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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2248

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2248 della Commissione, del 12 ottobre 2026, che applica detrazioni dallo sforzo di pesca a disposizione dell’Italia nel 2026 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente

Normativa europea32026R2248

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento applica all’Italia nel 2026 quattro detrazioni dallo sforzo di pesca assegnato, per un totale di 1.180,090 giorni di pesca, tenendo conto del fattore moltiplicatore previsto per uno dei superamenti. Le riduzioni riguardano specifici gruppi di stock, segmenti di flotta e GSA; la Commissione ha respinto la richiesta italiana di ripartirle su due anni, ritenendo possibile applicarle integralmente nel 2026.

Riduzione dello sforzo di pesca assegnato all’Italia per il 2026 in conseguenza dei superamenti registrati nel 2025.

Ambito di applicazione

Il regolamento riguarda l’Italia e riduce lo sforzo di pesca assegnato per il 2026 ai segmenti di flotta e alle attività di pesca indicati nell’allegato, in relazione ai superamenti dello sforzo massimo consentito nel 2025. Le misure interessano pescherecci da traino e pescherecci a sfogliara, distinti per lunghezza, specie e sottozone geografiche (GSA) del Mediterraneo. Non prevede esclusioni; è direttamente applicabile negli Stati membri ed entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Detrazioni dello sforzo di pesca italiano per il 2026

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2248 applica all’Italia riduzioni dello sforzo di pesca assegnato per il 2026, in ragione dei superamenti accertati nel 2025. La misura dà attuazione all’articolo 106, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che prevede detrazioni dallo sforzo futuro dello Stato membro in caso di superamento e l’applicazione dei relativi fattori moltiplicatori.

Ambito e basi normative

Lo sforzo di pesca per il Mediterraneo occidentale era stato fissato per il 2025 dal regolamento (UE) 2025/219 e per il 2026 dal regolamento (UE) 2026/266 del Consiglio. La Commissione ha valutato l’utilizzo delle possibilità di pesca italiane secondo l’articolo 47 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196 e ha determinato i superamenti e le conseguenti detrazioni per i gruppi di sforzo, le specie, le lunghezze delle imbarcazioni e le GSA specificati nell’allegato.

Detrazioni applicate

Le riduzioni sono sottratte dallo sforzo assegnato all’Italia per il 2026 e riguardano quattro gruppi:

  • EFF/MED3_OTB_TR2: 414 giorni, con fattore 1,0 e detrazione pari allo 0,7%. Si tratta di pescherecci da traino di lunghezza almeno 12 e inferiore a 24 metri, per triglia di fango, nasello, gambero rosa mediterraneo e scampo nelle GSA 17 e 18. Nel 2025 lo sforzo utilizzato è stato di 74.175 giorni rispetto a uno sforzo adeguato di 73.761, con superamento di 414 giorni e utilizzo pari al 100,56%.
  • EFF/MED3_TBB_TR2: 475,200 giorni, risultanti dall’applicazione del fattore 1,2 ai 396 giorni di superamento, con detrazione pari al 12,7%. Riguarda pescherecci a sfogliara di lunghezza almeno 12 e inferiore a 24 metri per la sogliola nella GSA 17. Lo sforzo utilizzato è stato di 4.031 giorni rispetto a 3.635 adeguati, pari al 110,89%; il fattore moltiplicatore si applica perché il superamento è compreso tra il 10 e il 20%.
  • EFF/MED3_TBB_TR3: 101 giorni, con fattore 1,0 e detrazione pari al 2,7%. Riguarda pescherecci a sfogliara di lunghezza pari o superiore a 24 metri per la sogliola nella GSA 17. Lo sforzo utilizzato è stato di 3.715 giorni rispetto a 3.614 adeguati, pari al 102,79%.
  • EFF1/MED2_TR3, comprese le assegnazioni supplementari nell’ambito di EFF1/MED2_TR3_AA: 189,890 giorni, con fattore 1,0 e detrazione pari all’1,6%. Riguarda pescherecci da traino di lunghezza almeno 18 e inferiore a 24 metri: triglia di fango e nasello nelle GSA 8, 9, 10 e 11; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 9, 10 e 11; scampo nelle GSA 9 e 10. Lo sforzo utilizzato è stato di 19.329 giorni rispetto a 19.139,109 adeguati, pari al 100,99%.

La somma delle quattro detrazioni è di 1.180,090 giorni di pesca. I calcoli dello sforzo adeguato tengono conto, secondo l’allegato, di eventuali giorni supplementari, trasferimenti, scambi di possibilità di pesca e detrazioni applicabili in base agli atti richiamati.

Consultazione e mancata ripartizione su due anni

La Commissione ha consultato l’Italia tramite messaggio di posta elettronica registrato del 15 giugno 2026. Il 9 luglio 2026 l’Italia ha accettato le detrazioni e ha chiesto di distribuirle equamente su un periodo di due anni per tutti i segmenti interessati, senza fornire giustificazioni. La Commissione ha deciso di applicarle integralmente nel 2026: ha ritenuto che le percentuali detratte fossero esigue rispetto allo sforzo massimo assegnato e che la riduzione non impedisse ai segmenti di flotta coinvolti di proseguire le attività. L’Italia è stata informata della decisione il 28 settembre 2026.

Possibili rettifiche dei dati

Il regolamento fa salvo il possibile aggiornamento o la correzione delle detrazioni, per l’esercizio in corso o per esercizi precedenti, qualora emergano errori, omissioni o inesattezze nei dati sullo sforzo di pesca dichiarati dall’Italia ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Entrata in vigore ed efficacia

Ai sensi dell’articolo 1, lo sforzo italiano stabilito per il 2026 dal regolamento (UE) 2026/266 è ridotto secondo l’allegato. L’articolo 2 dispone l’entrata in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea; il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Detrazioni per i superamenti del 2025

L’articolo 1 riduce lo sforzo di pesca italiano stabilito per il 2026 dal regolamento (UE) 2026/266 applicando le detrazioni dell’allegato: 414 giorni per EFF/MED3_OTB_TR2; 475,200 giorni per EFF/MED3_TBB_TR2; 101 giorni per EFF/MED3_TBB_TR3; 189,890 giorni per EFF1/MED2_TR3, comprese le assegnazioni supplementari EFF1/MED2_TR3_AA. Il totale delle detrazioni è pari a 1.180,090 giorni di pesca.

Gruppi di flotta e attività interessati

Le detrazioni riguardano: pescherecci da traino lunghi almeno 12 e meno di 24 metri per triglia di fango, nasello, gambero rosa mediterraneo e scampo nelle GSA 17 e 18 (0,7%); pescherecci a sfogliara lunghi almeno 12 e meno di 24 metri per la sogliola nella GSA 17 (12,7%); pescherecci a sfogliara lunghi almeno 24 metri per la sogliola nella GSA 17 (2,7%); pescherecci da traino lunghi almeno 18 e meno di 24 metri per triglia di fango e nasello nelle GSA 8-11, gambero rosa mediterraneo nelle GSA 9-11 e scampo nelle GSA 9 e 10 (1,6%).

Fattore moltiplicatore e calcolo delle detrazioni

Ai sensi dell’articolo 106, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, per il superamento del 10,89% relativo a EFF/MED3_TBB_TR2 si applica il fattore moltiplicatore 1,2: ai 396 giorni di superamento corrisponde una detrazione di 475,200 giorni. Per gli altri gruppi si applica il fattore 1,0, senza maggiorazione.

Consultazione dell’Italia e applicazione nel 2026

La Commissione ha consultato l’Italia il 15 giugno 2026. Il 9 luglio 2026 l’Italia ha accettato le detrazioni e chiesto, senza fornire giustificazioni, di ripartirle equamente su due anni. La Commissione ha respinto la richiesta, considerando le detrazioni percentualmente esigue e idonee a essere applicate integralmente nel 2026 senza impedire la prosecuzione delle attività dei segmenti interessati; l’Italia è stata informata il 28 settembre 2026.

Entrata in vigore e possibili correzioni

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. I considerando precisano che potranno seguire aggiornamenti o correzioni qualora siano individuati errori, omissioni o inesattezze nei dati italiani sullo sforzo di pesca dichiarati ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Come è indicizzato

Materiepescacontrollo della pesca

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