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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2246

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2246 della Commissione, del 12 ottobre 2026, che rinnova l’approvazione dell’acido cloridrico ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 2 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R2246

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione dell’acido cloridrico come principio attivo nei biocidi del tipo di prodotto 2 fino al 30 settembre 2041. Le autorizzazioni dei prodotti devono considerare con particolare attenzione gli usi non valutati in precedenza a livello dell’Unione e i rischi per gli utilizzatori non professionali.

Rinnovo fino al 30 settembre 2041 dell’approvazione dell’acido cloridrico per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 2, subordinato a specifiche condizioni di autorizzazione.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all’acido cloridrico (cloruro di idrogeno; CE 231-595-7; CAS 7647-01-0) impiegato come principio attivo nei biocidi del tipo di prodotto 2. Il rinnovo riguarda l’approvazione del principio attivo nell’Unione ed è subordinato al rispetto delle condizioni indicate nell’allegato, che devono essere considerate nell’autorizzazione dei singoli biocidi. La purezza minima valutata è del 99,9%; è ammesso un grado di purezza diverso se è dimostrata l’equivalenza tecnica con il principio attivo valutato. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri; non prevede esclusioni specifiche.

Rinnovo dell’approvazione dell’acido cloridrico nei biocidi di tipo 2

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2246 rinnova l’approvazione dell’acido cloridrico come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 2, ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012. Il rinnovo segue la valutazione dell’autorità competente lettone e il parere del comitato sui biocidi dell’ECHA, che ha ritenuto possibile mantenere la conformità ai criteri di efficacia e sicurezza purché siano rispettate specifiche condizioni d’uso.

Ambito e identificazione della sostanza

La misura riguarda l’acido cloridrico, denominato IUPAC cloruro di idrogeno, identificato dai numeri CE 231-595-7 e CAS 7647-01-0, destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 2. La precedente approvazione, originariamente in scadenza il 30 aprile 2024 e successivamente prorogata al 31 ottobre 2026 dalla decisione di esecuzione (UE) 2023/2619, è rinnovata fino al 30 settembre 2041.

Il grado minimo di purezza del principio attivo valutato è del 99,9%. Il prodotto messo a disposizione sul mercato può contenere il principio attivo con purezza pari o diversa, purché sia stata dimostrata l’equivalenza tecnica con il principio attivo oggetto della valutazione.

Procedura e valutazione del rinnovo

La domanda è stata presentata il 26 ottobre 2022 ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 ed è stata esaminata dall’autorità competente della Lettonia. Il 10 giugno 2025 quest’ultima ha trasmesso all’Agenzia europea per le sostanze chimiche la raccomandazione sul rinnovo, in conformità all’articolo 14, paragrafo 2. Il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia il 25 febbraio 2026 (ECHA/BPC/523/2026), tenendo conto delle conclusioni dell’autorità di valutazione.

L’Agenzia ha concluso che i biocidi di tipo 2 contenenti acido cloridrico possono continuare a soddisfare i criteri dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), purché siano osservate le condizioni d’uso pertinenti. Sono state quindi ritenute soddisfatte le condizioni per il rinnovo previste dall’articolo 12, paragrafo 1, in combinato disposto con l’articolo 4, paragrafo 1, del regolamento n. 528/2012.

Condizioni per l’autorizzazione dei prodotti

L’approvazione rinnovata non sostituisce l’autorizzazione dei singoli biocidi. In sede di valutazione e autorizzazione dei prodotti contenenti l’attivo, si deve prestare particolare attenzione:

  • alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia connessi a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione che non sia stato preso in considerazione nella precedente valutazione del principio attivo a livello dell’Unione;
  • agli utilizzatori non professionali.

Entrata in vigore ed effetti

Il regolamento è stato adottato il 12 ottobre 2026 e pubblicato il 13 ottobre 2026. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Rinnovo dell’approvazione

L’articolo 1 rinnova l’approvazione dell’acido cloridrico come principio attivo per i biocidi del tipo di prodotto 2, fatta salva l’osservanza delle condizioni dell’allegato. La scadenza dell’approvazione è fissata al 30 settembre 2041.

Identificazione e purezza

L’allegato identifica la sostanza come acido cloridrico, denominazione IUPAC cloruro di idrogeno, numero CE 231-595-7 e numero CAS 7647-01-0. Il grado minimo di purezza valutato è pari al 99,9%; può essere commercializzato un principio attivo di purezza pari o diversa se ne è dimostrata l’equivalenza tecnica con quello valutato.

Condizioni per l’autorizzazione dei biocidi

Nella valutazione dei prodotti si deve prestare particolare attenzione: a) alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi agli usi previsti nella domanda di autorizzazione che non erano stati considerati nella precedente valutazione dell’attivo a livello dell’Unione; b) agli utilizzatori non professionali.

Procedura di rinnovo e base normativa

La domanda di rinnovo è stata presentata il 26 ottobre 2022 ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 528/2012 ed è stata valutata dall’autorità competente lettone. La raccomandazione è stata trasmessa all’ECHA il 10 giugno 2025; il comitato sui biocidi ha adottato il parere dell’Agenzia il 25 febbraio 2026 (ECHA/BPC/523/2026). Il rinnovo si fonda sull’articolo 14, paragrafo 4, lettera a), del regolamento n. 528/2012 e sulle conclusioni relative ai criteri degli articoli 19, paragrafo 1, lettera b), 12, paragrafo 1, e 4, paragrafo 1.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 13 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze chimiche

Testo integrale

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