Sentenza del 15/11/2018 n. 3678 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha contestato gli avvisi di accertamento emessi per le annualità 1996-2000 dopo un processo verbale della Guardia di Finanza, lamentando soprattutto la violazione dell'art. 12, comma 7, della Legge n. 212/2000. Gli avvisi erano stati emessi prima della scadenza del termine di 60 giorni concesso al contribuente per presentare osservazioni e richieste, senza indicare negli atti le ragioni di particolare e motivata urgenza che avrebbero potuto giustificare l'emissione anticipata. La Corte di cassazione aveva rinviato la causa alla CTR perché non era stata esaminata tale censura.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale, in sede di rinvio, ha accolto il ricorso del contribuente. Ha ritenuto che l'emissione degli avvisi prima della scadenza dei 60 giorni, in assenza di una specifica motivazione sull'urgenza contenuta negli avvisi stessi, abbia leso il diritto di partecipazione e di difesa del contribuente e violato l'obbligo di motivazione degli atti tributari. Sono state quindi annullate la sentenza della CTP di Cosenza e tutti gli avvisi di accertamento impugnati. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento di 1.500 euro per i giudizi di merito e 2.000 euro per il giudizio di cassazione, oltre agli oneri accessori di legge.
Norme richiamate
Art. 12, comma 7, Legge n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente)
Nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del predetto termine, salvo casi di particolare e motivata urgenza
Il termine di 60 giorni è stato interpretato come garanzia effettiva del contraddittorio endoprocedimentale. L'avviso emesso prima della scadenza è illegittimo e annullabile, salvo che l'amministrazione dimostri una particolare urgenza, che deve essere specificamente indicata e motivata nell'avviso stesso.
Art. 112 c.p.c.
Impone al giudice di pronunciarsi su tutte le domande e le eccezioni ritualmente proposte. La precedente omissione di pronuncia sull'eccezione relativa al termine di 60 giorni ha giustificato l'intervento della Corte di cassazione e il rinvio alla CTR.
Art. 97 Costituzione
È richiamato in relazione ai principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione, che trovano attuazione anche attraverso la partecipazione del contribuente al procedimento tributario.
Consiglio di Stato, Sez. V, sentenza n. 4480 del 26 giugno 2004
La partecipazione al procedimento è finalizzata alla effettiva e concreta realizzazione dei principi costituzionali di buon andamento ed imparzialità dell'azione amministrativa
La partecipazione procedimentale contribuisce alla corretta formazione della volontà amministrativa e non costituisce una formalità priva di conseguenze.
Massime di principio
- Quando un accertamento segue un processo verbale di chiusura delle operazioni fiscali, l'amministrazione deve normalmente attendere 60 giorni prima di emettere l'avviso, consentendo al contribuente di presentare osservazioni.
- L'emissione anticipata dell'avviso non è automaticamente legittima per il solo fatto che l'azione accertatrice sia prossima alla decadenza: l'urgenza deve essere concreta, particolare, motivata e indicata nell'avviso.
- La motivazione dell'urgenza deve essere valutabile dal contribuente e dal giudice; non è sufficiente dedurla genericamente in giudizio o richiamare soltanto la qualità personale del contribuente, come l'essere evasore totale o recidivo.
- La violazione del termine può comportare l'annullamento dell'avviso perché incide sul diritto di difesa e sul contraddittorio, soprattutto quando l'atto non espone le ragioni che hanno impedito il rispetto del termine.
- In casi analoghi è quindi necessario verificare la data del verbale di chiusura, la data di emissione dell'avviso e la presenza, all'interno dell'avviso, di una motivazione specifica e documentata sull'eventuale urgenza.
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