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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2318

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2318 del Consiglio, del 13 ottobre 2026, che attua il regolamento (UE) n. 1284/2009, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea

Normativa europea32026R2318

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito del riesame dell’elenco previsto dal regolamento (UE) n. 1284/2009, il Consiglio sopprime dall’allegato II le voci 4 e 5. Il regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2026 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Soppressione di due voci dall’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive dell’UE relative alla Guinea.

Ambito di applicazione

Il regolamento modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009, eliminandone le voci 4 e 5 dall’elenco previsto dall’articolo 6, paragrafo 3. Si applica in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il 15 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14 ottobre 2026. Il testo non identifica i soggetti interessati né introduce ulteriori esclusioni.

Modifica dell’elenco relativo alle misure restrittive in Guinea

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2318 modifica il regolamento (UE) n. 1284/2009, che prevede misure restrittive in considerazione della situazione in Guinea. In seguito al riesame dell’elenco del Consiglio, è stata ritenuta opportuna la soppressione delle voci relative a due persone.

Modifica dell’allegato II

L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009. In concreto, l’allegato al regolamento di esecuzione sopprime le voci 4 e 5 dall’elenco delle persone fisiche e giuridiche, delle entità o degli organismi previsto dall’articolo 6, paragrafo 3, del regolamento di base. Il testo non riporta i nominativi né ulteriori dettagli identificativi dei soggetti interessati.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento è stato adottato il 13 ottobre 2026 e pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea il 14 ottobre 2026. Ai sensi dell’articolo 2 entra in vigore il 15 ottobre 2026; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Modifica dell’elenco delle persone ed entità soggette a misure restrittive

L’articolo 1, in combinato disposto con l’allegato, modifica l’allegato II del regolamento (UE) n. 1284/2009: nell’elenco di cui all’articolo 6, paragrafo 3, sono soppresse le voci 4 e 5.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il 15 ottobre 2026, giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE del 14 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiepolitica estera e di sicurezza comunemisure restrittive

Testo integrale

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