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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2313

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2313 del Consiglio, del 13 ottobre 2026, che attua il regolamento (CE) n. 765/2006, concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento della Bielorussia nell’aggressione russa contro l’Ucraina

Normativa europea32026R2313

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento, adottato in attuazione dell’articolo 8 bis del regolamento (CE) n. 765/2006, sopprime due nominativi dall’elenco delle persone fisiche soggette alle misure restrittive dell’UE relative alla Bielorussia. Entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Soppressione di due persone fisiche dall’elenco delle persone soggette a misure restrittive dell’UE nei confronti della Bielorussia.

Ambito di applicazione

Il regolamento modifica l’allegato I, sezione A, del regolamento (CE) n. 765/2006, relativo alle persone fisiche soggette alle misure restrittive connesse alla situazione in Bielorussia e al coinvolgimento del paese nell’aggressione russa contro l’Ucraina. La modifica riguarda Mikail Safarbekovich Gutseriev e Viktar Arkadzievich Shautsou. Si applica in tutti gli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Soppressione di due nominativi dall’elenco delle sanzioni UE nei confronti della Bielorussia

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2313 modifica il regolamento (CE) n. 765/2006, che prevede misure restrittive in considerazione della situazione in Bielorussia e del coinvolgimento del paese nell’aggressione russa contro l’Ucraina. A seguito della valutazione delle circostanze pertinenti, il Consiglio ha ritenuto opportuno rimuovere due persone fisiche dall’elenco previsto dall’allegato I.

Modifica dell’elenco

In forza dell’articolo 1 e dell’allegato, sono soppresse dalla sezione A dell’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006, relativa alle persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1, le seguenti voci:

  • voce 125: Mikail Safarbekovich Gutseriev;
  • voce 258: Viktar Arkadzievich Shautsou.

Entrata in vigore e applicazione

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Pubblicato il 14 ottobre 2026, entra pertanto in vigore il 15 ottobre 2026. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Soppressione di due nominativi dall’elenco

L’articolo 1 modifica l’allegato I del regolamento (CE) n. 765/2006 secondo quanto previsto dall’allegato del regolamento di esecuzione. Sono soppresse dalla sezione A («Persone fisiche di cui all’articolo 2, paragrafo 1») le voci 125, Mikail Safarbekovich Gutseriev, e 258, Viktar Arkadzievich Shautsou.

Entrata in vigore e applicabilità

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepolitica estera e di sicurezza comunesanzioni dell’Unione europea

Testo integrale

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