ritiene che la responsabilità dipenda dall’ente impositore, il concessionario deve valutarne la chiamata in causa per chiedere la manleva.
- La legittimazione del concessionario a partecipare al giudizio non implica automaticamente che la prescrizione sia infondata: la prescrizione deve essere accertata sulla base delle date degli atti interruttivi e della relativa notificazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 26 nov 2018Sentenza del 26/11/2018 n. 25 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 26 nov 2018Sentenza del 26/11/2018 n. 26 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 26 nov 2018Sentenza del 26/11/2018 n. 28 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 26 nov 2018Sentenza del 26/11/2018 n. 29 - Comm. Trib. Reg. Valle d'Aosta
- Sentenza · 26 nov 2018Sentenza del 26/11/2018 n. 84 - Comm. Trib. Prov. Aosta
- Sentenza · 26 nov 2018Sentenza del 26/11/2018 n. 85 - Comm. Trib. Prov. Aosta
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →