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Regolamento

Regolamento (UE) 2026/2247

Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2247 della Commissione, del 12 ottobre 2026, che rinnova l’approvazione del principio attivo cis-Tricos-9-ene ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 19 conformemente al regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32026R2247

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento rinnova l’approvazione del cis-Tricos-9-ene per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, subordinandola alle condizioni specificate nell’allegato. L’approvazione riguarda il principio attivo con purezza minima dell’80,1 % peso/peso e scade il 30 giugno 2041. In sede di autorizzazione dei prodotti, le autorità devono prestare particolare attenzione agli usi non considerati nella valutazione del principio attivo a livello dell’Unione.

Rinnovo dell’approvazione del cis-Tricos-9-ene (muscalure) come principio attivo nei biocidi del tipo di prodotto 19.

Ambito di applicazione

Si applica al principio attivo cis-Tricos-9-ene destinato all’uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, ossia repellenti e attrattivi, e alle autorità competenti che valutano le relative autorizzazioni nazionali o dell’Unione. L’approvazione rinnovata è soggetta alle condizioni dell’allegato; il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri. Non sono indicate esclusioni soggettive o territoriali.

Rinnovo dell’approvazione del cis-Tricos-9-ene per i biocidi di tipo 19

Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2247 rinnova, ai sensi del regolamento (UE) n. 528/2012, l’approvazione del cis-Tricos-9-ene per l’uso nei biocidi del tipo di prodotto 19, comprendente repellenti e attrattivi. Il rinnovo segue la domanda presentata il 6 aprile 2023, la valutazione dell’autorità competente austriaca, la raccomandazione trasmessa all’Agenzia europea per le sostanze chimiche il 20 marzo 2025 e il parere del comitato sui biocidi adottato il 27 novembre 2025; secondo tale parere, i prodotti possono continuare a soddisfare i criteri dell’articolo 19, paragrafo 1, lettera b), del regolamento n. 528/2012 se ne sono rispettate le condizioni d’uso.

Ambito e identificazione

L’approvazione rinnovata riguarda esclusivamente l’uso del principio attivo nei biocidi del tipo di prodotto 19 ed è subordinata alle condizioni dell’allegato. Il principio attivo è identificato come segue:

  • nome comune: Muscalure;
  • denominazione IUPAC: Cis-Tricos-9-ene;
  • numero CE: 248-505-7;
  • numero CAS: 27519-02-4;
  • grado minimo di purezza valutato: 80,1 % peso/peso;
  • data di scadenza dell’approvazione: 30 giugno 2041.

Valutazione e autorizzazione dei biocidi

Nell’ambito della procedura di autorizzazione dei biocidi contenenti cis-Tricos-9-ene, le autorità competenti degli Stati membri e, per le autorizzazioni dell’Unione, la Commissione devono prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia relativi a qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione che non sia stato considerato nella valutazione del principio attivo effettuata a livello dell’Unione.

La purezza del principio attivo presente nel prodotto messo a disposizione sul mercato può essere pari o diversa da quella del principio attivo valutato, a condizione che sia dimostrata l’equivalenza tecnica.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento è stato pubblicato il 13 ottobre 2026 ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Rinnovo e identificazione del principio attivo

L’articolo 1 rinnova l’approvazione del cis-Tricos-9-ene per il tipo di prodotto 19, fatte salve le condizioni dell’allegato. Il principio attivo è identificato anche come Muscalure, denominazione IUPAC Cis-Tricos-9-ene, numero CE 248-505-7 e numero CAS 27519-02-4; il grado minimo di purezza è 80,1 % peso/peso.

Durata e condizioni per la valutazione dei prodotti

L’approvazione scade il 30 giugno 2041. Nella valutazione dei prodotti contenenti cis-Tricos-9-ene, le autorità competenti degli Stati membri o, per un’autorizzazione dell’Unione, la Commissione devono prestare particolare attenzione alle esposizioni, ai rischi e all’efficacia di qualsiasi uso previsto nella domanda di autorizzazione ma non considerato nella valutazione del principio attivo svolta a livello dell’Unione. La purezza del principio attivo presente nel prodotto può essere uguale o diversa da quella valutata, purché ne sia dimostrata l’equivalenza tecnica.

Decorrenza ed efficacia

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, avvenuta il 13 ottobre 2026; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiebiocidisalute pubblicaambiente

Testo integrale

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