Sentenza n. 20/2026 - Trieste, Sezione 1
per l'annullamento - del silenzio serbato sulla richiesta del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, presentata dalla ricorrente in data 17.04.2024; per l’accertamento - dell’obbligo dell’Amministrazione intimata di provvedere in relazione all’istanza; e per la condanna al risarcimento del danno da ritardo
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sulla richiesta di permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 17 aprile 2024
Esito
La controversia
Il ricorrente ha dedotto l'illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione sulla domanda di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato, chiedendo l'accertamento dell'obbligo di provvedere e il risarcimento del danno da ritardo. Nel corso del giudizio l'Amministrazione ha dichiarato di avere adottato il provvedimento il 2 febbraio 2025. Il ricorrente ha rappresentato di non averne avuto tempestiva conoscenza, poiché l'Amministrazione non glielo avrebbe comunicato con adeguati mezzi, e di aver pertanto ritenuto necessario proporre ricorso.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che il provvedimento richiesto era stato adottato e che il ricorrente aveva conseguito il bene della vita perseguito, con piena soddisfazione del suo interesse. La decisione è stata assunta anche in considerazione del fatto che entrambe le parti avevano concordato sulla cessazione della materia del contendere. Le spese sono state integralmente compensate: il Collegio ha ritenuto che entrambe le parti avessero agito in buona fede e che la mancata informazione sull'adozione del provvedimento non fosse attribuibile all'Amministrazione, o comunque non esclusivamente ad essa, a titolo di colpa. La domanda risarcitoria non è stata accolta né esaminata nel merito, non risultando una pronuncia specifica sul danno da ritardo.
Massime di principio
- Quando, nel corso di un giudizio contro il silenzio-inadempimento, l'amministrazione adotta il provvedimento richiesto e il ricorrente consegue integralmente il bene della vita perseguito, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
- La compensazione delle spese è giustificata quando entrambe le parti abbiano agito in buona fede e non sia provata, o non risulti attribuibile in via esclusiva all'amministrazione, la colpa per la mancata tempestiva comunicazione del provvedimento adottato.
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