Cassazione Civile, Ordinanza n. 10037/2025 del 16/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla pretesa di due dipendenti di essere inquadrati in una qualifica superiore del CCNL Utilitalia 10 luglio 2016, nell'area tecnica e amministrativa, in relazione alle mansioni concretamente svolte. La Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della decisione di primo grado, aveva riconosciuto che essi avevano svolto dal maggio 2018 attività di 'facilitatori' nell'ambito di una campagna di informazione sulla raccolta differenziata: consegna di opuscoli e calendari, spiegazione ai residenti del funzionamento del sistema di raccolta e consegna di una lettera del Sindaco. Ritenendo tali mansioni riconducibili al terzo livello dell'area tecnica e amministrativa, la Corte territoriale aveva dichiarato il diritto all'inquadramento in quel livello dal novembre 2018, con condanna della società al pagamento delle differenze retributive dal 1/11/2018 al 17/6/2019. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e 1367 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe erroneamente interpretato il CCNL, individuando il discrimine tra area spazzamento e area tecnica/amministrativa nella sola preparazione professionale e non nelle mansioni effettivamente svolte; secondo la ricorrente, le declaratorie del terzo livello delle due aree sarebbero sovrapponibili quanto alla preparazione professionale richiesta, sicché il giudice di merito avrebbe mal applicato i canoni ermeneutici e erroneamente riconosciuto il superiore inquadramento.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha osservato che la Corte d'appello non aveva fondato la decisione su un solo criterio, ma aveva considerato congiuntamente la professionalità richiesta e le concrete mansioni svolte, valorizzando il fatto che l'attività di informazione e divulgazione svolta dai dipendenti non fosse meramente esecutiva e fosse distinta da quella di raccolta e spazzamento. La Suprema Corte ha quindi confermato la decisione impugnata e ha rigettato il ricorso. Conseguentemente ha condannato la società ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della controparte, e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
art. 1362 c.c.
Richiamato come canone ermeneutico del contratto collettivo; la Corte ha ritenuto che la sentenza impugnata non lo avesse violato, avendo letto la declaratoria contrattuale considerando il testo e le mansioni concrete.
art. 1363 c.c.
Richiamato come criterio di interpretazione sistematica; la Corte ha escluso che la Corte d'appello avesse isolato una sola espressione della declaratoria contrattuale senza coordinarla con le altre.
art. 1367 c.c.
Richiamato come criterio di interpretazione conservativa; la Corte ha ritenuto non fondato il rilievo di erronea applicazione dei canoni ermeneutici da parte del giudice di merito.
art. 360, n. 3, c.p.c.
Usato quale parametro del motivo di ricorso per denunciare violazione di legge nella interpretazione del CCNL.
art. 91 c.p.c.
Richiamato per porre le spese del giudizio a carico della parte soccombente secondo il principio della soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo della ricorrente di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nell'interpretazione delle declaratorie dei contratti collettivi, il giudice deve considerare congiuntamente testo contrattuale e mansioni concretamente svolte, senza fermarsi a un singolo elemento lessicale isolato.
- Il discrimine tra inquadramenti non può essere ricostruito in astratto sulla base della sola 'professionalità' o della sola 'attività', ma va desunto dalla combinazione tra contenuto professionale richiesto e caratteristiche effettive della prestazione lavorativa.
- Un'attività di informazione e interazione con l'utenza, quando richieda conoscenze tecniche del servizio e non si risolva in mera esecuzione materiale, può integrare mansioni appartenenti a un livello superiore rispetto ad attività di raccolta o spazzamento.
- La censura per violazione dei canoni ermeneutici del contratto è infondata se la decisione di merito ha dato conto di un'interpretazione sistematica e coerente della declaratoria contrattuale in rapporto alle mansioni provate in giudizio.
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