Regolamento (UE) 2026/2266
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2266 della Commissione, del 13 ottobre 2026, recante modalità di applicazione della direttiva (UE) 2025/2205 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le patenti di guida mobili
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento attua la direttiva (UE) 2025/2205 definendo specifiche comuni per le patenti di guida mobili, requisiti di rilascio e accuratezza dei dati, modalità di verifica e regole per la validità e la revoca. Disciplina inoltre la cooperazione tra Stati membri nei casi di confisca, conversione o sostituzione transfrontaliera e stabilisce condizioni minime per convertire patenti mobili provenienti da paesi terzi. Le specifiche tecniche sono basate, tra l’altro, sulla norma ISO/IEC 18013-5:2021 e sui regolamenti UE in materia di identità digitale e servizi fiduciari.
Stabilisce le modalità tecniche e operative per il rilascio, la verifica, la gestione, la revoca e la conversione transfrontaliera delle patenti di guida mobili.
Ambito di applicazione
Si applica al rilascio e alla gestione delle patenti di guida mobili rilasciate dagli Stati membri ai sensi della direttiva (UE) 2025/2205. L’articolo 9 disciplina inoltre la conversione nell’Unione delle patenti di guida mobili rilasciate da paesi terzi. Sono interessate le autorità di rilascio, i soggetti che operano per loro conto, i titolari, i verificatori e gli Stati membri che convertono o sostituiscono patenti. Il regolamento non attribuisce, per il solo rispetto delle specifiche tecniche, il diritto a ottenere una patente mobile né consente il rilascio da parte di soggetti diversi dall’autorità competente o da un organismo autorizzato secondo il diritto applicabile. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE; la data ultima per la comunicazione iniziale delle informazioni sulle autorità di rilascio è il 3 novembre 2027.
Modalità UE per le patenti di guida mobili
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2266 rende operative le disposizioni della direttiva (UE) 2025/2205 sulle patenti di guida mobili, facendo leva sul quadro europeo dell’identità digitale e dei servizi fiduciari, in particolare sul regolamento (UE) n. 910/2014. Mira a rendere le patenti interoperabili e verificabili in modo tecnico, assicurare l’accuratezza dei dati e permettere la gestione transfrontaliera di conversioni, sostituzioni e confische.
Ambito di applicazione e definizioni
Il regolamento si applica al rilascio e alla gestione delle patenti mobili emesse dagli Stati membri ai sensi della direttiva (UE) 2025/2205; l’articolo 9 riguarda anche la conversione nell’Unione delle patenti mobili rilasciate da paesi terzi. Per «autorità di rilascio» si intende l’organo amministrativo pubblico dello Stato membro di emissione sotto la cui responsabilità è rilasciata la patente. L’«oggetto di sicurezza mobile» è la struttura di dati che protegge integrità e origine dei dati della patente; il suo periodo di validità costituisce il «periodo di validità tecnica», mentre la «revoca» ne determina la cessazione di validità.
Il rispetto delle specifiche tecniche non attribuisce, da solo, un diritto al possesso della patente né autorizza soggetti diversi dall’autorità competente o da un organismo che agisce per suo conto a rilasciarla. Restano applicabili le regole della direttiva (UE) 2025/2205 e del diritto nazionale pertinente.
Rilascio, attestazioni e accuratezza
Le autorità di rilascio devono conformare le patenti alle specifiche dell’allegato I e rilasciarle nel formato ISO/IEC mdoc indicato nell’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979. La patente è emessa come attestato elettronico qualificato di attributi oppure come attestato elettronico di attributi rilasciato da un organismo del settore pubblico responsabile di una fonte autentica, o per suo conto, secondo il regolamento (UE) n. 910/2014. Per il rilascio nei portafogli europei di identità digitale si applicano i protocolli e le interfacce dell’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2982. L’autorità deve inoltre garantire che i dati contenuti nella patente mobile valida siano accurati; la direttiva richiamata richiede che i dati della patente fisica e di quella mobile riferite alla stessa persona siano equivalenti quanto a diritti di guida, condizioni e validità amministrativa.
Modello dei dati e specifiche tecniche
L’allegato I applica la clausola 7 della norma ISO/IEC 18013-5:2021 con adattamenti al modello della patente UE. Gli elementi della norma utilizzano lo spazio dei nomi «org.iso.18013.5.1»; le informazioni UE sui diritti di guida e quelle amministrative sono collocate nello spazio «org.iso.18013.5.1.EU».
Sono obbligatori cognome, nome, data e luogo di nascita, date di rilascio e scadenza, autorità di rilascio, numero della patente e fotografia. La firma o il segno distintivo abituale, l’indirizzo di residenza e il numero amministrativo sono facoltativi. Per i campi testuali indicati nell’allegato si usano caratteri latini e, ove previsto, la lunghezza massima è di 150 caratteri. Le date di rilascio e scadenza sono codificate nel formato «fulldate».
La struttura «DrivingPrivilegesEU» è obbligatoria e contiene le categorie di veicoli autorizzate e le relative condizioni o restrizioni. È codificata in CBOR e comprende, per ciascuna categoria, il codice della categoria, la data di primo rilascio quando disponibile, la data di scadenza e gli eventuali codici previsti dall’allegato I, parte E, della direttiva (UE) 2025/2205. Se sono indicati segno e valore, il segno deve essere «<», «=», «>» o una combinazione valida; il segno richiede la presenza del valore, rappresentato da un numero decimale codificato come stringa, mentre l’unità deve risultare dalla definizione della sottocategoria o dalla descrizione del codice. La struttura può essere un array vuoto. Le categorie non previste dall’articolo 6 della direttiva possono figurare in uno spazio dei nomi specifico dello Stato membro.
Il campo 14, facoltativo, può riportare informazioni amministrative, incluse indicazioni sull’annullamento, revoca, sospensione o limitazione della patente o del diritto di guida. Informazioni estranee all’amministrazione della patente o alla sicurezza stradale possono essere inserite soltanto previo consenso scritto specifico del titolare e la loro presenza non condiziona l’uso del documento come patente.
Sicurezza, verifica e comunicazione degli incidenti
Quando le autorità di rilascio o i soggetti che agiscono per loro conto devono segnalare incidenti ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera f ter), del regolamento (UE) n. 910/2014 o dell’articolo 23 della direttiva (UE) 2022/2555, devono informare anche la Commissione se l’incidente compromette il rilascio o la validità delle patenti mobili e la Commissione non ne sarebbe altrimenti informata. Il trattamento dei dati personali resta soggetto, tra l’altro, al regolamento (UE) 2016/679; il regolamento considera il quadro applicabile agli attestati di attributi idoneo a fornire le garanzie organizzative e di sicurezza pertinenti.
I verificatori devono accertare autenticità e validità mediante i mezzi tecnici previsti dal regolamento (UE) n. 910/2014, non basandosi sulla sola apparenza visiva del documento. Gli Stati membri possono inoltre avvalersi della rete UE delle patenti di guida secondo l’articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2025/2205. La rete può così integrare le verifiche tecniche e facilitare il riconoscimento delle patenti indipendentemente dal formato.
Aspetto e informazioni sulle autorità
Gli Stati membri notificano alla Commissione gli elementi di progettazione, gli orientamenti e i requisiti nazionali stabiliti per l’aspetto delle patenti mobili. La Commissione mette le informazioni a disposizione degli altri Stati membri e pubblica sul proprio sito quelle comunicate, così da favorire interoperabilità, riconoscimento reciproco e conoscibilità da parte del pubblico.
Entro il 3 novembre 2027 gli Stati membri inviano alla Commissione, tramite un canale elettronico sicuro, le informazioni dell’allegato II relative a ciascuna autorità di rilascio; ogni modifica deve essere comunicata immediatamente. La comunicazione comprende designazione dell’autorità, eventuale numero di registrazione, codice paese, indirizzo e-mail e telefono, URL delle politiche e condizioni applicabili e, se disponibile, della pagina con informazioni aggiuntive, risultati delle prove di interoperabilità secondo il modello della Commissione e uno o più certificati conformi alla clausola 7 o 8 della norma ETSI TS 119 412-6 v1.2.1 (2026-04). I certificati devono poter verificare la firma o il sigillo dell’autorità e includere nei dati di identità certificati il nome e, se del caso, il numero di registrazione.
Validità tecnica, revoca e confisca
Le autorità possono attribuire qualsiasi durata alla validità tecnica. Alla sua scadenza la patente mobile scade, ma la scadenza tecnica non determina di per sé la perdita della validità amministrativa della patente di guida, in linea con l’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2025/2205. Le patenti con validità tecnica superiore a un’ora devono essere revocate almeno nei casi previsti dall’articolo 6, paragrafo 2: revoca dell’attestato dell’unità di portafoglio; conversione o sostituzione decisa e comunicata da un altro Stato membro o da un paese terzo; annullamento, revoca, sospensione o limitazione della patente o del diritto di guida; notifica di confisca da parte di un altro Stato membro. La revoca dell’oggetto di sicurezza mobile non modifica, da sola, la validità amministrativa della patente o le condizioni del diritto di guida.
Per le confische disposte secondo il diritto nazionale, la rete UE consente agli utenti specificamente autorizzati dallo Stato che procede alla confisca di notificare la misura allo Stato di emissione. Quest’ultimo interviene immediatamente, revocando quanto prima la patente mobile se la sua validità tecnica supera un’ora, informando il titolare e rendendo disponibile una nuova patente mobile; la rilascia su richiesta. Deve inoltre inserire nel campo 14 della nuova patente e di quelle successive la dicitura prescritta dall’articolo 6, paragrafo 3, con data e Stato della confisca e termine di efficacia notificato tramite la rete. La dicitura resta fino alla scadenza del periodo indicato. La procedura non incide sulle norme nazionali che consentono la confisca della patente fisica, anche senza la procedura digitale o in parallelo, né sulle procedure degli articoli da 15 bis a 15 octies della direttiva (UE) 2025/2205.
Conversione e sostituzione tra Stati membri
Nella conversione di una patente rilasciata da un altro Stato membro, lo Stato che riceve la domanda verifica il formato utilizzando le informazioni disponibili tramite la rete UE delle patenti. Se i controlli hanno esito positivo, notifica la conversione allo Stato di emissione e può richiedere la consegna della patente fisica.
Lo Stato di emissione valuta quanto prima, secondo le procedure nazionali, che la notifica sia accurata e non contenga errori manifesti. Dopo una valutazione positiva o la risoluzione dei problemi, se il titolare possiede una patente mobile revoca quanto prima quella da convertire, purché abbia validità tecnica superiore a un’ora; informa subito l’utente, se del caso, e cessa di rilasciare la patente in conversione. Comunica immediatamente allo Stato che procede le misure adottate. Se il titolare non possiede una patente mobile, viene informato immediatamente e automaticamente della notifica.
Dopo aver ricevuto le informazioni dello Stato di emissione e, se del caso, la patente fisica, lo Stato che converte mette la patente mobile convertita a disposizione del titolare per il rilascio oppure rilascia immediatamente una patente fisica secondo le norme nazionali. Le medesime procedure si applicano mutatis mutandis alla sostituzione richiesta in uno Stato membro diverso da quello di emissione, come previsto dall’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2025/2205. Il sistema è volto a rispettare il principio «un titolare – una patente» dell’articolo 10, paragrafo 5, della direttiva, impedendo che la patente convertita resti utilizzabile insieme a quella appena ottenuta.
Conversione di patenti mobili di paesi terzi
Le norme dell’articolo 9 operano senza pregiudicare le disposizioni che disciplinano riconoscimento e conversione delle patenti di paesi terzi. Se uno Stato membro prevede di convertire una patente fisica di paese terzo, deve accertare se il titolare possiede anche la versione mobile. In caso affermativo, chiede al paese terzo di revocare quest’ultima e di non rilasciare al titolare la patente mobile convertita; registra inoltre nel registro nazionale che la patente convertita era disponibile in formato mobile, affinché l’informazione sia divulgata attraverso la rete UE.
Quando la patente mobile del paese terzo non è disponibile in formato fisico, lo Stato membro può considerarla consegnata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2025/2205 soltanto se il paese terzo: garantisce comunicazioni stabili e affidabili con lo Stato di conversione; fornisce informazioni affidabili e verificabili sui formati posseduti; consente una notifica affidabile e verificabile della conversione, qualora lo Stato membro decida di informarlo; e si impegna, su richiesta, a non rilasciare la patente mobile convertita e a revocarla entro un termine ragionevole, in modo verificabile e irrevocabile.
Entrata in vigore
Il regolamento è entrato in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14 ottobre 2026 ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Ambito e definizioni
L’articolo 1 riguarda il rilascio e la gestione delle patenti mobili UE e, ai sensi dell’articolo 9, la conversione di quelle rilasciate da paesi terzi. L’articolo 2 definisce «oggetto di sicurezza mobile» come la struttura di dati che protegge integrità e origine dei dati, «autorità di rilascio» come l’organo amministrativo pubblico responsabile, «periodo di validità tecnica» come la validità dell’oggetto di sicurezza mobile e «revoca» come la cessazione della validità di tale oggetto.
Rilascio, formato e accuratezza
Ai sensi dell’articolo 3 e dell’allegato I, le autorità devono rispettare le specifiche tecniche e rilasciare le patenti nel formato ISO/IEC mdoc previsto dall’allegato II del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2979. La patente deve essere un attestato elettronico qualificato di attributi oppure un attestato elettronico di attributi emesso da un organismo pubblico responsabile di una fonte autentica, o per suo conto, conformemente al regolamento (UE) n. 910/2014. Per il rilascio nei portafogli europei di identità digitale vanno utilizzati protocolli e interfacce previsti dall’articolo 4 del regolamento di esecuzione (UE) 2024/2982. Le autorità garantiscono l’accuratezza delle informazioni contenute nelle patenti valide.
Specifiche dei dati della patente
L’allegato I applica la clausola 7 della norma ISO/IEC 18013-5:2021, con adattamenti. I dati standard sono collocati nello spazio dei nomi «org.iso.18013.5.1»; sono obbligatori, tra gli altri, cognome, nome, data e luogo di nascita, date di rilascio e scadenza, autorità, numero del documento e fotografia. I campi testuali indicati nell’allegato devono usare caratteri latini e rispettare, ove previsto, il limite massimo di 150 caratteri. La firma e l’indirizzo di residenza sono facoltativi; il numero amministrativo è facoltativo. L’allegato aggiunge nello spazio «org.iso.18013.5.1.EU» i diritti di guida UE, obbligatori, e le informazioni amministrative, facoltative. I diritti di guida sono codificati in CBOR e riportano categorie, date di primo rilascio e scadenza e codici di restrizione o condizione previsti dalla direttiva (UE) 2025/2205; categorie non armonizzate possono essere inserite in uno spazio dei nomi nazionale.
Sicurezza e verifica
Se l’autorità di rilascio o chi opera per suo conto è tenuto a segnalare un incidente ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 2, primo comma, lettera f ter), del regolamento (UE) n. 910/2014 o dell’articolo 23 della direttiva (UE) 2022/2555, deve informare anche la Commissione quando l’incidente compromette rilascio o validità delle patenti mobili e la Commissione non sarebbe altrimenti informata. L’autenticità e la validità vanno verificate con i mezzi tecnici previsti dal regolamento (UE) n. 910/2014; gli Stati membri possono anche utilizzare la rete UE delle patenti di guida secondo l’articolo 22, paragrafi 1 e 2, della direttiva (UE) 2025/2205.
Aspetto e informazioni agli Stati membri
Gli Stati membri comunicano alla Commissione gli elementi di progettazione, gli orientamenti e i requisiti nazionali relativi all’aspetto delle patenti mobili. La Commissione rende tali informazioni disponibili agli altri Stati membri e pubblica sul proprio sito le informazioni ricevute.
Validità tecnica, scadenza e revoca
L’articolo 6 consente alle autorità di stabilire qualsiasi durata di validità tecnica. Alla sua scadenza la patente mobile scade, senza che ciò incida per il solo fatto della scadenza sulla validità amministrativa della patente di guida. Le patenti con validità tecnica superiore a un’ora devono essere revocate almeno quando è revocato l’attestato dell’unità di portafoglio, quando è decisa la conversione o la sostituzione comunicata da un altro Stato o paese terzo, quando la patente o il diritto di guida è annullato, revocato, sospeso o limitato, oppure quando è notificata una confisca ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 3.
Confisca e cooperazione tramite la rete UE
La rete UE delle patenti consente agli utenti espressamente autorizzati dallo Stato membro che dispone la confisca secondo il diritto nazionale di notificarla allo Stato membro di emissione. Quest’ultimo adotta immediatamente le misure necessarie, inclusa la revoca quanto prima della patente mobile con validità tecnica superiore a un’ora; informa il titolare dell’eventuale revoca e della disponibilità di una nuova patente; rilascia una nuova patente mobile se richiesta. Inserisce inoltre, nel campo 14 della nuova patente e di quelle successive, la dicitura «Confiscata in data [data della confisca] nel territorio di [sigla distintiva UE dello Stato membro che ha disposto la confisca]. La confisca è in vigore fino al [come notificato dallo Stato membro che ha disposto la confisca attraverso la rete dell’UE delle patenti]», in lingua ufficiale o in inglese. La dicitura resta fino alla scadenza del periodo indicato. La procedura non pregiudica la normativa nazionale sulla confisca né le procedure degli articoli da 15 bis a 15 octies della direttiva (UE) 2025/2205.
Notifica delle autorità di rilascio
Entro il 3 novembre 2027 ciascuno Stato membro trasmette alla Commissione, tramite un canale elettronico sicuro, le informazioni dell’allegato II per ogni autorità di rilascio; ogni modifica va notificata immediatamente. Le informazioni comprendono designazione e, se disponibile, numero di registrazione, codice paese, contatti, URL delle condizioni e delle informazioni istituzionali, risultati delle prove di interoperabilità e uno o più certificati conformi alla clausola 7 o 8 della norma ETSI TS 119 412-6 v1.2.1 (2026-04), utilizzabili per verificare firma o sigillo e recanti i dati di identità certificati dell’autorità.
Conversione o sostituzione tra Stati membri
Nella conversione di una patente rilasciata da un altro Stato membro, lo Stato che converte verifica il formato tramite le informazioni della rete UE, notifica l’esito positivo allo Stato di emissione e, se del caso, richiede la consegna della patente fisica. Lo Stato di emissione, ricevuta la notifica, valuta quanto prima che sia accurata e priva di errori manifesti; dopo l’esito positivo o la soluzione dei problemi, revoca quanto prima la patente mobile con validità tecnica superiore a un’ora, informa l’utente se del caso, cessa di rilasciare la patente da convertire e comunica immediatamente le misure adottate. Se il titolare non possiede una patente mobile, viene informato immediatamente e automaticamente della notifica. Ricevute le informazioni e, se del caso, la patente fisica, lo Stato che converte mette la patente mobile convertita a disposizione per il rilascio oppure rilascia immediatamente una patente fisica secondo il diritto nazionale. Le stesse procedure si applicano mutatis mutandis alla sostituzione richiesta in uno Stato diverso da quello di emissione, ai sensi dell’articolo 13, paragrafo 4, della direttiva (UE) 2025/2205.
Conversione di patenti mobili di paesi terzi
Se uno Stato membro intende convertire una patente fisica di paese terzo, verifica anche se il titolare possiede la patente in formato mobile. In tal caso chiede al paese terzo di revocare la patente mobile da convertire e di non rilasciare quella convertita, e registra nel proprio registro nazionale la precedente disponibilità del formato mobile affinché l’informazione sia diffusa tramite la rete UE. Per una patente mobile di paese terzo non disponibile in formato fisico, lo Stato può considerarla consegnata ai sensi dell’articolo 15, paragrafo 5, della direttiva (UE) 2025/2205 solo se il paese terzo garantisce comunicazioni stabili e affidabili, fornisce informazioni verificabili sui formati posseduti, consente una notifica affidabile e verificabile della conversione e si impegna, su richiesta, a non rilasciare la patente mobile convertita e a revocarla entro un termine ragionevole in modo verificabile e irrevocabile.
Entrata in vigore e applicabilità
Ai sensi dell’articolo 10, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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