Sentenza n. 752/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 26/2025, resa all’esito del giudizio RG n. 2516/2024, del Tribunale di Bergamo – Sez. Lavoro, pubblicata in data 16 gennaio 2025 e notificata in pari data (Carta Elettronica del Docente)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Bergamo che aveva riconosciuto il diritto alla Carta del docente per l'anno scolastico 2024-2025 e condannato il Ministero alla rifusione delle spese di lite
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso, ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., il giudizio di ottemperanza alla sentenza n. 26/2025 del Tribunale di Bergamo, Sezione Lavoro, notificata il 16 gennaio 2025 e passata in giudicato, che aveva accertato il diritto alla Carta del docente dell'importo di € 500,00 e condannato il Ministero a metterla a disposizione, oltre alla rifusione delle spese processuali. La ricorrente ha dedotto l'inerzia dell'Amministrazione, rimasta inadempiente nonostante la notificazione del titolo. Ha chiesto l'ordine di esecuzione, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento, l'applicazione di una penalità di mora ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., e la condanna alle spese. Il Ministero si è costituito con atto di mero stile, comunicando la trasmissione della sentenza agli uffici competenti e l'avvenuto pagamento delle spese di lite, senza contestare l'inesecuzione dell'obbligo principale.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del giudice del lavoro era passata in giudicato, che era decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996 e che il Ministero non aveva dato esecuzione alla condanna relativa alla Carta del docente. Ha ordinato al Ministero di dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della decisione. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari competenti. Il commissario dovrà provvedere all'accredito della Carta del docente o al pagamento delle somme dovute, anche mediante pagamento in conto sospeso in caso di insufficiente disponibilità nei pertinenti capitoli di bilancio. Il TAR ha escluso il compenso per il commissario, trattandosi di dipendente dell'Amministrazione debitrice. Ha inoltre accolto la richiesta di penalità di mora, stabilendo che, se il Ministero non adempirà entro il termine perentorio di 90 giorni, dovrà corrispondere, dalla comunicazione della sentenza, una somma pari agli interessi legali sull'importo complessivamente dovuto; il commissario dovrà calcolare d'ufficio e liquidare anche tale importo. La mancanza di disponibilità di bilancio non è stata ritenuta ostativa all'esecuzione, potendo l'Amministrazione ricorrere al pagamento in conto sospeso. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle sentenze e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce il fondamento dell'azione di ottemperanza relativa alle sentenze passate in giudicato e agli altri provvedimenti del giudice ordinario esecutivi.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di imporre una somma di denaro per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la penalità è stata parametrata agli interessi legali e resa operativa dopo un termine di adempimento.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Le amministrazioni dello Stato, gli enti pubblici non economici e l'ente Agenzia delle entrate - Riscossione completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro entro il termine di centoventi giorni dalla notificazione del titolo esecutivo. Prima di tale termine il creditore non può procedere ad esecuzione forzata né alla notifica di atto di precetto.
Il decorso del termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo integra, nel caso concreto, una delle condizioni per procedere all'ottemperanza nei confronti dell'Amministrazione statale.
art. 14, comma 2, d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Nell'ambito delle amministrazioni dello Stato, nei casi previsti dal comma 1, il dirigente responsabile della spesa, in assenza di disponibilità finanziarie nel pertinente capitolo, dispone il pagamento mediante emissione di uno speciale ordine di pagamento rivolto all'istituto tesoriere, da regolare in conto sospeso.
La procedura di pagamento in conto sospeso è applicabile anche nell'ottemperanza e consente di eseguire il giudicato anche quando non vi sia capienza nei pertinenti capitoli di bilancio.
art. 475 c.p.c.
Dopo la riforma del processo civile richiede, per l'esecuzione forzata, la copia conforme della sentenza, senza necessità dell'apposizione della formula esecutiva.
art. 46 d.P.R. 445/2000
È stato richiamato con riferimento alla dichiarazione sostitutiva depositata dalla ricorrente sul diritto all'esenzione dal contributo unificato.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile nei confronti dell'Amministrazione statale quando una sentenza esecutiva o passata in giudicato del giudice ordinario non sia stata eseguita, purché sia decorso il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. 669/1996.
- La mancata disponibilità di stanziamenti nei pertinenti capitoli di bilancio non giustifica l'inadempimento dell'Amministrazione a un obbligo pecuniario derivante da un giudicato, poiché il pagamento può essere effettuato mediante l'istituto del conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, d.l. 669/1996.
- Nel giudizio di ottemperanza il giudice può assegnare all'Amministrazione un termine per adempiere e nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, destinato a operare in via sostitutiva in caso di persistente inerzia.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere configurata con prevalente finalità sollecitatoria, assegnando un termine di adempimento con effetto liberatorio e applicando la somma dovuta qualora il termine sia superato; la penalità può essere parametrata agli interessi legali sull'importo principale.
- Quando il commissario ad acta è individuato in un dipendente già inserito nella struttura dell'Amministrazione debitrice, non spetta un compenso specifico per l'esercizio delle funzioni commissariali.
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