Regolamento (UE) 2026/2249
Regolamento di esecuzione (UE) 2026/2249 della Commissione, del 12 ottobre 2026, che applica detrazioni dallo sforzo di pesca a disposizione della Spagna nel 2026 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata nell’anno precedente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Commissione accerta che nel 2025 la Spagna ha superato lo sforzo di pesca disponibile in quattro gruppi di pescherecci da traino, respingendo l’interpretazione spagnola secondo cui il limite avrebbe dovuto includere anche i giorni supplementari del meccanismo di compensazione 2024. In applicazione dell’articolo 106 del regolamento (CE) n. 1224/2009, il regolamento detrae dallo sforzo assegnato alla Spagna per il 2026 complessivamente 2.968 giorni di pesca, ripartiti tra i quattro gruppi interessati.
Riduzione dello sforzo di pesca assegnato alla Spagna per il 2026 in conseguenza del superamento dei limiti di pesca nel 2025.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla Spagna e ai gruppi di pescherecci da traino operanti nel Mediterraneo occidentale interessati dai superamenti dello sforzo di pesca nel 2025: unità di lunghezza fuori tutto da 12 a meno di 18 metri, da 18 a meno di 24 metri e pari o superiori a 24 metri. Riguarda le attività e le specie indicate nell’allegato, nelle pertinenti sottozone geografiche (GSA) della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo. Riduce lo sforzo assegnato alla Spagna per il 2026 ai sensi del regolamento (UE) 2026/266. Entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE del 13 ottobre 2026; non sono previste esclusioni.
Riduzioni dello sforzo di pesca della Spagna per il 2026
Il regolamento di esecuzione (UE) 2026/2249 applica alla Spagna detrazioni dallo sforzo di pesca disponibile nel 2026, dopo aver accertato superamenti relativi all’attività di pesca svolta nel 2025. La misura dà attuazione all’articolo 106, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, nell’ambito del regime unionale di controllo della politica comune della pesca.
Contesto e interpretazione dei limiti
Per il 2025, il regolamento (UE) 2025/219 fissava nell’allegato IV lo sforzo massimo consentito per i pescherecci da traino e con palangaro, espresso in giorni di pesca. L’articolo 8 dello stesso regolamento prevedeva un meccanismo di compensazione, subordinato a determinate condizioni, che consentiva l’assegnazione di giorni supplementari; il paragrafo 5 vietava di assegnarli in modo da superare il livello di sforzo fissato per il gruppo interessato nel regolamento (UE) 2024/259.
La Spagna sosteneva che il riferimento al livello fissato per il 2024 dovesse comprendere anche i giorni eventualmente attribuiti in quell’anno attraverso il meccanismo di compensazione, e che il limite potesse quindi essere calcolato considerando l’assegnazione iniziale maggiorata fino al 6%, ove ricorressero le condizioni previste. Nel novembre 2025 aveva assegnato alla flotta da traino mediterranea 7.125 giorni supplementari per il 2025. La Commissione ha invece concluso che il limite richiamato dall’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2025/219 è quello specificamente fissato nel regolamento (UE) 2024/259 e non include giorni supplementari dipendenti dall’uso, totale o parziale, del meccanismo di compensazione del 2024.
La Commissione ha valutato l’utilizzo delle possibilità di pesca secondo l’articolo 47 del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2196. Dopo le interlocuzioni con la Spagna — consultazione informale il 30 marzo 2026, risposta spagnola il 7 aprile, consultazione formale con lettera dell’11 giugno e ulteriore contestazione spagnola il 24 giugno — la Commissione ha mantenuto la propria interpretazione, comunicandolo alla Spagna il 22 settembre 2026.
Ambito delle detrazioni
Le riduzioni riguardano quattro gruppi di sforzo di pesca della flotta spagnola, comprensivi delle assegnazioni supplementari indicate nell’allegato. Le specie e le GSA interessate sono le seguenti:
- EFF1/MED1_TR2, pescherecci da traino da 12 a meno di 18 metri: triglia di fango e nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7; gambero rosa mediterraneo nelle GSA 1, 5 e 6; scampo nelle GSA 5 e 6.
- EFF1/MED1_TR3, pescherecci da traino da 18 a meno di 24 metri: le stesse specie e zone del gruppo TR2.
- EFF1/MED1_TR4, pescherecci da traino di lunghezza pari o superiore a 24 metri: le stesse specie e zone dei gruppi TR2 e TR3.
- EFF2/MED1_TR4, pescherecci da traino di lunghezza pari o superiore a 24 metri: gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7.
Dati dello sforzo e detrazioni applicate
Per i quattro gruppi, l’allegato riporta lo sforzo inizialmente assegnato per il 2025, lo sforzo adeguato, quello effettivamente utilizzato e la percentuale di utilizzo. I superamenti e le corrispondenti detrazioni dallo sforzo assegnato per il 2026 sono:
- EFF1/MED1_TR2: 3.400 giorni iniziali; 16.189 giorni di sforzo adeguato; 16.709,500 giorni utilizzati, pari al 103,22%; superamento e detrazione di 520,500 giorni.
- EFF1/MED1_TR3: 6.379 giorni iniziali; 30.375 giorni di sforzo adeguato; 32.502,500 giorni utilizzati, pari al 107,00%; superamento e detrazione di 2.127,500 giorni.
- EFF1/MED1_TR4: 2.247 giorni iniziali; 10.698 giorni di sforzo adeguato; 10.847,500 giorni utilizzati, pari al 101,40%; superamento e detrazione di 149,500 giorni.
- EFF2/MED1_TR4: 1.297 giorni iniziali; 6.173 giorni di sforzo adeguato; 6.343,500 giorni utilizzati, pari al 102,76%; superamento e detrazione di 170,500 giorni.
Il fattore moltiplicatore indicato per ciascun gruppo è 1,0. Le detrazioni complessive ammontano pertanto a 2.968 giorni di pesca.
Criteri di adeguamento dello sforzo
Ai fini del calcolo dello sforzo adeguato per il 2025, l’allegato considera lo sforzo previsto dal pertinente regolamento sulle possibilità di pesca e, ove applicabili, le assegnazioni supplementari ai sensi dell’articolo 8 del regolamento (UE) 2025/219, i trasferimenti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1022, gli scambi ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e le detrazioni ai sensi dell’articolo 106 del regolamento (CE) n. 1224/2009. L’articolo 106 stabilisce che, quando uno Stato membro supera lo sforzo assegnato, la Commissione procede, previa consultazione, a detrazioni dallo sforzo futuro applicando i fattori moltiplicatori previsti dal paragrafo 2.
Effetti, entrata in vigore e aggiornamenti
L’articolo 1 dispone la riduzione dello sforzo assegnato alla Spagna per il 2026 dal regolamento (UE) 2026/266 in conformità alle quattro detrazioni dell’allegato. Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE del 13 ottobre 2026; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Il regolamento precisa infine che potranno rendersi necessari ulteriori aggiornamenti o correzioni, per l’esercizio di detrazione in corso o per quelli precedenti, qualora siano individuati errori, omissioni o inesattezze nei dati sullo sforzo utilizzato dichiarati dalla Spagna ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
Disposizioni principali
Detrazioni dallo sforzo di pesca 2026
L’articolo 1 riduce lo sforzo di pesca stabilito per la Spagna nel 2026 dal regolamento (UE) 2026/266 secondo le detrazioni dell’allegato. Le riduzioni sono: 520,5 giorni per il gruppo EFF1/MED1_TR2; 2.127,5 giorni per EFF1/MED1_TR3; 149,5 giorni per EFF1/MED1_TR4; e 170,5 giorni per EFF2/MED1_TR4. Il totale è pari a 2.968 giorni. Per ciascun gruppo è applicato un fattore moltiplicatore pari a 1,0.
Gruppi, attività e superamenti accertati
Le detrazioni riguardano i pescherecci da traino da 12 a meno di 18 metri, da 18 a meno di 24 metri e pari o superiori a 24 metri. Per i gruppi EFF1/MED1_TR2, TR3 e TR4 il superamento concerne la pesca della triglia di fango e del nasello nelle GSA 1, 5, 6 e 7, del gambero rosa mediterraneo nelle GSA 1, 5 e 6 e dello scampo nelle GSA 5 e 6. Per EFF2/MED1_TR4 riguarda il gambero viola nelle GSA 1, 2, 5, 6 e 7. I superamenti sono rispettivamente di 520,5, 2.127,5, 149,5 e 170,5 giorni.
Calcolo dello sforzo disponibile e meccanismo di compensazione
L’allegato determina l’adeguamento dello sforzo 2025 tenendo conto dello sforzo previsto dal regolamento (UE) 2025/219 e delle eventuali assegnazioni supplementari ai sensi dell’articolo 8 di tale regolamento, dei trasferimenti ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2019/1022, degli scambi ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1380/2013 e delle detrazioni ai sensi dell’articolo 106 del regolamento (CE) n. 1224/2009. La Commissione interpreta il limite di cui all’articolo 8, paragrafo 5, del regolamento (UE) 2025/219 come riferito al livello di sforzo fissato nel regolamento (UE) 2024/259, senza includere i giorni supplementari eventualmente concessi nel 2024 tramite il relativo meccanismo di compensazione.
Base giuridica e procedimento
Le detrazioni sono adottate ai sensi dell’articolo 106, paragrafi 1 e 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che prevede, previa consultazione dello Stato membro, la detrazione dello sforzo eccedente da quello futuro applicando i fattori moltiplicatori previsti. La Commissione ha consultato informalmente la Spagna il 30 marzo 2026 e formalmente con lettera dell’11 giugno 2026; la Spagna ha contestato i superamenti il 7 aprile e il 24 giugno 2026. La Commissione ha confermato la propria interpretazione il 22 settembre 2026.
Entrata in vigore e possibili correzioni dei dati
Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro. La Commissione segnala che potranno essere effettuati ulteriori aggiornamenti o correzioni qualora emergano errori, omissioni o inesattezze nei dati sullo sforzo utilizzato dichiarati dalla Spagna ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.
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